Art. 623 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Annullamento con rinvio

Articolo 623 - codice di procedura penale

1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622 (185, 569):
a) se è annullata un’ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (1);
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, commi 1 e 4, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado (2);
b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata; (3)
c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini (att. 175);
d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata (33 octies, 34).

Articolo 623 - Codice di Procedura Penale

1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622 (185, 569):
a) se è annullata un’ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (1);
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, commi 1 e 4, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado (2);
b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata; (3)
c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini (att. 175);
d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata (33 octies, 34).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa lettera e dell’art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice.
La medesima Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa lettera e dell’art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell’art. 671 dello stesso codice.
(2) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 11, comma 4, della L. 28 aprile 2014, n. 67 è stata poi così modificata dall’art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
A norma dell’art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 – con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
(3) La presente lettera è stata inserita dall’art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

In tema di misure di prevenzione personali, deve essere annullato con rinvio il provvedimento che abbia confermato la misura della sorveglianza speciale, disposta in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha espunto dall’ordinamento l’ipotesi di c.d. pericolosità generica riferita ai soggetti “abitualmente dediti a traf.ci delittuosi” – già prevista dall’art. 1, n. 1), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 -, senza precisare in quale specifica categoria di pericolosità si iscrive il prevenuto, al fine di verificare se gli elementi di fatto rappresentati ne consentano l’inquadramento nell’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 1 del d.lgs. citato, unica ancora legittimante l’adozione della misura. pen. sez. II 14 marzo 2019, n. 1144

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l’onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio. Cass. pen. sez. V 19 luglio 2018, n. 33847

In tema di annullamento con rinvio, l’art. 623, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. in relazione ai criteri d’individuazione del giudice “ad quem”, prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo. Cass. pen. sez. I 16 marzo 2018, n. 12298

Non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (La Corte ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata). Cass. pen. sez. II 16 gennaio 2018, n. 1726

Non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (La Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell’individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito). Cass. pen. sez. IV 14 maggio 2015, n. 20044

In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte d’appello, gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione affinchè provveda a celebrare il nuovo giudizio, sebbene in diversa composizione, e non alla sezione per i minorenni della Corte d’appello più vicina. Cass. pen. sez. VI 11 marzo 2015, n. 10348

In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di Appello, competente a celebrare il nuovo giudizio è la stessa sezione, sebbene in diversa composizione. Cass. pen. sez. VI 12 febbraio 2015, n. 6332

Non dà luogo a nullità ma ad una mera irregolarità o al più ad una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto. Cass. pen. sez. V 16 dicembre 2014, n. 52235

Nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un’ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poichè l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen. non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale “de libertate” non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione. Cass. pen. sez. VI 31 luglio 2014, n. 33883

In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere – anche sulla base di elementi probatori prima trascurati – il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto. Cass. pen. sez. II 23 giugno 2014, n. 27116

Deve essere annullata con rinvio la sentenza che, avendo radicalmente omesso di motivare, a fronte della presenza di causa estintiva del reato, sulla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito, ed impugnata sul punto, impedisca per ciò stesso alla Corte di cassazione di procedere a constatare la sussistenza dei medesimi presupposti. Cass. pen. sez. V 21 marzo 2013, n. 13316

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato. Cass. pen. sez. III 29 febbraio 2012, n. 7882

La designazione del giudice di rinvio attribuisce la competenza funzionale a giudicare in sede di rinvio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame, designato in sede di rinvio, in quanto adottata da un collegio che comprendeva due membri già facenti parte del collegio che aveva emesso la prima ordinanza annullata). Cass. pen. sez. III 17 gennaio 2012, n. 1410

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’annullamento con rinvio, per mancato rispetto dei termini a difesa, dell’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non comporta la perdita d’efficacia di quest’ultimo, che resta eseguibile se tempestivamente convalidato. Cass. pen. sez. III 13 marzo 2009, n. 11150

È legittima l’ordinanza emessa, in sede di giudizio di rinvio, dallo stesso giudice autore del provvedimento annullato dalla Corte di cassazione, in quanto la diversità della persona fisica del giudice chiamato a decidere dopo annullamento con rinvio della Corte suprema è imposta dall’art. 623, lett. d), c.p.p. solo con riferimento alle sentenze. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in tema di applicazione del reato continuato) Cass. pen. sez. I 15 gennaio 2008, n. 2098

