In tema di dichiarazioni indizianti rilasciate da persona che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, l’inutilizzabilità prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. è subordinata alla duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che suddetti indizi attengano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese contro l’imputato del reato di estorsione da parte del soggetto passivo, a fronte della astratta possibilità che quest’ultimo, nel corso di una precedente audizione, avesse reso dichiarazioni non fedeli alla realtà dei fatti, evidenziando come rispetto al delitto da cui era offeso, il dichiarante si trovava comunque in una posizione di estraneità ed assumeva la veste di testimone). Cass. pen. sez. II 3 maggio 2017, n. 20936
Il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni raccolte da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, anche se prescinde da una già intervenuta imputazione formale (dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento dell’atto), non può comunque colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o quella, equiparata, di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma pu e deve, soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì che sussista incompatibilità con l’ufficio di testimone, ai sensi dell’art. 197, comma 1, lett. a) e b) c.p.p. Ne consegue che il riferimento alla “posizione sostanziale” del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell’art. 63 c.p.p.la quale si estende anche all’accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico. Cass. pen. sez. V 26 febbraio 2003, n. 9079
In tema di dichiarazioni indizianti, la valutazione relativa alla sussistenza ab initio degli indizi di reità a carico del soggetto che le ha rese costituisce accertamento in punto di fatto che, se correttamente motivato, si sottrae al controllo di legittimità. (Fattispecie in tema di abuso d’ufficio in cui sono state considerate utilizzabili nei confronti del pubblico ufficiale le dichiarazioni rese dal soggetto «beneficiato» prima del momento in cui erano emersi indizi di reità a carico di quest’ultima). Cass. pen. sez. VI 27 agosto 1999, n. 10230
Dal tenore letterale e dalla ratio della norma del capoverso dell’art. 63 c.p.p.come dal suo necessario coordinamento con le disposizioni di cui agli artt. 62 e 350 c.p.p.si deve ritenere che la preclusione all’utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall’indiziato alla polizia giudiziaria abbia carattere assoluto e generale. La disposizione, infatti, non opera distinzioni fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, né limita l’inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso, e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità. Cass. pen. sez. VI 9 ottobre 1998, n. 10621
L’inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti sancita dall’art. 63 c.p.p. presuppone che l’assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale (in senso sostanziale) che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso – con riguardo a fattispecie in cui la corte d’appello ebbe a quali.care come corruzione un fatto originariamente contestato quale concussione – l’inutilizzabilità delle dichiarazione rese da soggetto interrogato, sulle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado, in qualità di teste ed in posizione di concusso. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che la diversa situazione di tale soggetto, e cioè di corruttore, non poteva inficiare gli atti compiuti jure nel precedente grado: ciò in base alla regola della conservazione degli atti processuali e di quella ad essa conseguente del tempus regit actum). Cass. pen. sez. V 6 febbraio 1997, n. 1073 Conforme, Cass. pen. sez. VI, 25 luglio 1997, n. 7377, C.
