Art. 692 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Spese della custodia cautelare

Articolo 692 - codice di procedura penale

1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare (284 ss.), sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia (535; att. 181).
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
[3. All’esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l’esecuzione della condanna] (1).

Articolo 692 - Codice di Procedura Penale

1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare (284 ss.), sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia (535; att. 181).
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
[3. All’esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l’esecuzione della condanna] (1).

Note

(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Massime

Nel caso di applicazione di pena patteggiata, le spese di mantenimento dell’imputato in carcere durante la custodia cautelare possono essere poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall’amministrazione penitenziaria ontologicamente distinti dalle spese del procedimento, che si riferiscono all’attività dell’Autorità giudiziaria, per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall’art. 445 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 14 aprile 2003,

  1. 17650 .

 

La sentenza, che applica la pena su richiesta delle parti, è equiparata ad una pronunzia di condanna. Ne deriva che le spese di mantenimento durante la custodia cautelare – che non rientrano tra le spese processuali di cui all’art. 445 c.p.p. – devono essere poste a carico di colui nei cui confronti la sentenza stessa è emanata. Cass. pen. sez. III 8 luglio 1993, n. 824

La disposizione dell’art. 445 comma primo c.p.p.che esclude il pagamento delle spese del procedimento in caso di condanna a pena patteggiata, è di carattere eccezionale e non consente, pertanto, interpretazione estensiva. Ne consegue che legittimamente consegue alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Cass. pen. sez. I 2 dicembre 1992, n. 4571

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