Art. 682 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Liberazione condizionale

Articolo 682 - codice di procedura penale

1. Il tribunale di sorveglianza (677) decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale (176 c.p.; coord. 236; reg. 32).
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Articolo 682 - Codice di Procedura Penale

1. Il tribunale di sorveglianza (677) decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale (176 c.p.; coord. 236; reg. 32).
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Massime

In tema di liberazione condizionale, qualora la pena dell’ergastolo sia inclusa in un provvedimento di cumulo con pene temporanee già in parte scontate, ai fini dell’applicazione dell’istituto non può tenersi conto delle pene espiate prima della commissione del reato per il quale è stato inflitto l’ergastolo. Cass. pen. sez. I 4 maggio 2004, n. 20981

La sopravvenienza di nuovi «titoli esecutivi» per reati commessi anteriormente alla concessione della liberazione condizionale non determina il venir meno del concesso beneficio, ma soltanto una sua temporanea inefficacia, conseguente all’instaurazione del diverso rapporto esecutivo connesso ai titoli sopravvenuti e di durata pari a quella della pena detentiva risultante da tali titoli. Cass. pen. sez. I 24 maggio 1996, n. 1664

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