Il requisito della doppia incriminazione, di cui all’art. 13 cod. pen. e all’art. II del trattato di estradizione fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non postula l’esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede. Cass. pen. sez. VI 13 ottobre 2014, n. 42777
In tema di estradizione, il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell’art. 14 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del giudice procedente impedendogli di perseguire l’estradato per reati per i quali non è stata concessa l’estradizione, ma tali effetti preclusivi vengono meno se l’estradato, fuggito nuovamente all’estero venga arrestato in altro Stato e riconsegnato sulla base di una nuova e diversa procedura estradizionale. Cass. pen. sez. I 23 luglio 2004, n. 32356
In tema di estradizione per l’estero, ai fini della applicazione dell’art. 2 primo comma della Convenzione europea di Parigi del 13 dicembre 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300 – che stabilisce che, quando per i fatti per i quali è chiesta l’estradizione è stata pronunciata nello Stato richiedente condanna ad una pena, quest’ultima deve essere della durata di «almeno quattro mesi» – occorre far riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall’autorità giudiziaria straniera, in virtù del principio che l’esecuzione della pena appartiene, quanto alla effettiva durata e alle modalità di esecuzione, alla esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria dello Stato nel quale è pronunciata la condanna. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale è stata dichiarata dal giudice di merito la estradabilità di persona richiesta dall’Olanda per l’esecuzione di una pena di 21 mesi di reclusione, ritenendo irrilevante che la pena in concreto da eseguire, tenuto conto del periodo di detenzione presofferta all’estero e dei particolari bene.ci riconosciuti dalla legislazione dello Stato richiedente, fosse inferiore alla soglia prevista dalla citata convenzione). Cass. pen. sez. VI 14 ottobre 2003, n. 38954
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all’art. 14 primo comma della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l’estradizione e commessi prima della consegna è inibito l’esercizio dell’azione penale, salvo che sia sopravvenuta l’estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14 primo comma, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell’estradizione previste dall’art. 14, primo comma, lett. b), della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all’esercizio dell’azione penale nelle forme tipiche fissate dall’art. 405 c.p.p.anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all’incidente probatorio (art. 346 c.p.p.), l’esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all’esercizio dell’azione penale, nonché l’archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l’eccezione di improcedibilità formulata dall’imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l’estradizione sul rilievo, ottenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da quelli contemplati nell’estradizione). Cass. pen. Sezioni Unite 24 maggio 2001, n. 8