Art. 684 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Rinvio dell'esecuzione

Articolo 684 - codice di procedura penale

1. Il tribunale di sorveglianza (677) provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’art. 147 comma 1 n. 1) del codice penale, nel quale provvede il Ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti (1).
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione, o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

Articolo 684 - Codice di Procedura Penale

1. Il tribunale di sorveglianza (677) provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’art. 147 comma 1 n. 1) del codice penale, nel quale provvede il Ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti (1).
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione, o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1990, n. 274 ha dichiarato l’illegittimità di questo comma nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere sull’istanza di differimento della pena proposta ai sensi dell’art. 147, n. 1, c.p.

Massime

È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile l’istanza di differimento della pena ai sensi dell’art. 222 cod. pen. omettendo di disporre, ai sensi dell’art. 684, comma secondo, cod. proc. pen. l’immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, competente a provvedere e a pronunciarsi definitivamente in ordine all’istanza. Cass. pen. sez. I 5 dicembre 2016, n. 51849

Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 quater, dell’ordinamento penitenziario, ha natura interinale e, pertanto, a simiglianza dell’analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell’esecuzione della pena, dall’art. 684, comma 2, c.p.p non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l’applicazione della suddetta misura alternativa. Cass. pen. sez. I 7 giugno 2001, n. 23261

La legge non prevede che al condannato, nei cui confronti sia disposto il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2 c.p.il Tribunale di sorveglianza possa imporre obblighi accessori di alcun genere. (Fattispecie in cui il ricorrente deduceva appunto la illegittimità delle prescrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale di sorveglianza con l’ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio dell’esecuzione). Cass. pen. sez. I 2 dicembre 1992, n. 4591

Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza non consente il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 684, comma secondo, non è né impugnabile, né ricorribile ai sensi degli artt. 111 Cost. e 568, comma secondo, c.p.p. stante il suo carattere meramente interlocutorio essendo rimessa alla competenza del tribunale di sorveglianza la decisione finale sull’istanza di differimento a norma dell’art. 147, comma primo, n. 2, c.p. Cass. pen. sez. I 24 aprile 1991

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