Art. 663 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Esecuzione di pene concorrenti

Articolo 663 - codice di procedura penale

1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene (80 c.p.).
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore (655; att. 194).

Articolo 663 - Codice di Procedura Penale

1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene (80 c.p.).
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore (655; att. 194).

Massime

Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante. Cass. pen. sez. I 12 marzo 2015, n. 10676

Mentre nella determinazione della pena da eseguire va computato il periodo di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, solo se questa non sia stata, poi, applicata definitivamente, la custodia cautelare sofferta in costanza di esecuzione della detta misura è suscettibile di valutazione ai fini del computo della pena complessiva da espiare e anche della determinazione della data di decorrenza di essa. (Fattispecie relativa all’individuazione del termine iniziale di espiazione dell’ergastolo, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto sussistere un interesse concreto del condannato nella possibilità di anticiparne la decorrenza, al fine di ottenere in anticipo l’ammissione ai benefici penitenziari). Cass. pen. sez. I 13 giugno 2000, n. 3397

Il principio sancito dall’art. 657, comma 4, per il quale sono computate soltanto la custodia cautelare o le pene “sine titulo” espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. “credito di pena” si sia formato a seguito del riconoscimento in fase esecutiva della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale. Cass. pen. sez. I 9 giugno 2000, n. 1680

Nel computo della pena detentiva da espiare deve essere calcolata anche la custodia cautelare riferita ad altro reato, per il quale non sia ancora intervenuta condanna definitiva, commesso in epoca successiva a quello per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, senza che rilevi l’eventuale ingiustizia e l’esecuzione sine titulo della detenzione preventiva sofferta. Cass. pen. sez. I 19 maggio 2000, n. 2351

 

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