Art. 653 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Efficacia della sentenza penale [di assoluzione] nel giudizio disciplinare

Articolo 653 - codice di procedura penale

(1) 1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento (1) (530) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero (2) che l’imputato non lo ha commesso.
1 bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (3).

Articolo 653 - Codice di Procedura Penale

(1) 1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento (1) (530) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero (2) che l’imputato non lo ha commesso.
1 bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (3).

Note

(1) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97.
(2) Le parole: «non costituisce illecito penale ovvero» sono state inserite dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97.
(3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97. La Corte costituzionale, con sentenza n. 394 del 25 luglio 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore.

Massime

L’art. 653 c.p.p.attribuendo efficacia preclusiva nel giudizio disciplinare soltanto al giudicato delle sentenze dibattimentali di assoluzione contenenti l’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, esclude, per ciò stesso, l’attribuibilità della medesima efficacia preclusiva alle sentenze dibattimentali di assoluzione pronunciate con formule diverse di grado inferiore, secondo l’ordine di cui all’art. 530 c.p.p. Ne consegue che l’imputato, assolto perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ha interesse a procurarsi, a mezzo dell’impugnazione, l’assoluzione con una delle formule che lo preservano dalla conseguenza pregiudizievole extrapenale dell’assoggettamento a giudizio disciplinare. (Nella specie è stato ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 568 comma quarto c.p.p.ma dichiarato inammissibile nel merito, il ricorso di un ufficiale di polizia giudiziaria, assolto dal reato di istigazione alla corruzione, previsto dall’art. 322 c.p.così modificata l’originaria imputazione di tentata concussione, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, essendo stato il fatto commesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 12 legge 16 aprile 1990, 86, mod. dall’art. 3 legge 7 febbraio 1992 n. 181). Cass. pen. sez. VI 17 giugno 1995, n. 6989

Istituti giuridici

Novità giuridiche