Tanto le disposizioni contenute nell’art. 63 c.p.p.in tema di dichiarazioni autoindizianti, quanto quelle contenute nell’art. 141 bis stesso codice, in tema di formalità per l’effettuazione dell’interrogatorio di soggetti in stato di detenzione, sono dirette a garantire i diritti, rispettivamente, del dichiarante e dell’interrogato, e non già quelli di altri soggetti quali, in particolare, gli eventuali chiamati in correità, tanto è vero – con particolare riguardo alle formalità di cui all’art. 141 bis c.p.p. – che dette formalità non sono tassativamente prescritte per le deposizioni testimoniali, nonostante queste possano avere valore ben più determinante per i soggetti accusati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione nei confronti dei chiamati in correità). Cass. pen. sez. I 30 maggio 1996, n. 865
In tema di garanzie difensive, la ratio giustificatrice delle regole enunciate dall’art. 63, commi 1 e 2, c.p.p. va ricercata, unitaria, nell’esigenza di escludere dalla cognizione del giudice ogni circostanza che si risolva in sfavore per il dichiarante. Ne segue, da un lato, che nel citato art. 63 il termine inutilizzabilità è adottato con senso diverso da quello dell’art. 191 c.p.p.dall’altro, che tali dichiarazioni possono e devono essere prese in considerazione e valutate quando si risolvano in favore della persona esaminata o siano per la stessa indifferenti, per assumere il dichiarante la condizione di testimone o persona informata sui fatti. Cass. pen. sez. I 22 agosto 1995, n. 4343
Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale). Cass. pen. sez. V 16 marzo 2018, n. 12338
La questione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito. Cass. pen. sez. VI 19 aprile 2017, n. 18889
La confessione della propria compartecipazione al reato da parte di soggetto legittimamente sentito in origine come testimone o come persona informata sui fatti, impone la immediata interruzione dell’esame, con conseguente inutilizzabilità “erga omnes” delle dichiarazioni ad essa successive. Cass. pen. sez. II 22 dicembre 2015, n. 50333
Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del P.M.il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l’incompatibilità con l’ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell’art. 63 c.p.p.verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico. Cass. pen. sez. V 5 giugno 2015, n. 24300
In materia di prove, le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione delle norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a dichiarazione resa ad ispettore di istituto previdenziale). Cass. pen. sez. III 23 gennaio 2015, n. 3207
Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso. Cass. pen. sez. II 8 gennaio 2014, n. 283
Le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell’esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi. (Fattispecie relativa ad un delitto di corruzione in cui la S.C. ha ritenuto corretta la escussione di un privato, escussione poi interrotta ai sensi dell’art. 63, comma primo, cod. proc. pen. dopo che il dichiarante aveva iniziato ad ammettere l’esistenza di un accordo corruttivo con il pubblico ufficiale). Cass. pen. sez. VI 10 luglio 2013, n. 29535
La questione dell’inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito. Cass. pen. sez. VI 1 giugno 2011, n. 21877
La sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto .n dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tal proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante. Cass. pen. Sezioni Unite 10 giugno 2009, n. 23868
Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l’incompatibilità con l’ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell’art. 63 c.p.p.verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico). Cass. pen. sez. V 19 novembre 2008, n. 43232
In materia di assistenza giudiziaria penale, gli atti compiuti all’estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dall’ordinamento dal Paese richiesto, salvo l’eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all’esercizio dei diritti della difesa. Ne consegue che sono utilizzabili i verbali contenenti gli interrogatori di persona imputata di reato connesso assunti a seguito di rogatoria all’estero senza l’assistenza del difensore. (Fattispecie nella quale la formazione dei verbali degli atti assunti per rogatoria era antecedente alle modi.che dell’art. 431 lett. f) c.p.p. introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479: la Corte ha tra l’altro affermato che le norme all’epoca vigenti non si ponevano in contrasto con il principio della formazione della prova in contraddittorio, di cui all’art. 111, comma 4 della Cost. nel testo introdotto dall’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, atteso che il successivo comma quinto dello stesso articolo prevede che la formazione della prova possa aver luogo senza contraddittorio tra le parti in presenza di circostanze eccezionali, tra le quali viene indicata anche quella di «accertata impossibilità di natura oggettiva», ipotesi comprensiva delle forme assunte dalla prova acquisita al processo mediante rogatoria internazionale, posto che non può pretendersi che l’ordinamento processuale straniero si conformi ai principi costituzionali vigenti in altro Stato). Cass. pen. sez. I 5 dicembre 2002, n. 41005 .
