Art. 619 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Rettificazione di errori non determinanti annullamento

Articolo 619 - codice di procedura penale

1. Gli errori di diritto nella motivazione (617) e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.
2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all’imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Articolo 619 - Codice di Procedura Penale

1. Gli errori di diritto nella motivazione (617) e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.
2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all’imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Massime

In tema di giudizio di cassazione, l’inammissibilità originaria del motivo di ricorso relativo alla responsabilità dell’imputato determina l’irrilevanza del decorso del termine di prescrizione quando si renda necessaria esclusivamente la retti.ca della pena ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. (attività di mero computo non attinente al contenuto decisorio della sentenza), poiché il giudizio sul reato contestato risulta interamente esaurito, con conseguente formazione del giudicato. Cass. pen. sez. V 13 luglio 2018, n. 32347

In tema di sentenza di applicazione della pena relativa a reati unificati dal vincolo della continuazione, quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravvenga l’”abolitio criminis” per uno di tali reati, in relazione al quale la pena non sia stata determinata nell’accordo recepito dal giudice di merito e non sia stata proposta impugnazione, il giudice di legittimità può rimuovere, ai sensi dell’art. 619, comma terzo, cod. proc. pen. la confisca di valore eventualmente disposta in relazione al predetto reato, se precisamente determinata nell’ammontare, mentre non può procedere ad operazioni correttive della pena principale, in assenza di atti che consentano di farlo senza compiere accertamenti di fatto; ne deriva che compete al giudice della esecuzione, instaurato il contraddittorio tra le parti che stipularono l’originario accordo, la pronuncia in ordine alla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto e la conseguente eliminazione della pena relativa al reato oggetto di “abolitio criminis”, che lo stesso giudice è tenuto a determinare . Cass. pen. sez. III 19 settembre 2016, n. 38732

Qualora la Corte di cassazione accerti l’applicazione di pena patteggiata di specie diversa da quella prevista per il reato oggetto del giudizio, non procede ad annullamento della sentenza di patteggiamento, ma alla sua retti.ca a norma dell’art. 619 c.p.p.. (Fattispecie nella quale era stata applicata la pena della reclusione, convertita in corrispondente pena pecuniaria, quando per il reato oggetto del giudizio la pena edittale era quella congiunta dell’arresto e dell’ammenda). Cass. pen. sez. I 16 dicembre 2008, n. 46253

In tema di patteggiamento, la determinazione contra legem della pena implica l’esclusione della validità dell’accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice, con la conseguenza che, potendo le parti rinegoziare l’accordo su altri basi, eventualmente anche optando per il giudizio ordinario, tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio. (Nella specie, le parti avevano indicato come pena base una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato unito con il vincolo della continuazione). Cass. pen. sez. III 11 settembre 2007, n. 34302

L’applicazione, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 619, comma 3, c.p.p.della legge più favorevole è da ritenere esclusa qualora, essendo intervenuta la nuova legge prima dell’esaurimento delle fasi di merito e sussistendo la necessità di un esame comparativo per stabilire quale sia da considerare, in concreto e non in astratto, la normativa più favorevole, la mancata effettuazione di detto esame non abbia formato oggetto di specifica doglianza in sede di proposizione dell’appello o del ricorso di cassazione. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. VII ord. 30 novembre 2004, n. 46360

L’applicazione, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 619, comma 3, c.p.p.della legge più favorevole è da ritenere esclusa qualora, essendo intervenuta la nuova legge prima dell’esaurimento delle fasi di merito e sussistendo la necessità di un esame comparativo per stabilire quale sia da considerare, in concreto e non in astratto, la normativa più favorevole, la mancata effettuazione di detto esame non abbia formato oggetto di specifica doglianza in sede di proposizione dell’appello o del ricorso di cassazione. Cass. pen. sez. VII ord. 30 novembre 2004, n. 46360

