La disposizione prevista dall’art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen.inserita dall’art.1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzare la funzione nomo.lattica della Corte di cassazione, un’ipotesi di rimessione obbligatoria alle sezioni unite, che trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all’entrata in vigore della nuova disposizione. Cass. pen. sez. Sezioni Unite 27 luglio 2018, n. 36072
Nel giudizio di cassazione, nell’ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non è rimessa alle sezioni unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato. (In motivazione la S.C.richiamando il cosiddetto principio della ” ragione più liquida” già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito a causa della sua nullità, ritenendo recessiva l’opzione della rimessione alle Sezioni Unite). Cass. pen. sez. I 7 aprile 2017, n. 17850
Presupposto indispensabile per la rimessione di una questione alle Sezioni unite a norma dell’art. 618 è che assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio emerga, ictu oculi, dalla comparazione fra determinate massime, e non la mera possibilità che una certa pronuncia si riveli incompatibile con una delle interpretazioni – o delle implicazioni – che sia lecito attribuire ad un’altra. Cass. pen. sez. VI 21 maggio 1993, n. 865