Art. 649 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Divieto di un secondo giudizio

Articolo 649 - codice di procedura penale

(1) 1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili (648) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento (529 ss.) o di non luogo a procedere (425), enunciandone la causa nel dispositivo.

Articolo 649 - Codice di Procedura Penale

(1) 1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili (648) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento (529 ss.) o di non luogo a procedere (425), enunciandone la causa nel dispositivo.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 21 luglio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Massime

In tema di contestazione in forma cosiddetta “aperta”, la “identità del fatto”, che rileva ai fini dell’operatività del principio del “ne bis in idem”, non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi, siano contestati all’imputato due diversi reati permanenti nell’ambito della stessa associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio nel caso in cui, a fronte dell’accertamento di colpevolezza dell’imputato relativo alla partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti fino a una certa data, gli si era contestato, in relazione a un periodo successivo, lo svolgimento della diversa condotta di organizzatore nell’ambito della medesima consorteria, che, pur se in continuità successoria con quella oggetto del precedente accertamento, aveva mutato, almeno in parte, compagine e luoghi di commissione dell’attività illecita). Cass. pen. sez. VI 2 novembre 2018, n. 49921

In tema di diritto d’autore, nel caso di detenzione per la vendita di supporti illecitamente duplicati ed altresì privi del contrassegno SIAE, non è configurabile il reato di detenzione per la vendita o di messa in commercio di supporti privi di detto contrassegno di cui all’art. 171-ter, comma primo, lett. d) legge 22 aprile 1941, n. 633, giacché tale reato presuppone l’autenticità del supporto detenuto. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ai fini della conferma della condanna, aveva considerato equivalente che il fatto contestato potesse essere ricondotto all’art. 171-ter comma primo lett. c) ovvero alla lettera d) della citata disposizione, laddove invece avrebbe dovuto considerare che la lett. c) si applica ai supporti illecitamente duplicati o riprodotti mentre la lett. d) ai supporti autentici ma privi di contrassegno SIAE). Cass. pen. sez. III 28 marzo 2018, n. 14356

La preclusione del “ne bis in idem” non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un’ipotesi di “concorso formale di reati”, potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l’ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l’insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell’imputato, poiché in questo caso l’evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato. Cass. pen. sez. III 13 dicembre 2017, n. 55474

In tema di procedimento di esecuzione, l’omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un “novum” suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l’impugnazione, in difetto della quale si configura un’ipotesi di acquiescenza alla decisione. (Fattispecie in tema di revoca di indulto).Cass. pen. sez. I 12 ottobre 2017, n. 47041

In tema di “ne bis in idem”, la parte che eccepisce l’improcedibilità dell’azione penale per precedente giudicato ha l’onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’accoglimento dell’eccezione. Cass. pen. sez. II 26 giugno 2017, n. 31542

Ai fini della quantificazione della somma da attribuire a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, non devono essere corrisposte le competenze economiche non erogate a causa della sospensione dal servizio, che siano state già riconosciute contrattualmente all’interessato, poiché altrimenti si determinerebbe una duplicazione della medesima voce di danno con conseguente indebito arricchimento per l’interessato. Cass. pen. sez. III 16 febbraio 2017, n. 7387

Ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Cass. pen. sez. IV 23 gennaio 2017, n. 3315

È violato il divieto di un secondo giudizio, di cui all’art. 649 cod. proc. pen.nel caso di pluralità di condanne per il delitto di evasione relative a fatti commessi nello stesso arco temporale in cui si è protratto l’allontanamento, in quanto si tratta di un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento dell’allontanamento del soggetto agente dal luogo della detenzione, anche domiciliare, mentre l’effetto permanente cessa quando l’evaso torna nel luogo che non avrebbe dovuto lasciare, interrompendo in tal modo l’elusione del controllo da parte dell’autorità vigilante. Cass. pen. sez. VI 25 marzo 2016, n. 12664

L’operatività del divieto di un secondo giudizio, positivamente sancito dall’art. 649 c.p.p. non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo (nella specie, quella di cui all’art. 7 del D.L. n. 152 del 1991), in quanto la valutazione sull’identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all’elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, all’evento ed al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica ed in quella giuridica, laddove la medesima condotta viola contemporaneamente più disposizioni incriminatrici. Cass. pen. sez. II 13 maggio 2015, n. 19712