In tema di patteggiamento, il semplice errore di calcolo nella determinazione finale della pena, sulla quale si forma il consenso delle parti, non può costituire valido motivo di ricorso per cassazione, essendo da escludere, in detta ipotesi, che la pena possa essere definita “illegale”. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso del procuratore generale con il quale era stato denunciato che, per errore di calcolo, la riduzione di pena per il rito era risultata eccedente rispetto al limite massimo di un terzo). Cass. pen. sez. II 19 aprile 2004, n. 18046

In caso di errore di calcolo della pena irrogabile per il reato continuato dovuto alla necessità di rideterminare quella per la continuazione in ragione della prescrizione di alcune contravvenzioni punite con la sola ammenda, il giudice di legittimità deve procedere alla rettificazione dell’errore ai sensi dell’art. 619 c.p.p.alla luce dell’interpretazione della norma effettuata in relazione all’art. 111 Cost.che non consente, per il principio di ragionevole durata del processo, che siano rimesse dalla cassazione al giudice del rinvio, questioni relative alla sola determinazione della pena, in presenza di un giudicato sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato, e che siano applicate cause estintive sopravvenute a tale parziale annullamento. (Fattispecie, in tema costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesistico, violazione alla normativa sulle opere in cemento armato e violazione dei sigilli). Cass. pen. sez. III 22 aprile 2003, n. 18861

La disposizione dell’art. 619 c.p.p. trova la sua ratio nell’esigenza di scongiurare l’annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell’ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l’essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata. Cass. pen. Sezioni Unite 21 settembre 1998, n. 9973

Qualora venga proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha annullato quella emessa dal pretore perché il decreto di citazione a giudizio dell’imputato portava un termine di comparizione inferiore a quello di quarantacinque giorni previsto dalla legge per il processo in pretura e ha disposto la restituzione degli atti al pretore per il giudizio, anziché al pubblico ministero, non sussiste una causa di nullità della sentenza, trattandosi di errore emendabile con il ricorso alla procedura di cui all’art. 619 c.p.p. Cass. pen. sez. IV ord. 8 febbraio 1994, n. 1557

Non sono denunciabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 cod. proc. pen. Cass. pen. sez. I 26 ottobre 2017, n. 49237

La sentenza pronunciata sulla base di un patteggiamento non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna avendo caratteristiche proprie. L’eliminazione di tali riferimenti, tuttavia, non trattandosi di errori di diritto o di denominazione o di computo della pena né di errore materiale, deve avvenire mediante non la rettificazione ma l’annullamento senza rinvio limitato ai detti riferimenti sostituiti con le formule proprie della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti. Cass. pen. sez. IV 18 novembre 1997, n. 10457

In tema di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.il vizio di motivazione sulla qualità giuridica dell’imputato di reato proprio, non comporta necessariamente l’annullamento della sentenza. Infatti, ai fini dell’annullamento di qualunque sentenza, nel caso in cui il dispositivo sia conforme a legge, il vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità, è solo quello in fatto e non in diritto, che va, invece, emendato dalla Corte ex art. 619 c.p.p. e la qualità soggettiva dell’imputato costituisce non un elemento del fatto di reato, ma un presupposto dello stesso, per cui, in tema di patteggiamento, il giudice non è tenuto ad una motivazione sullo stesso, essendo sufficiente il controllo implicito su detta qualità, ai soli fini di cui all’art. 129 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 16 novembre 1995, n. 1698

Nel caso in cui il G.I.P. abbia pronunciato sentenza di non luogo a procedere «perché il fatto non costituisce reato», ma aderente alla motivazione della sentenza sia invece la formula concernente l’insussistenza del fatto, la Cassazione, innanzi alla quale la sentenza sia stata impugnata, può provvedere direttamente alla rettificazione della formula di proscioglimento in tal ultimo senso, senza pronunciare l’annullamento della sentenza, trattandosi di errore di diritto nella motivazione del non luogo a procedere, non avente influenza su tale dispositivo. Cass. pen. sez. I 21 gennaio 1992 n. 4899

La mancanza, nella sentenza emessa all’esito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p.di alcuno degli elementi essenziali necessari ad individuare, soggettivamente ed oggettivamente, la decisione adottata nel caso di specie, costituisce errore materiale che va sanato – quando sia possibile e qualora ne sussistano le condizioni – con il procedimento per la correzione, ovvero, per la rettificazione di errore non determinante annullamento. Cass. pen. sez. VI 12 aprile 1991   1990 n. 4162

