Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo c.p.p. e dunque all’art. 678 (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l’art. 666 (procedimento di esecuzione). Cass. pen. sez. I 17 febbraio 2003, n. 7604
L’inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, e con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione. Cass. pen. Sezioni Unite 30 marzo 1998, n. 18
È legittima l’ordinanza con la quale viene dichiarata dalla corte d’appello l’inammissibilità della richiesta di revisione non ai sensi dell’art. 634 c.p.p.ma all’esito di udienza seguita all’emissione, da parte del presidente della corte medesima, di decreto di citazione a norma dell’art. 636, primo comma, stesso codice. Cass. pen. sez. I 3 gennaio 1992 n. 4348
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