La disposizione di cui all’art. 626 cod. proc. pen. anche se dettata per l’ipotesi in cui, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, debba cessare una misura cautelare, ovvero una pena accessoria, o una misura di sicurezza, deve ritenersi applicabile alle altre ipotesi di cessazione di una condizione di restrizione della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ordinato l’immediata comunicazione del dispositivo della decisione al Procuratore Generale, avendo disposto l’annullamento di ordinanza del Tribunale di sorveglianza di applicazione della misura della semilibertà a carico di condannato libero). Cass. pen. sez. I 27 dicembre 2016, n. 54913
In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen. quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento. Cass. pen. sez. VI 16 aprile 2015, n. 15932
La disposizione dell’art. 626 c.p.p. si applica anche quando, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura di prevenzione personale. (Fattispecie in tema di sopravvenuta inefficacia, per effetto della pronuncia della Cassazione, di misura di prevenzione personale applicata provvisoriamente). Cass. pen. sez. I 24 giugno 1997, n. 3887
Nel caso in cui la Cassazione annulli l’ordinanza, con la quale il tribunale del riesame abbia revocato il provvedimento cautelare della custodia in carcere, non spetta al giudice di legittimità disporre il ripristino della medesima, in attesa della nuova decisione. La Corte infatti deve dare immediata comunicazione al procuratore generale, soltanto nell’ipotesi di cessazione della misura. Negli altri casi deve essere il pubblico ministero procedente ad adottare, ove ne esistano i presupposti, gli opportuni provvedimenti. Cass. pen. sez. III 13 settembre 1993, n. 1722
Spetta al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione l’adozione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell’imputato che si rendessero necessari a seguito di annullamento con rinvio, da parte della corte medesima, di sentenza di condanna. Ne consegue che legittimamente la Corte di cassazione dichiara non luogo a provvedere sull’istanza dell’imputato – colpito da mandato di cattura conseguente a sentenza di condanna emessa in appello in riforma di precedente giudizio assolutorio – diretta ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere, rimasta in vita pur dopo l’annullamento della condanna cui conseguiva. Cass. pen. sez. I 3 gennaio 1992 n. 4355