Art. 696 quinquies – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

Articolo 696 quinquies - codice di procedura penale

1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Articolo 696 quinquies - Codice di Procedura Penale

1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Istituti giuridici

Novità giuridiche