Non è deducibile in sede di legittimità il difetto di competenza del giudice di rinvio che abbia pronunciato sentenza a seguito di pronunciato annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in violazione della lettera c) dell’art.623 c.p.p.senza che si sia successivamente fatto ricorso alla procedura di correzione dell’errore prevista dall’art.130 c.p.p.essendosi il giudice di merito correttamente attenuto al principio fissato dal primo comma dell’art.627 c.p.p.che non consente di discutere la competenza fissata nella sentenza di annullamento (Nel caso di specie la Corte, nel rilevare che probabilmente per mero errore la sentenza di annullamento non aveva considerato che la Corte di Appello di Salerno si compone di unica sezione penale, ha evidenziato come il collegio di rinvio fosse comunque composto di magistrati diversi da quelli che avevano pronunciato la sentenza annullata, così non configurandosi in concreto alcuna delle situazioni di incompatibilità che la lettera « c» dell’art.623 c.p.p. intende evitare). Cass. pen. sez. III 12 gennaio 2007, n. 436

Va annullata con rinvio l’ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell’art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, limitandosi ad un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione da parte dell’autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale. Cass. pen. Sezioni Unite 12 novembre 2004, n. 44273

Qualora avverso la sentenza del giudice di pace sia esperibile soltanto il ricorso per cassazione, il giudice di rinvio, in caso di annullamento, va individuato nello stesso ufficio del Giudice di pace, in persona di diverso magistrato. Cass. pen. sez. IV 26 ottobre 2004, n. 41692

In tema di annullamento con rinvio di un’ordinanza da parte della Suprema Corte, se il collegio chiamato a rivalutare la questione risulti composto da magistrati che già si erano pronunziati sul merito di essa, non sussiste per nessuno dei suoi componenti causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.p.in quanto l’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 623 stesso codice, a differenza di quanto previsto dalla lettera d) del medesimo articolo, non prevede che i membri del collegio di rinvio siano diversi da quelli che emisero il provvedimento annullato. (Fattispecie in tema di annullamento di ordinanza emessa dal tribunale del riesame in un procedimento incidentale de libertate). Cass. pen. sez. I 19 maggio 2004, n. 23502

In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda pronunciata dal giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato, in mancanza di norma specifica e facendosi quindi ricorso ai principi desumibili dall’art. 623 c.p.p.in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 569, comma 4, c.p.p. (che indica invece come giudice di rinvio quello competente per l’appello), essendo tale norma dettata per la sola ipotesi dell’annullamento con rinvio a seguito di ricorso per saltum, quale non può ritenersi quello proposto, come unico mezzo d’impugnazione consentito, avverso sentenze con le quali sia stata inflitta soltanto la pena dell’ammenda. Cass. pen. sez. IV 17 giugno 2003, n. 25917

In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p.ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza. (Per l’effetto, la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta correzione del provvedimento di annullamento con rinvio). Cass. pen. sez. V 5 dicembre 2002, n. 40995  .

In caso di annullamento con rinvio la Corte deve trasmettere gli atti al giudice di appello in tutte le ipotesi in cui, pur essendosi verificato il vizio che determina l’annullamento nel corso del giudizio di primo grado, sussista la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti ai sensi dell’art. 604, comma 5, c.p.p.dovendosi viceversa disporre la trasmissione al primo giudice solo nelle ipotesi di nullità indicate dai commi 1 e 4 del medesimo articolo 604. (In applicazione di tale principio la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello in un’ipotesi in cui la sentenza impugnata era stata annullata per avere il primo ed il secondo giudice ritenuto erroneamente utilizzabili alcune testimonianze de relato). Cass. pen. sez. III 21 gennaio 2002, n. 1948

In tema di giudicato, la mancata rilevazione da parte della Corte di Cassazione, in un precedente giudizio conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio, di un vizio procedurale che, se individuato, avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso (nella specie perché proposto personalmente dalla parte nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione), non impedisce che il medesimo vizio, ove reiterato nel gravame proposto avverso la sentenza di rinvio, venga rilevato nel successivo giudizio di legittimità, non potendosi invocare al riguardo la formazione del giudicato sul punto, giacché quest’ultimo copre il dedotto e il deducibile, ma non può proiettare la sua efficacia oltre i limiti delle attività processuali che esso ha concluso fino a precludere l’accertamento dei vizi formali analoghi a quelli già verificatisi nel corso del procedimento e sfuggiti al giudice. Cass. pen. Sezioni Unite 24 settembre 2001, n. 34535

