Art. 614 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Dibattimento

Articolo 614 - codice di procedura penale

1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze (470 ss.) e la direzione della discussione (523, 602) nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto siano applicabili (reg. 25).
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori (613).
3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori (96, 97, 101) della parte civile (76), del responsabile civile (83), della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e dell’imputato (60) espongono nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche (att. 171).

Articolo 614 - Codice di Procedura Penale

1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze (470 ss.) e la direzione della discussione (523, 602) nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto siano applicabili (reg. 25).
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori (613).
3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori (96, 97, 101) della parte civile (76), del responsabile civile (83), della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e dell’imputato (60) espongono nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche (att. 171).

Massime

Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, nel caso di rinvio ad udienza fissa disposto d’ufficio o su istanza di parte, anche per legittimo impedimento o per astensione dalle udienza, non deve essere comunicata la data della nuova udienza alle parti, atteso che queste, ricevuta notizia della data di trattazione della prima udienza, hanno l’onere di accertarsi presso la cancelleria della data del rinvio. Cass. pen. sez. VI 25 maggio 2017, n. 26301

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