Art. 636 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Giudizio di revisione

Articolo 636 - codice di procedura penale

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’art. 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I (465 ss.) e del titolo II (470 ss.) del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

Articolo 636 - Codice di Procedura Penale

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’art. 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I (465 ss.) e del titolo II (470 ss.) del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

Massime

Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo c.p.p. e dunque all’art. 678 (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l’art. 666 (procedimento di esecuzione). Cass. pen. sez. I 17 febbraio 2003, n. 7604

L’inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, e con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione. Cass. pen. Sezioni Unite 30 marzo 1998, n. 18

È legittima l’ordinanza con la quale viene dichiarata dalla corte d’appello l’inammissibilità della richiesta di revisione non ai sensi dell’art. 634 c.p.p.ma all’esito di udienza seguita all’emissione, da parte del presidente della corte medesima, di decreto di citazione a norma dell’art. 636, primo comma, stesso codice. Cass. pen. sez. I 3 gennaio 1992  n. 4348

 

Istituti giuridici

Novità giuridiche