Art. 628 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

Articolo 628 - codice di procedura penale

1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’art. 627 comma 3.

Articolo 628 - Codice di Procedura Penale

1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’art. 627 comma 3.

Massime

Il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, a nulla rilevando che, successivamente alla sentenza d’annullamento, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più alta sede (le Sezioni unite), abbia modificato l’interpretazione delle norme che devono essere applicate. Cass. pen. sez. III 14 settembre 1993, n. 8527

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