(1) 1. Il giudice dell’esecuzione (665) è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato (151 ss. c.p.) dopo la condanna, all’estinzione della pena (171 ss. c.p.) quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale (176 c.p.) o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie (19, 28 ss. c.p.), alla confisca (240 c.p.) o alla restituzione delle cose sequestrate (262) [o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 262] (2). In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’art. 263 comma 3.
3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.