Art. 696 novies – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Impugnazioni

Articolo 696 novies - codice di procedura penale

1. Le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.
2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall’articolo 696 quinquies.
4. L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

Articolo 696 novies - Codice di Procedura Penale

1. Le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.
2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall’articolo 696 quinquies.
4. L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

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