Art. 670 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Questioni sul titolo esecutivo

Articolo 670 - codice di procedura penale

1. Quando il giudice dell’esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l’impugnazione (585).
2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell’esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell’interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione o dell’opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l’esecuzione che non sia già stata sospesa (588).
3. Se l’interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’art. 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell’impugnazione, il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell’impugnazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 175 commi 7 e 8.

Articolo 670 - Codice di Procedura Penale

1. Quando il giudice dell’esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l’impugnazione (585).
2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell’esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell’interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione o dell’opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l’esecuzione che non sia già stata sospesa (588).
3. Se l’interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’art. 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell’impugnazione, il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell’impugnazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 175 commi 7 e 8.

Massime

Integra un’ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. l’omessa notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all’entrata in vigore di tale legge, atteso che, anche nel caso in cui il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell’indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell’imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen.”ratione temporis” vigente. Cass. pen. sez. I 14 gennaio 2019, n. 1552

La nullità dell’elezione di domicilio, verificatasi nel giudizio di cognizione, rileva nel giudizio di esecuzione nella misura in cui determini l’invalidità della noti.ca dell’estratto contumaciale, che non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto – motivata in ragione dell’intervenuto giudicato – dell’istanza di un condannato volta a dedurre l’inefficacia del titolo esecutivo quale conseguenza dell’invalidità della noti.ca dell’estratto contumaciale della sentenza eseguita presso il difensore domiciliatario, invalidità a sua volta derivante dalla nullità dell’elezione di domicilio effettuata presso il designando difensore di ufficio). Cass. pen. sez. I 16 febbraio 2017, n. 7430

Il giudice dell’impugnazione proposta in seguito alla restituzione nel termine concessa dal giudice dell’esecuzione, che ha respinto la richiesta di non esecutività della sentenza, non può dichiarare l’impugnazione inammissibile per tardività, non potendo sindacare la decisione del giudice dell’esecuzione, divenuta definitiva. Cass. pen. sez. III 17 febbraio 2015, n. 6826

È competente il giudice dell’esecuzione a decidere sulla richiesta di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen. quando la stessa è subordinata all’accertamento della validità o dell’efficacia del titolo esecutivo, comunque contestate dall’istante dovendo farsi applicazione di quanto previsto dall’art. 670, comma terzo, cod. proc. pen. Cass. pen. sez. VI 11 dicembre 2013, n. 49876

Il giudice dell’esecuzione decide sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione anche quando, investito della richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento, la dichiari inammissibile. Cass. pen. sez. VI 23 settembre 2013, n. 39279

Qualora il giudice dell’esecuzione, applicando l’art. 670, comma terzo, c.p.p. nel respingere la richiesta di non esecutività della sentenza, accolga invece quella di restituzione nel termine per la proposizione dell’impugnazione, il giudice cui l’impugnazione venga quindi proposta non può dichiararla inammissibile per tardività sulla base della ritenuta insussistenza delle già riconosciute condizioni per la restituzione in termine. Cass. pen. sez. VI 15 settembre 2008, n. 35345

Oltre che al giudice dell’impugnazione, l’istanza di restituzione in termini ex art. 175, comma 4, c.p.p. può essere proposta al giudice dell’esecuzione, che venga investito da incidente inteso ad ottenere la declaratoria di non esecutività di un provvedimento giurisdizionale. Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dispone la remissione in termini, pur avendo dichiarato la non esecutività della sentenza, è affetto da nullità per violazione del disposto di cui all’art. 670, comma 3 c.p.p.ma una volta divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, è suscettibile di spiegare in pieno i suoi effetti, sia per il generale principio di conservazione dell’efficacia dei provvedimenti definitivi, sia perché la decisione del giudice dell’esecuzione in merito all’istanza di restituzione preclude all’interessato la possibilità di riproporla al giudice dell’impugnazione. Cass. pen. sez. I 15 aprile 2003, n. 17886

