È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile l’istanza di differimento della pena ai sensi dell’art. 222 cod. pen. omettendo di disporre, ai sensi dell’art. 684, comma secondo, cod. proc. pen. l’immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, competente a provvedere e a pronunciarsi definitivamente in ordine all’istanza. Cass. pen. sez. I 5 dicembre 2016, n. 51849
Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 quater, dell’ordinamento penitenziario, ha natura interinale e, pertanto, a simiglianza dell’analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell’esecuzione della pena, dall’art. 684, comma 2, c.p.p non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l’applicazione della suddetta misura alternativa. Cass. pen. sez. I 7 giugno 2001, n. 23261
La legge non prevede che al condannato, nei cui confronti sia disposto il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2 c.p.il Tribunale di sorveglianza possa imporre obblighi accessori di alcun genere. (Fattispecie in cui il ricorrente deduceva appunto la illegittimità delle prescrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale di sorveglianza con l’ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio dell’esecuzione). Cass. pen. sez. I 2 dicembre 1992, n. 4591
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza non consente il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 684, comma secondo, non è né impugnabile, né ricorribile ai sensi degli artt. 111 Cost. e 568, comma secondo, c.p.p. stante il suo carattere meramente interlocutorio essendo rimessa alla competenza del tribunale di sorveglianza la decisione finale sull’istanza di differimento a norma dell’art. 147, comma primo, n. 2, c.p. Cass. pen. sez. I 24 aprile 1991