Il principio del “ne bis in idem” internazionale, previsto dall’art. 54 della Convenzione di Schengen, come interpretato dalla Corte di Giustizia CE, opera nel caso in cui il provvedimento dell’autorità straniera estingua definitivamente l’azione penale, a nulla rilevando che tale atto sia stato emesso da un giudice piuttosto che dal pubblico ministero, non potendo essere considerati preclusivi tutti i provvedimenti precari, assimilabili al decreto di archiviazione. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che l’onere di dimostrare l’idoneità preclusiva del provvedimento invocato incombe sull’interessato). Cass. pen. sez. II 28 gennaio 2015, n. 4115

In tema di “ne bis in idem”, la parte che eccepisce l’improcedibilità dell’azione penale per precedente giudicato ha l’onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’accoglimento dell’eccezione. Cass. pen. sez. III 23 gennaio 2015, n. 3217

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo”, a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione. Cass. pen. sez. V 21 gennaio 2015, n. 2807

La preclusione del “ne bis in idem” opera solo allorché l’azione penale sia già stata esercitata nel diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria, in quanto solo in quel momento si consuma il potere dell’organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato, rendendo la successiva iniziativa priva di fonte di legittimazione e, pertanto, inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale. Cass. pen. sez. V 8 gennaio 2015, n. 504

L’efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di “bis in idem”, e non implica l’immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona. (Conf. Corte cost. sentenze n. 115 del 1987, n. 267 del 1987, n. 282 del 1989). Cass. pen. Sezioni Unite 14 ottobre 2014, n. 42858

Allorché il “tempus commissi delicti” non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata. (Fattispecie relativa alla richiesta di revoca per “ne bis in idem”di plurime sentenze di condanna per delitti di evasione dagli arresti domiciliari). Cass. pen. sez. I 11 luglio 2014, n. 30609

Un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art. 11 c.p. non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio del “ne bis in idem” principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell’ordinamento interno. Cass. pen. sez. I 13 maggio 2013, n. 20464

Il principio del “ne bis in idem” non é applicabile in relazione al provvedimento cautelare emesso ai sensi dell’art. 282 ter c.p.p. il cui contenuto contrasta con quello di un ordine di protezione contro gli abusi familiari precedentemente disposto dal giudice civile e non reclamato, sia perchè le decisioni assunte in sede civile sono subordinate al soddisfacimento dell’onere probatorio di parte, sia perché la lettera dell’art. 649 c.p.p. prevede la sola impossibilità di sottoposizione a “nuovo giudizio penale”. Cass. pen. sez. VI 9 aprile 2013, n. 16259

Non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del “ne bis in idem”, in quanto è precluso, in sede di legittimità, l’accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. Cass. pen. sez. V 31 gennaio 2013, n. 5099

La preclusione del giudicato assolutorio, modulandosi sul dato formale dell’imputazione, involge tutto l’arco temporale della contestazione della permanenza, dal termine iniziale fino a quello finale se indicato, ovvero, nel caso di contestazione in forma cosiddetta aperta, fino alla data della sentenza di primo grado, non potendo rilevare che nel giudizio definito con assoluzione il P.M. abbia addotto – o il giudice assunto – prove che concernono la permanenza della condotta criminosa per tutto – ovvero, soltanto per parte ­del relativo arco temporale. Cass. pen. sez. I 7 febbraio 2012, n. 4796

Il principio del “ne bis in idem” è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera “rebus sic stantibus” e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate. Cass. pen. Sezioni Unite 8 gennaio 2010, n. 600

È inammissibile, per carenza d’interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso una sentenza d’improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione ove l’impugnazione tenda ad ottenere la diversa formula dell’improcedibilità per “ne bis in idem internazionale” (art. 54, L. 30 settembre 1993, n. 388, di rati.ca ed esecuzione del Protocollo d’adesione dell’Italia all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985), in quanto la diversità di tale declaratoria non determina alcun vantaggio per il ricorrente. Cass. pen. sez. III 17 dicembre 2008, n. 46368