Il principio secondo cui non è ammissibile il ricorso per cassazione volto unicamente ad ottenere la retti.ca, ai sensi dell’art. 619, comma 2, c.p.p.dell’errore di denominazione o di computo attinente alla specie o alla quantità della pena, non trova applicazione quando manchi, nel provvedimento impugnato, ogni riconoscimento, sia pure implicito, dell’elemento di calcolo di cui si invoca l’applicazione, dandosi luogo, in tal caso, ad un errore od omissione di natura concettuale, suscettibile di rimedio mediante l’esperimento del consentito mezzo d’impugnazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ammissibile – con conseguente, ritenuta operatività della sopravvenuta prescrizione del reato – il ricorso con il quale era stata denunciata la mancata applicazione, in procedimento definito con rito abbreviato, della diminuente di cui all’art. 442 c.p.p.). Cass. pen. sez. I 12 gennaio 2006, n. 1025

Qualora il giudice nell’applicare la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.per errore di calcolo, abbia applicato una pena superiore a quella richiesta, la Corte di cassazione puretti.care la sentenza ai sensi dell’art. 619 comma secondo c.p.p.riducendo la pena alla misura concordata senza disporre annullamento. Cass. pen. sez. VI 6 febbraio 2004, n. 4903

In tema di correzione di errore materiale commesso dal giudice di merito, la norma di cui all’art. 619 c.p.p. è una disposizione speciale, che deroga e prevale su quella posta dall’art. 130 dello stesso codice. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione la Corte può provvedere alla correzione dell’errore materiale. Cass. pen. sez. III 28 aprile 2003, n. 19627

In tema di correzione di errore materiale, la regola generale in base alla quale non è consentita tale correzione quando essa si risolverebbe nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta, non può ritenersi operante, in sede di legittimità, nel caso in cui la Cassazione abbia emanato un provvedimento che, senza l’errore materiale in cui essa è stata indotta, non avrebbe potuto essere emesso, per difetto dei poteri di cognizione o decisione. È pertanto emendabile con la procedura ex art. 130 c.p.p. l’errore materiale o l’omissione della Corte di cassazione determinati dal mancato inserimento nel fascicolo processuale (da parte della cancelleria del giudice “a quo” o “ad quem”) di atti ritualmente presentati dalle parti, atti incidenti sui predetti poteri di cognizione e decisione. (Nella fattispecie, la Corte ha proceduto alla correzione di sua precedente sentenza, pronunciata a seguito di impugnazione, a suo tempo, proposta dal Procuratore generale presso una Corte di appello, il quale aveva poi, tempestivamente, rinunciato al ricorso, con apposita dichiarazione, che, tuttavia, non era stata inserita nel fascicolo inviato alla Suprema Corte. La Cassazione, nell’enunciare il principio sopra riportato, ha corretto la propria precedente pronunzia, dichiarando inammissibile il predetto ricorso del Procuratore generale). Cass. pen. sez. V 24 febbraio 2000, n. 6093

In tema di patteggiamento, allorché nell’accordo tra le parti sia contenuto un errore materiale nella determinazione della pena concordata, non è consentito procedere, in sede di giudizio di legittimità, a rettificazione della sentenza ex art. 619, comma secondo, c.p.p.in quanto l’errore stesso, non essendo contenuto nella sentenza, incide solo sull’atto negoziale da questa recepito per la congruità delle sue conclusioni, e non per le valutazioni e i calcoli che ne stanno alla base. (Fattispecie, nella quale il ricorrente lamentava che, avendo egli raggiunto con il P.M. un accordo che prevedeva la pena-base di un anno di reclusione, con riduzione di un terzo per attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito, la pena era stata determinata in mesi cinque e giorni venti di reclusione, e non in mesi cinque e giorni dieci di reclusione). Cass. pen. sez. I 16 settembre 1998, n. 3655

