Art. 646 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Procedimento e decisione

Articolo 646 - codice di procedura penale

1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall’art. 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è comunicata al pubblico ministero (153) ed è notificata (148 ss.) a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro presso l’Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione (606 ss.).
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall’art. 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all’interessato una provvisionale a titolo di alimenti (438 c.c.).

Articolo 646 - Codice di Procedura Penale

1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall’art. 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è comunicata al pubblico ministero (153) ed è notificata (148 ss.) a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro presso l’Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione (606 ss.).
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall’art. 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all’interessato una provvisionale a titolo di alimenti (438 c.c.).

Massime

In tema di procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione, l’omessa notificazione della domanda, a cura della cancelleria, al competente ministero ai fini dell’art. 646, comma 2, cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio a norma dell’art. 180 cod. proc. pen. rilevabile anche di ufficio, che deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica vi partecipi, ovvero, per la prima volta, mediante ricorso per cassazione. Cass. pen. sez. III 4 maggio 2018, n. 19181

L’inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio, trattandosi di sanzione processuale espressamente disposta dall’art. 645, comma primo, c.p.p. norma richiamata dall’art. 315, comma terzo, c.p.p. Cass. pen. sez. IV 7 marzo 2008, n. 10485

Nel procedimento di riparazione dell’errore giudiziario, il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della corte d’appello che decide sulla domanda di riparazione, anche solo per contestare la quantificazione della somma stabilita a titolo di indennizzo, in quanto nessuna espressa limitazione è prevista al suo potere di impugnazione. Cass. pen. sez. IV 22 gennaio 2004, n. 2050

Il procedimento per la riparazione dell’errore giudiziario, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, cui consegue un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza. Cass. pen. sez. IV 22 gennaio 2004, n. 2050

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la mancata notifica della relativa domanda al competente Ministero ai sensi dell’art. 646, comma 2, c.p.p.determina la nullità della stessa e di tutti i successivi atti del procedimento per violazione del principio del contraddittorio. Cass. pen. sez. IV 1 aprile 2003, n. 15140

Nel procedimento per il riconoscimento e l’attribuzione dell’equa riparazione per l’ingiusta detenzione, il potere d’impugnare i capi, che coinvolgono gli interessi civili delle parti, contenuti nell’ordinanza con la quale il giudice decide sulla richiesta di riparazione, spetta anche al pubblico ministero soltanto ove questo prospetti un interesse pubblico all’esatta interpretazione ed applicazione della legge. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M.che si doleva, nell’inerzia del Ministero del Tesoro, della liquidazione in via equitativa di una somma in favore dell’avente titolo alla riparazione, per le «sofferenze morali» da questo patite). Cass. pen. sez. IV 31 luglio 2001, n. 30136

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione legittimato a ricorrere per cassazione contro l’ordinanza della corte d’appello è anche il Ministero del tesoro, che – in quanto deve provvedere al pagamento in caso di accoglimento della domanda ed è quindi sostanzialmente parte convenuta in un procedimento che tocca interessi economici ed ha connotati processualcivilistici – rientra nella categoria degli «interessati», ai quali perciòl’art. 646, comma 3, richiamato dall’art. 315 c.p.p.prescrive la notificazione dell’ordinanza predetta. Cass. pen. sez. IV 8 aprile 1998, n. 970

In materia di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’Appello che rigetta o dichiara inammissibile la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, la mancanza della procura speciale al difensore non può essere considerata causa d’inammissibilità dell’impugnazione, visto che l’art. 127 c.p.p.cui fa rinvio l’art. 646 stesso codice, non esige che il difensore – purché iscritto nell’albo speciale della Cassazione – sia munito, per ricorrere, di procura speciale. Cass. pen. sez. IV 3 dicembre 1997, n. 2936

Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della corte di appello sulla domanda volta ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta può essere proposto anche direttamente dall’interessato in analogia a quanto disposto dall’art. 646, comma terzo, c.p.p. e, per il ricorso in genere, dall’art. 613 c.p.p. (Fattispecie, in cui l’Avvocatura dello Stato aveva dedotto l’inammissibilità del ricorso perché non proposto dal difensore munito di procura speciale valida ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 365 c.p.p. La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione, giustificando tra l’altro la decisione sia con la considerazione che fattispecie aventi un’analoga logica interna come la riparazione per l’ingiusta detenzione e quella dell’errore giudiziario, debbano avere analoga disciplina, sia con il principio generale dell’ordinamento che prevede la libertà delle forme quando queste non siano tassativamente prescritte nonché con quello costituzionale della garanzia giurisdizionale senza limiti ed ostacoli dei diritti soggettivi e degli interessi e, in particolare, della libertà personale ingiustamente compressa. Cass. pen. sez. IV 10 ottobre 1996, n. 1549  .

Istituti giuridici

Novità giuridiche