Il principio del “ne bis in idem” è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera “rebus sic stantibus” e non impedisce l’esame di nuove e diverse circostanze, siano esse sopravvenute, anteriori o emerse successivamente, essendo consentita l’irrogazione di una nuova misura di prevenzione quando sia ancora in atto quella precedentemente disposta, con il solo limite che tale nuova misura venga adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la conseguenza che essa avrà effettivo inizio al momento dell’esaurimento della misura già in atto. Cass. pen. sez. VI 11 dicembre 2008, n. 45815

È legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l’esercizio dell’azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l’accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Cass. pen. sez. II 4 dicembre 2008, n. 45153

Il principio del “ne bis in idem” sancito dall’art. 649 c.p.p. è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche per le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, sicché, in mancanza di elementi nuovi, non è consentito al magistrato di sorveglianza di revocare l’ ordinanza di remissione del debito. Cass. pen. sez. I 2 dicembre 2008, n. 44849

Il principio di preclusione del “ne bis in idem” non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose. Cass. pen. sez. I 2 dicembre 2008, n. 44860

In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della stessa misura solo quando l’autorità procedente sia chiamata a riesaminare nel merito quegli elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l’adozione da parte del P.M. di nuovo decreto di sequestro in precedenza annullato in sede di riesame per omessa specificazione delle esigenze probatorie ). Cass. pen. sez. III 24 novembre 2008, n. 43806

In tema di esecuzione il disposto di cui all’art. 669 c.p.p.relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può trovare applicazione qualora la questione del ne bis in idem sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell’ambito del giudizio di cognizione. Cass. pen. sez. I 21 novembre 2008, n. 43708

Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio, stabilito dall’art. 649 c.p.p.qualora un soggetto, nei cui confronti l’azione penale sia stata esercitata con formulazione di imputazioni alternative, essendo stato assolto da una sola di tali imputazioni, venga poi di nuovo processato e condannato per l’altra. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le imputazioni alternative erano quelle di corruzione attiva e millantato credito e l’imputato, assolto dalla prima di esse, era stato poi ritenuto responsabile della seconda ). Cass. pen. sez. VI 31 ottobre 2008, n. 40971

Il principio del ne bis in idem internazionale, previsto dall’art. 54 della Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen, può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell’Autorità giudiziaria estera (nella specie, tedesca), a condizione perchè il soggetto interessato adempia all’onere di dimostrare che con tale provvedimento è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l’infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un’efficacia preclusiva all’instaurazione di altro giudizio. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. II 22 febbraio 2007, n. 7385

In tema di procedimento di prevenzione, la preclusione derivante da giudicato non opera come per la decisione di merito, in quanto la decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto reato o la responsabilità di un soggetto, sicchè, non essendo preclusa la instaurazione di un nuovo procedimento di prevenzione sulla base di elementi non considerati nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto di una precedente decisione, è consentita l’applicazione del sequestro e della confisca di beni sulla base di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto il profilo personale e patrimoniale. Cass. pen. sez. I 4 ottobre 2006, n. 33077

Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del « ne bis in idem» sancito dall’art. 649 c.p.p.è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva. Ne consegue che non è consentito al giudice dell’esecuzione revocare l’ordine di demolizione e disporre il dissequestro dell’immobile sul presupposto dell’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria qualora la Corte di cassazione abbia in precedenza annullato senza rinvio analoga ordinanza dello stesso giudice dell’esecuzione sul rilievo che la questione relativa al rilascio della concessione aveva già formato oggetto di esame in sede di cognizione. Cass. pen. sez. III 22 giugno 2006, n. 21792

In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell’imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di «fatto storico» diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la violazione del divieto del ne bis in idem tenuto conto che l’attività estrattiva in violazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e l’inquinamento atmosferico da impianti industriali in contrasto con le prescrizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, erano proseguiti in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile, sicché si trattava di condotta diversa, sotto il profilo storico e cronologico, rispetto a quella coperta da giudicato). Cass. pen. sez. III 12 aprile 2001, n. 15441

