Art. 687 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

ARTICOLO ABROGATO Eliminazione delle iscrizioni

Articolo 687 - codice di procedura penale

(1) [1. Le iscrizioni nel casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell’accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima (coord. 237).
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione (637) o a norma dell’art. 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (425, 530), trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (648) o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l’impugnazione (585);
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza (207, 236 c.p.) e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata.
3 bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. b), nn. 2 e 4, quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.]

Articolo 687 - Codice di Procedura Penale

(1) [1. Le iscrizioni nel casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell’accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima (coord. 237).
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione (637) o a norma dell’art. 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (425, 530), trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (648) o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l’impugnazione (585);
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza (207, 236 c.p.) e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata.
3 bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. b), nn. 2 e 4, quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 52, comma 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal 45° giorno a partire dalla data di pubblicazione avvenuta sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003.

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