Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante. Cass. pen. sez. I 12 marzo 2015, n. 10676
Mentre nella determinazione della pena da eseguire va computato il periodo di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, solo se questa non sia stata, poi, applicata definitivamente, la custodia cautelare sofferta in costanza di esecuzione della detta misura è suscettibile di valutazione ai fini del computo della pena complessiva da espiare e anche della determinazione della data di decorrenza di essa. (Fattispecie relativa all’individuazione del termine iniziale di espiazione dell’ergastolo, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto sussistere un interesse concreto del condannato nella possibilità di anticiparne la decorrenza, al fine di ottenere in anticipo l’ammissione ai benefici penitenziari). Cass. pen. sez. I 13 giugno 2000, n. 3397
Il principio sancito dall’art. 657, comma 4, per il quale sono computate soltanto la custodia cautelare o le pene “sine titulo” espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. “credito di pena” si sia formato a seguito del riconoscimento in fase esecutiva della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale. Cass. pen. sez. I 9 giugno 2000, n. 1680
Nel computo della pena detentiva da espiare deve essere calcolata anche la custodia cautelare riferita ad altro reato, per il quale non sia ancora intervenuta condanna definitiva, commesso in epoca successiva a quello per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, senza che rilevi l’eventuale ingiustizia e l’esecuzione sine titulo della detenzione preventiva sofferta. Cass. pen. sez. I 19 maggio 2000, n. 2351