In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell’imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di «fatto storico» diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la violazione del divieto del ne bis in idem tenuto conto che l’attività estrattiva in violazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e l’inquinamento atmosferico da impianti industriali in contrasto con le prescrizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, erano proseguiti in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile, sicché si trattava di condotta diversa, sotto il profilo storico e cronologico, rispetto a quella coperta da giudicato). Cass. pen. sez. III 12 aprile 2001, n. 15441

In tema di divieto di bis in idem, ove l’imputato sia stato assolto da una determinata imputazione, congiuntamente contestata assieme ad un’altra, relativa allo stesso fatto, nell’ambito del medesimo procedimento, sulla residua imputazione non ha modo di esplicarsi l’effetto preclusivo derivante dal giudicato intervenuto sulla prima; e cià proprio in quanto l’altra, alternativa alla prima, sia ancora sub judice. Infatti, il bis in idem evocato dall’art. 649 c.p.p. concerne l’ipotesi in cui taluno, dopo essere stato già giudicato in ordine a un certo fatto, sia «di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto»; mentre, nell’ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle regiudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla regiudicanda superstite, per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima. (Fattispecie nella quale l’imputato era stato assolto dal reato di concussione, contestato alternativamente al reato di corruzione, riguardante, in ipotesi, il medesimo fatto, per il quale era stato riconosciuto responsabile). Cass. pen. sez. VI 1 giugno 1999, n. 6837

Il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare lo stesso fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l’altro, che, qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell’assolto all’unico fine – fermo il divieto del ne bis in idem a tutela della posizione di costui – di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell’imputato da giudicare. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato ritenuto che l’assoluzione definitiva di taluni ufficiali tedeschi dall’accusa di concorso nell’eccidio delle fosse ardeatine, avvenuto in Roma nel marzo del 1944, per aver essi ritenuto di dover obbedire ad un ordine non manifestamente criminoso loro impartito dal superiore gerarchico, non impedisse che, escludendosi invece la non riconoscibilità del carattere manifestamente criminoso di quell’ordine, venisse affermata la responsabilità, sempre a titolo di concorso nel suddetto eccidio, di altri ufficiali che avevano operato nella stessa condizione dei primi). Cass. pen. sez. I 1 dicembre 1998, n. 12595

Non costituisce violazione del principio ne bis in idem la rilevanza data a una sentenza di condanna emessa nei confronti del proposto che già abbia costituito il presupposto di una misura di prevenzione precedentemente inflitta, quando la sentenza stessa sia menzionata solo come antecedente storico, rilevante, al pari della misura già emessa, ai fini della valutazione della personalità del soggetto in coordinazione con altri dati indiziari. E invero, nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata, ove sopravvengano nuovi elementi indiziari, non precedentemente noti, che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. (Fattispecie nella quale era stata applicata la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. sulla base non solo di una sentenza di condanna che aveva costituito il presupposto per l’applicazione di una precedente misura di prevenzione, ma anche dell’inserimento del proposto in una serie di vicende estorsive, delle sue frequentazioni con elementi appartenenti a clan camorristici, dei gravi carichi pendenti suoi e delle persone da lui frequentate). Cass. pen. sez. I 28 gennaio 1998, n. 6521

Nei delitti associativi l’effetto interruttivo della permanenza del reato deve ricollegarsi alla sentenza, anche non irrevocabile, che accerti la responsabilità dell’imputato, da ciò conseguendo che la porzione di condotta illecita successiva a detta pronuncia, pur non ontologicamente disgiungibile dalla precedente, rimane perseguibile a titolo di reato autonomo. Qualora, viceversa, sia stata pronunciata assoluzione, non può ritenersi operante in virtù di tale sentenza alcun effetto interruttivo della permanenza della condotta criminosa, proprio perché è carente l’accertamento di un reato, da ciò conseguendo esclusivamente la preclusione del giudicato di cui all’art. 649 c.p.p.; in tali ipotesi, pertanto, il divieto di un secondo giudizio vale solo per i fatti verificatisi fino alla data indicata nella contestazione, indipendentemente dalla data di pronuncia della sentenza assolutoria. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l’ordinanza cautelare avente ad oggetto la condotta associativa tenuta dal prevenuto in periodo pur antecedente all’intervenuta sentenza di assoluzione dall’imputazione di appartenenza al medesimo sodalizio criminoso, ma comunque successivo alla data indicata nella contestazione in ordine alla quale l’assoluzione era intervenuta, solo fino alla quale poteva dirsi operante la preclusione del precedente giudizio). Cass. pen. sez. II 16 ottobre 1997, n. 19491

