(1) [1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti (98; att. 144).
2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l’obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti (att. 181, 199, 200).]