In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute presenti nella regione Trentino Alto Adige, il requisito del bilinguismo del giudice – che non può essere inteso come condizione di sua capacità – non opera nei procedimenti trattati da organo giurisdizionale costituito fuori dal territorio della predetta regione, anche se una prima fase processuale si è svolta in tale ambito territoriale. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio, celebrato innanzi a giudice non sedente nella regione Trentino Alto Adige, a seguito di sentenza di annullamento da parte della Corte di cassazione). (Corte cost. sent. n. 213 del 1998 e n. 406 del 1999). Cass. pen. sez. V 31 maggio 2001, n. 21952

Nell’ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento; sicché gli è inibito di pervenire all’affermazione della responsabilità penale degli imputati sulla base degli argomenti che dalla pronuncia di annullamento erano stati ritenuti viziati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che in seguito all’annullamento con rinvio di una sentenza di condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa, il giudice di rinvio fosse vincolato dall’enunciazione di principio contenuta nella sentenza di annullamento con riferimento alla frase oggetto del giudizio e che quindi poteva solo verificare se nello stesso articolo non vi fosse, tra quelli non ancora valutati, qualche passo in cui veniva espresso un concetto diffamatorio). Cass. pen. sez. I 23 dicembre 1999, n. 14579

L’art. 623, lett. c), c.p.p. nel disporre che nel caso di annullamento di sentenza pronunciata da una corte di appello gli atti devono essere rimessi ad altra sezione della stessa Corte, o, in mancanza, alla Corte più vicina, si riferisce solamente alla sentenza annullata, poiché il legislatore vuole che il giudice di rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ma non riguarda altre sentenze precedenti che siano state già emanate, poiché il giudice che le abbia emesse è comunque un giudice diverso da quello che ha emesso l’ultima sentenza e, nei suoi confronti, non opera la preclusione di legge. (Nella specie, la Corte d’appello di Catanzaro, che ha solo due sezioni penali, aveva pronunciato sentenza annullata dalla Cassazione con rinvio all’altra sezione: anche la sentenza emessa da quest’ultima era stata annullata dai giudici di legittimità con rinvio alla prima sezione; la Corte Suprema ha enunciato il principio di cui in massima rigettando la richiesta di correzione di errore materiale instaurata dall’imputato il quale sosteneva che il giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento della seconda istanza, doveva essere rimesso alla corte d’appello più vicina). Cass. pen. sez. VI 27 maggio 1999, n. 1142

Non dà luogo a nullità, mancando una espressa disposizione in tal senso e non vertendosi in ipotesi inquadrabile nelle previsioni di cui all’art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.il fatto che, in violazione dell’art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p.il giudizio di rinvio si sia svolto davanti alla stessa sezione (peraltro in diversa composizione) della corte d’appello che aveva pronunciato la sentenza annullata. Cass. pen. sez. I 12 giugno 1998, n. 7062  . Conforme, Cass. pen. sez. V, 6 maggio 1997, n. 1399

Qualora venga annullata con rinvio la sentenza pronunciata dal giudice designato, a seguito di precedente annullamento, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p.il nuovo giudice di rinvio dovrà necessariamente essere individuato sempre sulla base di detta disposizione normativa, nulla rilevando, – salve le incompatibilità previste dall’art. 34, comma 1, c.p.p. – che esso possa essere quindi lo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza annullata per prima. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che desse luogo a nullità alcuna il fatto che, a seguito del secondo annullamento con rinvio, era stata investita del giudizio la stessa sessione della corte d’assise d’appello – costituita soltanto da due sezioni – che aveva pronunciato la prima sentenza). Cass. pen. sez. I 16 aprile 1998, n. 4527

Nel caso di ripetuti annullamenti con rinvio, pronunciati dalla Suprema Corte nell’ambito dello stesso procedimento, il giudice che ha emesso la sentenza oggetto del primo annullamento ben può essere competente, quale giudice di rinvio, in conseguenza dell’annullamento della seconda sentenza pronunciata da altro diverso giudice a seguito del primo annullamento. Cass. pen. sez. I 16 aprile 1998, n. 4527

A seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, non è ammessa discussione circa la competenza attribuita con la sentenza di annullamento. L’irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio rappresenta infatti un principio cardine dell’ordinamento processuale e preclude la possibilità dell’insorgenza di un conflitto di competenza in ordine alla individuazione del giudizio di rinvio. A tale principio non fa eccezione il caso in cui, prima della decisione della Corte di cassazione, sia intervenuta una norma modificatrice della competenza. (Fattispecie in cui, a seguito del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250, attributivo della competenza per le impugnazioni in materia cautelare al tribunale distrettuale, il giudice di rinvio, individuato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, intervenuta dopo l’entrata in vigore del predetto decreto, in quello che aveva emesso, ex art. 310 c.p.p.l’ordinanza impugnata, aveva declinato la propria competenza in favore del tribunale distrettuale, che aveva proposto conflitto di competenza). Cass. pen. sez. I 23 aprile 1997, n. 2504

