Al pubblico ministero, in ragione delle sue funzioni istituzionali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, spetta il compito di richiedere al giudice dell’esecuzione l’eventuale rideterminazione della pena inflitta anche in applicazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, pur se il trattamento sanzionatorio sia già in corso di attuazione, e fino a quando questo non sia stato interamente eseguito. Cass. pen. Sezioni Unite 14 ottobre 2014, n. 42858
In tema di esecuzione, l’incompetenza del Pubblico Ministero che ha emesso l’ordine – nella fattispecie derivante dal fatto che si trattava di magistrato appartenente alla Procura presso il giudice che aveva emesso la sentenza posta in esecuzione e non già l’ultima sentenza di condanna – non determina la nullità dell’ordine di esecuzione medesimo, in quanto si tratta di provvedimento non giurisdizionale e non autonomamente impugnabile, avverso il quale è proponibile soltanto l’incidente di esecuzione. Cass. pen. sez. V 3 agosto 2007, n. 31916
Non è abnorme – e quindi non è ricorribile per cassazione – il provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero di un edificio sequestrato, trattandosi di atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell’art. 655 c.p.p.come tale assoggettabile alla procedura di incidente di esecuzione. Cass. pen. sez. III 16 maggio 2003, n. 21735
L’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 7 legge 28 febbraio 1985, 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. (Nell’affermare detto principio la Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 655 c.p.p. l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione, la cui cancelleria è preposta, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 181 disp. att. c.p.p.). Cass. pen. sez. IV 28 novembre 2001, n. 42884
Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di cui all’art. 650 c.p. la condotta di chi non ottempera all’ingiunzione del procuratore della Repubblica, conseguente all’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il carattere residuale della previsione del suddetto art. 650, che quindi non è applicabile al provvedimento giurisdizionale di demolizione, suscettibile di esecuzione coattiva nelle forme stabilite dal codice di procedura penale. Cass. pen. sez. I 7 settembre 2001, n. 33451
È abnorme il provvedimento del Gip il quale nel rigettare l’istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile abusivo ne differisca, per ragioni di mera opportunità, il termine di sgombero fissato dal P.M.così esercitando il potere di determinazione delle modalità esecutive del provvedimento ablativo che, a norma dell’art. 655 c.p.p.spetta esclusivamente al pubblico ministero. Cass. pen. sez. III 4 giugno 2001, n. 22665
Il ricorso per cassazione, impropriamente proposto avverso il provvedimento del pubblico ministero che dispone circa l’esecuzione di sentenza penale di condanna, non può essere qualificato come istanza idonea ad attivare il procedimento di incidente di esecuzione, in applicazione del principio, dettato per le impugnazioni stricto sensu dall’art. 568 comma 5 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 12 febbraio 2000, n. 27
I provvedimenti emessi dal pubblico ministero nella fase esecutiva, anche se incidenti sulla libertà del condannato, non avendo contenuto decisorio e attitudine a definire il rapporto processuale, non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzioni sono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo. Ne consegue che tali provvedimenti non sono suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione, mentre, per ottenere una pronuncia ablativa o modificativi, è esperibile lo specifico rimedio dell’incidente di esecuzione. (Fattispecie nella quale era stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica aveva respinto una istanza di sospensione dell’ordine di carcerazione). Cass. pen. sez. I 11 agosto 1999, n. 4396
In tema di demolizione ordinata dal giudice a seguito di condanna per abusi edilizi, è il pubblico ministero che deve stabilire le modalità più opportune per l’esecuzione della demolizione, fra le quali può comprendere non solo il ricorso al Genio Militare o ad altri organi indicati nelle circolari ministeriali emanate al riguardo, ma anche il preavviso all’esecutato o ad altri eventuali interessati (per esempio terzi occupanti dell’immobile abusivo) al fine di informarli della concreta esecuzione della demolizione, e di metterli in grado di collaborare alla stessa, ovvero di ricorrere al giudice della esecuzione nell’ipotesi in cui ritenessero di contestare le modalità stabilite dallo stesso pubblico ministero. Solo in caso di controversia sul titolo o le modalità esecutive si attiva la competenza del giudice dell’esecuzione. Cass. pen. sez. III 28 luglio 1999, n. 1885
Correttamente viene dichiarata inammissibile, dal giudice dell’esecuzione, la richiesta del pubblico ministero che, in assenza di qualsiasi controversia circa la legittimità o l’eseguibilità dell’ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sia finalizzata ad ottenere che il detto giudice definisca le modalità con le quali la demolizione, non avendovi provveduto il condannato, debba essere coattivamente effettuata. Cass. pen. sez. III 17 maggio 1999, n. 1150
La mera inottemperanza all’ordine di demolizione non è idonea a costituire né ad instaurare un procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione ma rappresenta esclusivamente il presupposto per l’esecuzione coattiva del suddetto ordine di competenza del P.M.al quale spetta pure provvedere alla previa determinazione delle prescrizioni all’uopo necessarie. Cass. pen. sez. III 26 aprile 1999, n. 1133
L’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. (Nell’affermare detto principio la Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 655 c.p.p. l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 181 att. c.p.p.). Cass. pen. Sezioni Unite 24 luglio 1996, n. 15 .
