1. La domanda di grazia (174 c.p.), diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto (307 c.p.) o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale (1) ed è presentata al Ministro di grazia e giustizia.
2. Se il condannato è detenuto, o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza (677), il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’art. 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti (210 c.p.; att. 192).
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell’art. 672 comma 5.