Art. 647 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Risarcimento del danno e riparazione

Articolo 647 - codice di procedura penale

1. Nel caso previsto dall’art. 630 comma 1, lett. d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga (1203 c.c.), fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

Articolo 647 - Codice di Procedura Penale

1. Nel caso previsto dall’art. 630 comma 1, lett. d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga (1203 c.c.), fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

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