Art. 658 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

Articolo 658 - codice di procedura penale

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (199 ss. c.p.), diversa dalla confisca (240 c.p.), ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione provvisoria a norma dell’art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell’art. 659 comma 2 (reg. 31).

Articolo 658 - Codice di Procedura Penale

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (199 ss. c.p.), diversa dalla confisca (240 c.p.), ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione provvisoria a norma dell’art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell’art. 659 comma 2 (reg. 31).

Massime

L’inammissibilità della impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame. (In ossequio a tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, applicando la prescrizione, la sentenza di secondo grado, con la quale, dichiarando l’efficacia della predetta causa di estinzione in favore di un imputato che aveva ritualmente impugnato, il giudice di merito aveva dichiarato inammissibili, perché tardivi o proposti da difensore sprovvisto di procura speciale, i gravami degli altri imputati). Cass. pen. sez. V 28 novembre 2000, n. 12226

La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento. (Fattispecie in tema di conversione di pena pecuniaria). Cass. pen. sez. I 4 aprile 1998, n. 1301

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