Art. 61 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato

Articolo 61 - codice di procedura penale

1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari (326 ss.).
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Articolo 61 - Codice di Procedura Penale

1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari (326 ss.).
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Approfondimenti

Massime

La notifica nei casi di urgenza a mezzo telegramma è prevista dall’art. 149 c.p.p. solo nei confronti di persone diverse dall’imputato e poiché l’art. 61 c.p.p. estende all’indagato i diritti e le garanzie dell’imputato, non può essere utilizzata neppure nei confronti della persona sottoposta alle indagini. Cass. pen. sez. III 21 marzo 2003, n. 13057

Le disposizioni di cui all’art. 210 c.p.p. nell’esame di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta ad indagini e non è ancora imputata. L’art. 61 c.p.p. infatti estende a tale persona i diritti e garanzie dell’imputato; d’altro canto non v’è dubbio che le norme di cui sopra sono dettate in vista di una tutela rispetto alla possibilità di autoincriminazione che per l’indagato vale non meno che per l’imputato. Cass. pen. sez. VI 25 agosto 1995, n. 9122

Il diritto della persona arrestata o fermata di conferire immediatamente con il difensore, svincolato da particolari permessi o autorizzazioni, può essere differito, per un tempo non superiore a sette giorni, soltanto per specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero. Il differimento immotivato dell’esercizio di tale diritto, che abbia impedito il colloquio con il difensore prima dell’udienza di convalida, integra la nullità generale prevista nei confronti dell’imputato dagli artt. 178 e 180 c.p.p.la cui garanzia si estende, ai sensi dell’art. 61 comma primo, alla persona arrestata o fermata. Ai sensi dell’art. 180 c.p.p.il cui disposto si estende in via analogica al giudizio di convalida dell’arresto o del fermo e al successivo riesame, le nullità incorse prima dell’udienza di convalida possono essere rilevate e dedotte soltanto prima dei provvedimenti adottati dal giudice in detta udienza. Cass. pen. sez. II 19 dicembre 1990

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