In tema di correzioni di errori materiali commessi dai giudici di merito, la norma di cui all’art. 619 c.p.p. è una disposizione speciale, che deroga e prevale su quella di cui all’art. 130 c.p.p. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione per un errore materiale, erroneamente dedotto come motivo di nullità della sentenza, la corte può provvedere, alla correzione dell’errore materiale. Cass. pen. sez. VI 14 marzo 1995, n. 420

In tema di incompetenza funzionale dichiarata dal giudice d’appello, l’erronea statuizione della trasmissione diretta degli atti al giudice (anziché al pubblico ministero) competente non attinge il contenuto decisorio espresso dal dispositivo ma soltanto una disposizione strumentale ed è perciò rimediabile, da parte della Corte di cassazione, attraverso la procedura di retti.ca prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. Cass. pen. sez. IV 15 gennaio 2014, n. 1526

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora per mero errore di calcolo la pena sia stata indicata in misura inferiore a quella risultante da un calcolo corretto e il giudice, non rilevando l’errore, abbia applicato la pena nella misura così indicata, la Corte di cassazione, adita su ricorso del pubblico ministero, ove sia riconoscibile la reale volontà delle parti, può procedere alla diretta rettificazione della pena, nella misura minima consentita e risultante dal calcolo corretto, in modo da rispettare la sostanza dell’accordo delle parti (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che si trattasse di errore materiale di calcolosi tenendo conto della trascurabile differenza tra pena concordata e pena da applicare e della divergenza tra quanto indicato nella motivazione e ciò che era stato riportato nel dispositivo). Cass. pen. sez. V 20 novembre 2003, n. 44711

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti qualora per mero errore il giudice abbia applicato una pena inferiore al minimo edittale e cioè giorni 14 di reclusione invece di giorni 15, emergendo l’univoca volontà delle parti di applicare il minimo della pena detentiva, la Corte di Cassazione non deve annullare la sentenza ma procedere alla retti.ca. Cass. pen. sez. III 21 marzo 2003, n. 13038

Qualora nella sentenza di merito sia stata erroneamente disposta l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale in relazione a condanna a pena detentiva che non la consente (nella specie a due anni e mesi sei di reclusione), la Corte di cassazione provvede direttamente alla loro eliminazione, senza pronunciare annullamento. Cass. pen. sez. I 27 gennaio 1996, n. 823

In tema di patteggiamento, l’illegalità della pena concordata dalle parti ed erroneamente convalidata dal giudice comporta che la richiesta doveva essere rigettata in toto e che, in conseguenza, in sede di ricorso per cassazione, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza, non potendosi far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 619 c.p.p. per applicare, d’ufficio, una misura della pena esulante dall’accordo intervenuto, in quanto l’imputato, di fronte ad essa, potrebbe non rinnovare la richiesta, ai sensi dell’art. 444 stesso codice, e optare per il rito ordinario. (Fattispecie relativa a detenzione a fine di commercio di fuochi pirotecnici senza licenza dell’autorità, per la quale era stata inflitta la pena, inferiore al minimo edittale, di venti giorni di arresto e lire 50.000 di ammenda). Cass. pen. sez. I 28 aprile 1995, n. 1571

Oggetto della richiesta formulata ex art. 444 c.p.p. è la pena definitiva da applicare in concreto e non quella indicata come base per il calcolo. Ne consegue che qualora il giudice abbia applicato una pena, frutto di un errato calcolo, ancorché le parti abbiano esplicitamente e concretamente indicato la pena originaria da diminuire a seguito delle sue successive massime riduzioni ex art. 62 bis c.p. e art. 444 c.p.p.tale pena non è suscettibile di rettifica diretta da parte della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 619 comma secondo stesso codice, in quanto la necessaria determinazione della stessa in quantità maggiore non può essere operata se non a seguito di ulteriore, eventuale e corretta richiesta di applicazione, il cui esame è riservato al giudice di merito. (Fattispecie in cui era stata erroneamente applicata la pena di lire 120.000 anziché quella di lire 133.666). Cass. pen. sez. IV 22 agosto 1992, n. 9053

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