Contro i provvedimenti del pubblico ministero, emessi quale organo dell’esecuzione, non è ammessa impugnazione, ma solo incidente di esecuzione. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso ordine di revoca del condono del P.M.in ordine al quale la S.C.qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione). Cass. pen. sez. I 21 novembre 1994, n. 4548
Nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656, comma 5, c.p.p.come modificato dall’art. 10 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4), è posta per la sola esecuzione delle pene detentive, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell’art. 655 c.p.p.che per tutte le ulteriori noti.che da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell’interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla notifica dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo). Cass. pen. sez. III 4 marzo 2003, n. 9890
La nomina del difensore di fiducia fatta nel corso del giudizio di cognizione non estende i suoi effetti al giudizio di esecuzione, correttamente perciò il pubblico ministero, in mancanza di espressa designazione da parte del condannato, procede alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 655 comma 5 c.p.p. e solo a quest’ultimo, e non anche al difensore di fiducia nel corso del giudizio, devono essere notificati i provvedimenti del pubblico ministero e perciò anche l’ordine di esecuzione della pena. Cass. pen. sez. VI 4 aprile 1996, n. 554
Nel procedimento esecutivo il «difensore nominato dall’interessato» di cui è menzione nell’art. 655, quinto comma, c.p.p. non può essere che quello specificamente designato per la fase esecutiva, dovendosi escludere la permanente validità dell’eventuale nomina di fiducia effettuata nel giudizio di cognizione; pertanto laddove una nomina fiduciaria per la fase esecutiva non vi sia stata, il P.M. che cura l’esecuzione di un provvedimento del giudice, preso atto di ci deve procedere a nomina ufficiosa ai sensi dell’art. 97 c.p.p.; né è ipotizzabile che, quando si tratti di provvedimento privativo della libertà del destinatario, il P.M. abbia l’obbligo di preavvertire il medesimo per consentirgli di nominare un difensore di fiducia. Cass. pen. sez. I 16 marzo 1994, n. 417
La notifica dell’ordine di esecuzione, prevista dal quarto comma dell’art. 656 c.p.p.deve essere eseguita in favore non del difensore di fiducia che ha assistito l’interessato nel giudizio di cognizione, bensì del difensore di fiducia nominato per il procedimento di esecuzione, o, in mancanza, del difensore nominato di ufficio. Dall’interpretazione logico-letterale del quinto comma dell’art. 655 c.p.p. – norma che ha portata generale per il procedimento di esecuzione e che si applica, quindi, anche per la notificazione di cui al succitato quarto comma dell’art. 656 – infatti, si evince l’intendimento del legislatore di esigere per il procedimento di esecuzione un nuovo mandato fiduciario o, in mancanza, una nuova nomina di un difensore di ufficio. (La Cassazione ha evidenziato che il riferimento al difensore nominato dall’interessato e all’esigenza di una eventuale nomina di ufficio, contenuto nel quinto comma dell’art. 655, non sarebbe stato necessario, ove dal legislatore si fosse ritenuto prorogato l’incarico del difensore – di fiducia o d’ufficio – del giudizio di cognizione). Cass. pen. sez. I 18 novembre 1991 n. 3959
L’obbligo di notificazione previsto dall’art. 655, comma quinto, cod. proc. pen. a carico del P.M. è riferito al difensore di fiducia specificamente designato per la fase esecutiva, dovendosi escludere che l’eventuale nomina effettuata nel giudizio di cognizione spieghi i suoi effetti anche nella predetta fase, salva l’ipotesi dell’esecuzione di pena detentiva. (Fattispecie in tema di omessa notificazione di ordinanza ingiunzione relativa alla demolizione di un manufatto abusivamente realizzato). Cass. pen. sez. III 13 marzo 2017, n. 11934