1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze (470 ss.) e la direzione della discussione (523, 602) nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto siano applicabili (reg. 25).
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori (613).
3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori (96, 97, 101) della parte civile (76), del responsabile civile (83), della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e dell’imputato (60) espongono nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche (att. 171).