Il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolata alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Ne consegue che divengono indifferenti, ove non altrimenti disposto, modi.che della competenza intervenute dopo che esso è stato ritualmente incardinato, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis e dell’irretroattività delle leggi processuali, a meno che non sopravvengano norme che modifichino direttamente i criteri indicati nell’art. 623 c.p.p.o si riflettano sulla sua applicazione, sopprimendo, accorpando o modificando le articolazioni interne dell’ufficio giudiziario designato in sede di annullamento con rinvio. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale de libertate, relativamente alla quale la S.C. ha ritenuto irrilevante la pubblicazione, nelle more del giudizio di rinvio, del D.L. 10 maggio 1996 n. 250, attributivo della competenza a decidere nelle materie de libertate, a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p.al tribunale distrettuale). Cass. pen. sez. I 19 dicembre 1996, n. 5666

L’annullamento della Corte di cassazione che travolga anche l’ordinanza di custodia cautelare, in quanto emessa dal giudice incompetente, non impedisce al giudice indicato come competente nella sentenza di annullamento di rinnovare gli atti affetti da nullità ed evitare, così, la caducazione dell’ordinanza medesima. Cass. pen. sez. I 19 dicembre 1996, n. 5668

Nell’ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio – pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento – è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l’illogicità. Il giudice di rinvio può quindi, giudicare con gli stessi poteri di accertamento e di valutazione del fatto spettanti al primo giudice di merito nel caso in cui non sussista una preclusione che gli vieti di procedere a una nuova valutazione del fatto, ma ciò non è più legittimato a fare quando la Corte di cassazione abbia, nella sentenza di annullamento, statuito espressamente o implicitamente sul punto concernente l’accertamento del fatto. Cass. pen. sez. I 15 maggio 1996, n. 4882  .

In materia di estradizione, contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione anche per il merito (art. 706, primo comma c.p.p.) e poiché davanti alla Corte stessa si applicano le disposizioni dell’art. 704 (art. 706, secondo comma c.p.p.) ossia tutte le disposizioni riguardanti il procedimento davanti alla corte di appello, al giudice di legittimità sono in tal caso conferiti gli stessi poteri istruttori che sono propri del giudizio di primo grado. Ne deriva che la Corte di cassazione non può adottare decisione di rinvio. (Fattispecie nella quale, pur avendo deciso che non sussistevano le condizioni per l’estradizione in Polonia in ordine ad una delle imputazioni, quella di tentato omicidio, siccome punibile con la pena di morte, la S.C. ha escluso il rinvio e pronunciato nel merito). Cass. pen. sez. VI 8 febbraio 1996, n. 4511

In materia di estradizione, contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione anche per il merito (art. 706, primo comma c.p.p.) e poiché davanti alla Corte stessa si applicano le disposizioni dell’art. 704 (art. 706, secondo comma c.p.p.) ossia tutte le disposizioni riguardanti il procedimento davanti alla corte di appello, al giudice di legittimità sono in tal caso conferiti gli stessi poteri istruttori che sono propri del giudizio di primo grado. Ne deriva che la Corte di cassazione non può adottare decisione di rinvio. (Fattispecie nella quale, pur avendo deciso che non sussistevano le condizioni per l’estradizione in Polonia in ordine ad una delle imputazioni, quella di tentato omicidio, siccome punibile con la pena di morte, la S.C. ha escluso il rinvio e pronunciato nel merito). Cass. pen. sez. VI 8 febbraio 1996, n. 4511

Nel caso in cui la Corte di cassazione debba annullare la sentenza per essere il reato estinto, qualora l’impugnazione concerna il difetto di motivazione sulla responsabilità del ricorrente sotto il profilo della sua asserita estraneità all’illecito, l’annullamento deve essere pronunciato con rinvio. In tal caso non si può dichiarare l’estinzione di un reato nei confronti di un soggetto la cui partecipazione non risulti accertata dal giudice di merito, il quale abbia omesso completamente la motivazione. Cass. pen. sez. III 3 novembre 1995, n. 10847

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