Nel concorso formale di reati, in cui con un’unica azione si cagionano pieventi giuridici, il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l’esercizio dell’azione penale in relazione ad un altro, a condizione che non si crei un conflitto teorico di giudicati. (Fattispecie di contravvenzione in materia di prevenzione infortuni e di delitto di lesioni colpose: la corte ha stabilito che il fatto della contravvenzione, per cui l’imputato era stato assolto con sentenza passata in giudicato, poteva essere preso di nuovo in esame ai fini del delitto solo se il secondo giudizio pervenisse, quanto al fatto contravvenzionale, alle stesse conclusioni del primo e non si ponesse quindi in incompatibilità logica). Cass. pen. sez. IV 6 marzo 1997, n. 2149

L’art. 649 c.p.p. (divieto di un nuovo giudizio) attribuisce alla sentenza di condanna e di assoluzione che sia divenuta irrevocabile – cioè assistita dal cosiddetto giudicato formale – efficacia di giudicato sostanziale, inteso come vincolo a non più sentenziare sullo stesso fatto nei confronti delle medesime persone. Tale principio del ne bis in idem si configura pertanto come dovere del giudice successivamente adito di declinare la decisione in tal modo paralizzando una nuova identica azione penale essendosi essa processualmente consumata proprio nel giudicato sostanziale. Cass. pen. sez. III 16 novembre 1995, n. 2970

L’art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), al pari delle norme sui conflitti positivi di competenza (artt. 28 e ss. c.p.p.) e dell’art. 669 c.p.p. (che disciplina il caso in cui siano emesse più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), costituisce espressione del generale principio di ne bis in idem, che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendente dall’altro, e porre rimedio alle violazioni del principio stesso. Conseguentemente, non è consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, che venga iniziato per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento e venga emessa un’ordinanza di custodia cautelare. (Fattispecie relativa alla custodia disposta per il reato ex art. 416 bis c.p.dal quale l’indagato era stato assolto in primo grado in altro procedimento). Cass. pen. sez. V 2 ottobre 1995, n. 1919

È illegittima l’emissione del decreto di rinvio a giudizio dell’imputato da parte della corte militare d’appello, investita a seguito di impugnazione del P.M. avverso sentenza di non luogo a procedere emessa, ai sensi degli artt. 442 e 529 c.p.p.dal giudice dell’udienza preliminare per la preclusione prevista dall’art. 649 stesso codice. (Nella specie, relativa a caso analogo di conflitto di competenza, dopo condanna dell’obiettore di coscienza a seguito di giudizio abbreviato, era stata esercitata l’azione penale per il medesimo fatto e il Gup aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p.; la Suprema Corte, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che la possibilità per la corte d’appello di rinviare a giudizio l’imputato, a norma dell’art. 428, comma sesto, c.p.p.sussiste solo in presenza delle sentenze di non luogo a procedere emesse ai sensi degli artt. 424 e 425 stesso codice, mentre nel caso di sentenze di non luogo a procedere emesse per il divieto del ne bis in idem la Corte stessa deve ritenere il giudizio ed emettere pronuncia nel merito). Cass. pen. sez. I 30 maggio 1995, n. 1316

Dalla sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p.pur se divenuta definitiva perché non più soggetta ad impugnazione, non derivano gli effetti preclusivi del secondo giudizio (art. 649, comma primo) se la revoca di tale sentenza ex art. 434 stesso codice, prodromica al rinvio a giudizio, risulti essere superata in forza di provvedimento che dispone il giudizio, per lo stesso fatto, emesso da altro giudice e intervenuto prima che la sentenza di non luogo a procedere abbia «forza esecutiva» ai sensi dell’art. 650, comma secondo, c.p.p. ed in quanto tale, possa equipararsi alla sentenza irrevocabile pronunciata in giudizio (art. 650, comma primo in relazione agli artt. 648, comma primo e 649, comma primo). Cass. pen. sez. III 29 dicembre 1994, n. 12968

Istituti giuridici

Novità giuridiche