Qualora venga presentato davanti al giudice dell’esecuzione un atto formalmente qualificato come istanza di incidente di esecuzione, con il quale sia in realtà chiesta la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 c.p.p.spetta al giudice dare l’esatta qualificazione dell’atto sottoposto al suo esame. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto l’operato della Corte di merito che, investita dell’incidente di esecuzione promosso dal difensore, aveva qualificato l’atto come istanza di riammissione in termini, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte per la decisione). Cass. pen. sez. VI 26 febbraio 2003, n. 9088

Nel caso di contestuale pendenza di una richiesta diretta all’accertamento della mancanza o non esecutività del titolo davanti al giudice dell’esecuzione e dell’atto di impugnazione davanti al giudice della cognizione, quest’ultimo è competente anche per l’incidente di esecuzione, salvo che non sia già intervenuta decisione irrevocabile, che preclude ogni ulteriore valutazione da parte del giudice dell’esecuzione o di altro giudice. Cass. pen. sez. I 23 maggio 2013, n. 22073

In tema di questioni relative al titolo esecutivo, se il giudice dell’esecuzione abbia ordinato la rinnovazione della noti.ca – ritenuta invalida – del provvedimento da eseguirsi prima che sia proposto gravame, il giudice dell’impugnazione deve valutare la tempestività di quest’ultimo a partire dalla nuova notificazione, restando preclusa una diversa valutazione della ritualità della prima noti.ca e quindi la possibilità di far decorrere da quella il termine per l’impugnazione. Cass. pen. sez. VI 13 settembre 2002, n. 30758

In materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione. Cass. pen. sez. I 16 aprile 2018, n. 16958

Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di rideterminare la pena dell’ergastolo inflitta con sentenza irrevocabile in applicazione dell’art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento all’art. 7, par. 1, della Convenzione Edu, laddove riconosce il diritto dell’imputato a beneficiare del trattamento “intermedio” più favorevole, può incidere sul giudicato, e sostituire la sanzione irrogata con quella costituzionalmente e convenzionalmente legittima di anni trenta di reclusione, prevista dall’art. 30, comma primo, lett. b), legge n. 479 del 1999, avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 665, 666 e 670 cod. proc. pen. Cass. pen. Sezioni Unite 7 maggio 2014, n. 18821

Non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la pena dell’ergastolo inflitta in applicazione dell’art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000 all’esito di giudizio abbreviato richiesto dall’interessato nella vigenza dell’art. 30, comma primo, lett. b), legge n. 479 del 1999 – il quale disponeva, per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella temporanea nella misura precisata -, anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento all’art. 7, par. 1, della Convenzione Edu, laddove riconosce il diritto dell’imputato a beneficiare del trattamento “intermedio” più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi è principio di rango sovraordinato rispetto agli interessi sottesi all’intangibilità del giudicato, che trova attuazione nell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Cass. pen. Sezioni Unite 7 maggio 2014, n. 18821

Le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto ­non correlata in via esclusiva al caso esaminato – della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell’ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale. (Fattispecie riguardante la possibilità che il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati in materia dalla Corte EDU, e modi.cando il giudicato, sostituisca la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione). Cass. pen. Sezioni Unite 10 settembre 2012, n. 34472

In caso di condanna pronunciata all’esito di un giudizio contumaciale giudicato non equo dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, il condannato, onde ottenere la rinnovazione del giudizio, può avvalersi unicamente dell’istituto della rimessione in termini per la proposizione dell’impugnazione, come disciplinato dall’art. 175, comma secondo e 2 bis c.p.p.rimanendo per converso escluso che egli possa ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna, semplicemente proponendo incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p.senza nel contempo avanzare, come tra l’altro previsto dal comma terzo dello stesso art. 670, anche richiesta di restituzione in termini. Cass. pen. sez. V 2 febbraio 2007, n. 4395

Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p. l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha dichiarato l’inefficacia dell’ordine di carcerazione emesso in relazione ad una sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito di un processo giudicato non « equo» a causa della violazione del diritto dell’imputato di « interrogare o fare interrogare i testimoni a carico“). Cass. pen. sez. I 25 gennaio 2007, n. 2800

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