Art. 694 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

Articolo 694 - codice di procedura penale

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese (691) non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall’autorità competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile (648) pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice (536, 543, 642; 36, 165, 186, 347, 448, 475, 498, 501 bis, 518 c.p.), il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, [previa anticipazione delle spese per l’importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale] (1).
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a € 1.549.

Articolo 694 - Codice di Procedura Penale

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese (691) non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall’autorità competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile (648) pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice (536, 543, 642; 36, 165, 186, 347, 448, 475, 498, 501 bis, 518 c.p.), il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, [previa anticipazione delle spese per l’importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale] (1).
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a € 1.549.

Note

(1) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state abrogate dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Massime

In materia di pubblicazione di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate contro il direttore del giornale o del periodico o contro altri, per articoli pubblicati nel giornale stesso, anche se la violazione delle regole del procedimento di cui all’art. 694 c.p.p. non è sanzionata da nullità, quando l’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione non abbia intimato al direttore del giornale o periodico di provvedere, entro tre giorni dal ricevimento dell’ordine, alla pubblicazione a proprie spese della sentenza irrevocabile di condanna, ed invece abbia disposto la pubblicazione su altra testata giornalistica, l’avviso di pagamento delle spese di pubblicazione della sentenza, emesso nei confronti del direttore, deve essere revocato in sede di opposizione, laddove venga accertato che la violazione delle regole del procedimento abbia causato un danno al soggetto tenuto alla pubblicazione, il quale, a ragione della propria qualità, avrebbe potuto sostenere costi inferiori, ottemperando all’ordine con la pubblicazione nel giornale da lui diretto, ovvero avrebbe goduto, per specifiche agevolazioni contrattuali, dell’esonero dal pagamento delle spese di pubblicazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa in sede di opposizione all’avviso di pagamento, in quanto il giudice di merito, preso atto della violazione delle regole della procedura, aveva omesso di disporre accertamenti al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la revoca dell’avviso stesso). Cass. pen. sez. V 30 dicembre 2003, n. 49435

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