In forza del principio della “perpetuatio jurisdictionis”, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti. Cass. pen. sez. I 13 gennaio 2010, n. 1137
In tema di misure alternative alla detenzione la competenza del tribunale di sorveglianza che venga a determinarsi in base al disposto di cui all’art. 656, comma 6, c.p.p. (derogatorio rispetto alla regola generale dettata dall’art. 677, comma 2, c.p.p.), rimane ferma anche nel caso in cui, sopravvenute nuove pronunce di condanna, si dia luogo all’emanazione di un provvedimento di cumulo da parte di ufficio di procura operante in altro distretto di corte d’appello. Cass. pen. sez. I 13 gennaio 2010, n. 1137
In forza del disposto dell’art. 677, comma secondo bis, c.p.p.la richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio. È pertanto irrilevante, ai fini dell’osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione. Cass. pen. sez. I 12 dicembre 2007, n. 46265
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il tribunale di sorveglianza che dispose la misura (nella specie la detenzione domiciliare) e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui è in corso l’espiazione della misura, spetta a quest’ultimo la competenza a provvedere all’eventuale revoca, sia in attuazione dell’art. 677, comma 2, c.p.p.sia in base alla disposizione di cui all’art. 51 ter ord. pen. data l’autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa. Cass. pen. sez. I 28 aprile 2003, n. 19732
In tema di reclami avverso i provvedimenti ministeriali di applicazione, nei confronti di detenuti, del regime differenziato di cui all’art. 41 bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario, la competenza a decidere su tali reclami, attribuita, ai sensi del successivo comma 2 bis dello stesso articolo (introdotto dall’art. 4 della legge 7 gennaio 1998 n. 11) al tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull’istituto al quale il detenuto è stato assegnato, ha carattere funzionale ed inderogabile, per cui la sua eventuale inosservanza può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Cass. pen. sez. I 20 dicembre 2001, n. 45714
La competenza in materia di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell’esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l’ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione e, in applicazione del principio della “perpetuatio jurisdictionis”, resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti. Cass. pen. sez. I 22 dicembre 2014, n. 53177
In tema di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, come disciplinato dall’art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti, emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la competenza a decidere in ordine alla revoca appartiene, ai sensi dell’art. 677 c.p.p.al tribunale di sorveglianza che ha deliberato la concessione della misura alternativa e non invece al tribunale di sorveglianza del luogo in cui è in corso l’esecuzione. Si tratta, infatti, di un procedimento unitario, che si articola dal momento dell’applicazione a quello della conclusione della misura stessa, costituita dall’esito positivo o negativo ovvero dalla revoca. Cass. pen. sez. I 24 dicembre 2002, n. 43571
In tema di affidamento in prova in casi particolari, a norma dell’art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990, il quale richiama i commi 3 e 4, ma non il comma 1, dell’art. 91, la competenza a provvedere spetta in ogni caso – secondo il modello dell’ora abrogato art. 47 bis dell’ordinamento penitenziario – al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l’organo del pubblico ministero investito dell’esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario. La disciplina dettata dal D.P.R. n. 309 del 1990 è, infatti, una normativa speciale, non modificata dalla legge n. 165 del 1998, sicché la stessa in base ai consueti canoni interpretativi deve prevalere, anche in assenza di una clausola derogatoria, sul criterio generale stabilito dall’art. 677, comma 1, c.p.p. Cass. pen. sez. I 9 giugno 2000, n. 3316
Nel procedimento di sorveglianza, la persona detenuta per altro titolo al momento della presentazione della istanza di applicazione di una misura alternativa non è tenuta ad effettuare la dichiarazione o l’elezione di domicilio, prescritta dall’art. 677, comma secondo-bis, c.p.p. ai fini dell’ammissibilità della domanda. Cass. pen. sez. I 5 gennaio 2015, n. 24
La mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equivalente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, pertanto, una declaratoria di inammissibilità “de plano” da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, non potendosi escludere la comparizione dell’interessato all’udienza camerale e l’indicazione in quella sede del domicilio. Cass. pen. sez. I 13 maggio 2013, n. 20479
L’obbligo, per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure alternative alla detenzione con la dichiarazione o l’elezione di domicilio, come stabilito dall’art. 677, comma secondo bis, c.p.p.sussiste anche nel caso in cui la domanda sia avanzata dal difensore, non escludendo ciò la necessità di effettuazione dei prescritti avvisi (in particolare quello per l’udienza di trattazione) anche al diretto interessato, per cui, in mancanza di detta dichiarazione o elezione, il procedimento potrebbe comunque subire intralci e ritardi, così frustrandosi lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire con l’introduzione dell’obbligo in questione. Cass. pen. sez. I 31 marzo 2004, n. 15425
Ai fini dell’osservanza dell’obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio, gravante, ai sensi dell’art. 677, comma secondo bis, c.p.p.sul condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può ritenersi sufficiente la semplice indicazione, in detta domanda, del proprio indirizzo anagrafico, non essendo idonea, di per sè, tale indicazione, a rendere chiara la volontà dell’interessato di assumere detto indirizzo come proprio domicilio. Cass. pen. sez. I 31 marzo 2004, n. 15429