In tema di rogatorie all’estero, posto il principio fondamentale in base al quale la validità degli atti compiuti all’estero su rogatoria va riscontrata con riferimento alla legge del luogo, salvo unicamente l’eventuale contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, tutelati a livello costituzionale, ne deriva che, non potendosi considerare tutelata a livello costituzionale la regola dell’assistenza difensiva, a pena di inutilizzabilità, anche con riguardo a dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi rese da un coimputato o coindagato all’autorità procedente, la riscontrata mancanza di tale assistenza, nell’atto con il quale l’autorità estera ha proceduto all’assunzione di dette dichiarazioni, non può in alcun modo rendere queste ultime inutilizzabili. E ciò senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all’art. 729, comma secondo, c.p.p.il quale, nel dichiarare, in materia di inutilizzabilità, la regola di cui all’art. 191, comma secondo, c.p.p.si riferisce chiaramente solo all’ipotesi della inosservanza delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero alla utilizzabilità degli atti richiesti, giusta quanto previsto dal comma primo del medesimo art. 729. Cass. pen. sez. I 4 febbraio 1997, n. 6796
Nell’ipotesi di inosservanza delle regole contenute negli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.le dichiarazioni rese dall’indagato nei confronti di persone sottoposte ad indagini anche per altre ipotesi di reato di cui il dichiarante sia persona offesa, sono utilizzabili nel caso di assenza di qualunque interferenza tra le fattispecie di reato, poiché in siffatta ipotesi il dichiarante assume la veste di “testimone comune” anche all’interno di un procedimento nel quale è sottoposto ad indagine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da una donna, indagata per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, in relazione ai diversi reati di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen. rispetto ai quali era persona offesa). Cass. pen. sez. V 8 gennaio 2019, n. 575
L’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste. Cass. pen. sez. VI 30 ottobre 2008, n. 40586 2008 ) Conforme, Cass. pen. sez. VI, 23 settembre 2013, n. 39278
Poiché l’acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente può in linea di principio assumere la veste di indagato, sono inutilizzabili contro di lui le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive ai fini della contestazione del reato di falsa testimonianza. Cass. pen. sez. VI 6 febbraio 2004, n. 4900
Il rifiuto dell’acquirente di sostanza stupefacente di rivelare il nome del fornitore non è assimilabile a dichiarazione indiziante relativa a una sua condotta pregressa, ma costituisce esso stesso il reato di favoreggiamento personale, con la conseguente utilizzabilità del verbale dal quale il rifiuto stesso risulti. Cass. pen. sez. VI 12 giugno 2003, n. 25715
In tema di stupefacenti, poiché la destinazione ad uso di terzi costituisce elemento essenziale del reato, la persona trovata in possesso di sostanza stupefacente va considerata, almeno fino a che nei suoi confronti non siano emersi concreti elementi indicativi della finalità di spaccio o non sia stata effettuata l’iscrizione nel registro degli indagati, persona informata sui fatti, le cui dichiarazioni pertanto possono essere utilizzate contro i terzi ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.p. Cass. pen. sez. IV 24 aprile 2001, n. 17104
Sono inutilizzazibili le dichiarazioni “provocate” da un operatore della polizia giudiziaria il quale, dissimulando tale sua quali.ca e funzione, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine a chi appaia fin dall’inizio in tali fatti coinvolto quale indiziato di reità, allo scopo di ottenere dalla persona, già colpita da indizi di un reato, dichiarazioni che possono servire alla prova di questo e della relativa responsabilità. Ne consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o collegati, secondo quanto dispone l’art. 63, secondo comma c.p.p. e neppure può avere rilevanza il fatto che tali dichiarazioni siano state acquisite a dibattimento con il consenso delle parti, non avendo queste la disponibilità di rinunziare ad eccepire la sanzione di inutilizzabilità. (In motivazione, la Corte ha osservato che non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi). Cass. pen. sez. VI 25 marzo 2003, n. 13623
Sono inutilizzabili le dichiarazioni «provocate» da un operatore della polizia giudiziaria il quale, dissimulando tale sua quali.ca e funzione, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine a chi appaia fin dall’inizio in tali fatti coinvolto quale indiziato di reità; ed invero non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi. Siffatta elusione indubbiamente si verifica allorché l’operatore di P.G. non palesandosi come tale, miri ad ottenere dalla persona già colpita da indizi di un reato dichiarazioni che possano servire alla prova di questo e della relativa responsabilità: ne consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o collegati, secondo quanto dispone l’art. 63 secondo comma c.p.p. (Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato come non possa viceversa invocarsi la sanzione di inutilizzabilità con riferimento agli elementi che l’operatore di polizia giudiziaria «infiltrato» abbia potuto osservare e conoscere senza «provocare» le dichiarazioni di alcuno, senza cioè svolgere, sotto mentite spoglie e senza garanzie difensive, un’attività analoga a quella che, se palese, tali garanzie avrebbe richiesto). Cass. pen. sez. II 4 giugno 1998, n. 2204 .
Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l’inutilizzabilità “erga omnes” sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Fattispecie in cui la S.C. ha anche evidenziato che, nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni, la persona non era stata ancora raggiunta da concreti e specifici elementi di reità a suo carico). Cass. pen. sez. V 17 ottobre 2014, n. 43508
In tema di prova, sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni autoindizianti rese da un soggetto, successivamente indagato, nel corso di una conversazione registrata a sua insaputa in quanto ad esse non è applicabile né la previsione di inutilizzabilità delle registrazioni telefoniche irrituali previsto dall’art. 271 c.p.p. non trattandosi di intercettazioni in senso tecnico, né i limiti alla utilizzabilità previsti dall’art. 63 c.p.p. Tali registrazioni costituiscono documenti ed in quanto tali sono acquisibili in dibattimento. Cass. pen. sez. VI 15 maggio 1997, n. 1444 . Conforme, Cass. pen. sez. VI, 29 marzo 1994, n. 317
Nell’ambito del giudizio abbreviato il giudice può valutare tutti gli atti legittimamente acquisiti durante le indagini preliminari ad eccezione di quelli colpiti da nullità ed inutilizzabilità assolute, non risultando il principio della rilevabilità di ufficio nonché dell’insanabilità di queste situazioni derogato, espressamente né implicitamente, da norma alcuna e dovendosi escludere l’incompatibilità del rito con il precetto che le concerne. Ne consegue che le citate sanzioni comportano l’invalidità della pronuncia sull’ammissibilità del procedimento abbreviato e della decisione conclusiva eventualmente in rapporto di dipendenza con atti così inficiati. (Fattispecie relativa a imputato che avrebbe dovuto essere interrogato sin dall’inizio nella veste di indagato. La Corte ha ritenuto che la violazione dell’art. 63 c.p.p.rende invalida la sentenza emessa ai sensi dell’art. 442 c.p.p. e, prima ancora, lo stesso atto ammissivo del rito abbreviato). Cass. pen. sez. V 12 novembre 1999, n. 12975 .
In tema di dichiarazioni indizianti, le sanzioni contenute nell’art. 63 c.p.p.seppur attuative del principio del “nemo tenetur se detegere”, non possono essere estese al di fuori dei confini applicativi del processo penale, sino ad inficiare l’utilizzabilità di atti raccolti dinanzi al giudice civile. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni che, ai fini della propria decisione, aveva utilizzato un verbale di dichiarazioni indizianti rese dall’imputato in un procedimento di volontaria giurisdizione). Cass. pen. sez. VI 11 giugno 2014, n. 24653
L’art. 63 c.p.p. impedisce che le dichiarazioni indizianti rese senza l’assistenza del difensore possano essere utilizzate sia nel corso del dibattimento sia nella fase delle indagini. Ci non solo nei confronti del dichiarante, ma anche con riferimento alla posizione dei terzi, nei riguardi dei quali tali dichiarazioni possono costituire semplicemente spunto per ulteriori indagini. Infatti, sia pure indirettamente, l’utilizzazione di dette dichiarazioni si risolverebbe, comunque, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese. Cass. pen. sez. VI 8 maggio 2000, n. 1002
Sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l’atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l’utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse. Cass. pen. sez. II 25 maggio 2017, n. 26209
È utilizzabile, quale prova a carico dell’imputato, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell’art. 33 l. fall.. Nè sussiste, qualora l’imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l’esame del predetto coimputato, la violazione dell’art. 526 cod. proc. pen. in quanto, in tal caso il dichiarante non si è per libera scelta volontariamente sottratto all’esame dell’imputato, stante la ratio dell’art. 526 cod. proc. pen. preordinata ad assicurare la piena esplicazione del principio del contraddittorio che, tuttavia, non ha carattere assoluto ma è rimesso alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le prove da introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersi della mancata assunzione o escussione di prove non richieste. Cass. pen. sez. V 27 gennaio 2015, n. 3885
