Art. 691 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

ARTICOLO ABROGATO Anticipazione delle spese

Articolo 691 - codice di procedura penale

(1) [1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti (98; att. 144).
2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l’obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti (att. 181, 199, 200).]

Articolo 691 - Codice di Procedura Penale

(1) [1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti (98; att. 144).
2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l’obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti (att. 181, 199, 200).]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Istituti giuridici

Novità giuridiche