Art. 629 bis – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Rescissione del giudicato

Articolo 629 bis - codice di procedura penale

(1)1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

Articolo 629 bis - Codice di Procedura Penale

(1)1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

Note

(1) Il presente articolo inserito dall’art. 1, comma 71, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017, è stato così sostituito dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l’incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen.nel caso in cui risulti che l’imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell’art. 162, comma 1, cod. proc. pen. derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della “vocatio in iudicium” presso l’originario – ed unico – domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull’imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa. Cass. pen. sez. II8 luglio 2019, n. 29660

In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l’incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso di cui all’art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen. nel caso in cui risulti che l’imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.(Fattispecie nella quale l’indagato aveva eletto domicilio presso il difensore d’ufficio nel verbale di identificazione redatto al momento della sottoposizione a controllo da cui era scaturito il procedimento per il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada). Cass. pen. sez. IV 2 novembre 2018, n. 49916

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