Il divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all’autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell’ambito dell’attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall’imputato o dall’indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la confessione dell’indagato resa – in presenza dei Carabinieri – alla madre di una minore vittima di abusi sessuali). Cass. pen. sez. III 14 marzo 2014, n. 12236
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. Cass. pen. Sezioni Unite 21 aprile 2010, n. 15208
Sono estranee all’ambito delle dichiarazioni indizianti ed al relativo regime di inutilizzabilità le dichiarazioni rese da persona sentita come testimone, che realizzino esse stesse il fatto tipico di un determinato reato. (Nella specie l’imputato aveva reso sommarie informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria in ordine all’episodio di tentato omicidio di cui era rimasto vittima, dichiarando il falso circa l’identità di soggetti autori). Cass. pen. sez. II 4 settembre 2006, n. 29581
Nell’ipotesi di dichiarazioni rilasciate a funzionari dell’ispettorato del lavoro da soggetto nei cui confronti siano emersi o emergano indizi di reità, costituisce questione di fatto accertare se le stesse siano state rese nell’ambito di attività amministrativa di vigilanza volta ad evitare o rimuovere violazioni di norme sul lavoro e ad ottenere il positivo adempimento di esse, ovvero di quella di polizia giudiziaria, diretta a reprimere l’inosservanza delle norme stesse e soltanto in quest’ultimo caso è possibile apprezzare l’eventuale violazione delle norme processuali a garanzia del diritto di difesa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione di un ispettore del lavoro – il quale aveva riferito sulle dichiarazioni a lui rilasciate dall’imputato, già attinto da indizi di reità, nel corso dell’ispezione – in quanto il giudice di merito aveva, con valutazione discrezionale adeguatamente motivata, ritenuto che esse fossero state acquisite nel corso di un procedimento amministrativo). Cass. pen. sez. II 19 giugno 2000, n. 7255
Poiché l’inutilizzabilità nei confronti dei terzi prevista dall’art. 63 c.p.p. per le dichiarazioni rilasciate da persona che .n dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato è subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo, devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese contro l’estorsore dal soggetto passivo del reato di estorsione che sia indiziato di favoreggiamento nei confronti dell’estorsore medesimo, perché rispetto al delitto da cui è offeso il dichiarante si trova in una posizione di estraneità ed assume la specifica veste di testimone. Cass. pen. sez. II 25 maggio 2000, n. 2539
In tema di dichiarazioni indizianti, qualora all’inizio dell’audizione non sia ancora pendente alcuna indagine per il diverso reato del quale la persona sentita venga successivamente imputata, oppure qualora il fatto per cui inizialmente si svolgono le indagini venga poi diversamente qualificato ed il dichiarante venga indiziato di reità in dipendenza di tale diversa qualificazione, le dichiarazioni rese in precedenza da quest’ultimo restano utilizzabili. (Fattispecie in tema di dichiarazioni rilasciate da lavoratore ad un ispettore del lavoro in ordine agli emolumenti fuori busta corrispostigli dal proprio datore di lavoro nel procedimento penale riguardante quest’ultimo, e successivamente utilizzate nel procedimento penale concernente l’utilizzazione, da parte del lavoratore, al fine di evadere le imposte, dei certificati rilasciatigli dal medesimo datore di lavoro, e nei quali detti emolumenti non figuravano). Cass. pen. sez. III 14 aprile 2000, n. 4559