1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione (665) revoca la sentenza di condanna (533 ss.) o il decreto penale (460) dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (att. 193; 2 c.p.).
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento (530, 531) o di non luogo a procedere (425, 469) per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.