Art. 686 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

ARTICOLO ABROGATO Iscrizioni nel casellario giudiziale

Articolo 686 - codice di procedura penale

(1) [1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge (att. 194), si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili (648), salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione, ai sensi dell’art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (163 c.p.);
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione (666 ss.) non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza (199 ss. c.p.), gli effetti penali della condanna, l’applicazione dell’amnistia (151 c.p.) e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere (102105, 108 c.p.);
3) i provvedimenti che riguardano l’applicazione di pene accessorie (19, 28 ss. c.p.);
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l’imputato (529 ss.) o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità (425) o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato (444, 445);
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato (324 c.p.c.) che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e i provvedimenti che le revocano (712720 c.p.c.);
2) le sentenze con le quali l’imprenditore è stato dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare (130, 181 l. fall.) e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito (144 l. fall.);
4) i decreti di chiusura del fallimento (119 l. fall.);
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all’espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno (att. 194).
2. Quando sono state riconosciute dall’autorità giudiziaria (730), sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lett. a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia (151 c.p.), indulto, grazia (174 c.p.), liberazione condizionale (176 c.p.) o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione (178, 180 c.p.).]

Articolo 686 - Codice di Procedura Penale

(1) [1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge (att. 194), si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili (648), salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione, ai sensi dell’art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (163 c.p.);
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione (666 ss.) non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza (199 ss. c.p.), gli effetti penali della condanna, l’applicazione dell’amnistia (151 c.p.) e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere (102105, 108 c.p.);
3) i provvedimenti che riguardano l’applicazione di pene accessorie (19, 28 ss. c.p.);
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l’imputato (529 ss.) o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità (425) o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato (444, 445);
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato (324 c.p.c.) che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e i provvedimenti che le revocano (712720 c.p.c.);
2) le sentenze con le quali l’imprenditore è stato dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare (130, 181 l. fall.) e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito (144 l. fall.);
4) i decreti di chiusura del fallimento (119 l. fall.);
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all’espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno (att. 194).
2. Quando sono state riconosciute dall’autorità giudiziaria (730), sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lett. a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia (151 c.p.), indulto, grazia (174 c.p.), liberazione condizionale (176 c.p.) o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione (178, 180 c.p.).]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 52, comma 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal 45° giorno a partire dalla data di pubblicazione avvenuta sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003.

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