In tema di ricorso per cassazione, la regola dettata dall’art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui la facoltà di proporre ricorso contro la sentenza di appello che conferma quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado è limitata ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al ricorso del pubblico ministero e non a quello della parte civile. Cass. pen. sez. V 5 febbraio 2019, n. 5697
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. – disposizione inserita dall’art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in base al quale il pubblico ministero, nel caso di cd. “doppia conforme assolutoria”, può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l’aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore. Cass. pen. sez. III 7 dicembre 2018, n. 54693
Il ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere l’esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell’interesse da verificare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rinnovare gli effetti che si assumono pregiudizievoli. (Fattispecie in cui si è ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di annullamento di una decisione di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato). Cass. pen. Sezioni Unite 17 luglio 2009, n. 29529
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, anche per saltum, contro le sentenze del giudice di pace non spetta solo al procuratore della Repubblica presso il tribunale, nella qualità di rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero presso il giudice a quo, ma anche al procuratore generale presso la corte d’appello, dal momento che il termine «pubblico ministero» adoperato dall’art. 36 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, deve essere inteso come riferito ad entrambi gli uffici cui, in generale, è riconosciuto il potere di impugnare. Cass. pen. sez. IV 4 dicembre 2003, n. 46520
Nei procedimenti relativi a reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, non trova applicazione l’art. 36, relativo ai casi di appello del pubblico ministero contro le sentenze del giudice di pace, in quanto tale norma non è richiamata dalle disposizioni transitorie di cui agli artt. 63 e 64 del citato decreto legislativo; ne consegue, che la sentenza di primo grado di proscioglimento per il reato di guida in stato di ebbrezza, che deve ritenersi punito con pena alternativa, è inappellabile a norma dell’art. 293 comma 3 c.p.p. e, quindi, ricorribile in cassazione ex art. 608 comma 1. Cass. pen. sez. IV 27 novembre 2002, n. 40121
La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione spetta in via esclusiva, per espressa designazione fatta dal legislatore, al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al procuratore generale presso la corte d’appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall’art. 570 nel giudizio di cognizione. Ed invero, l’autonomia funzionale conferita dall’ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del P.M. rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito, induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell’organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo. Cass. pen. sez. I 29 aprile 1999, n. 1119
Il procuratore generale presso la corte d’appello, contrariamente a quanto è stabilito in relazione alle sentenze dagli artt. 594 e 608 c.p.p. non è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi dal pretore, in veste di giudice dell’esecuzione, non avendo egli un potere di surroga, al di fuori dei casi previsti dalla legge, nell’esercizio del potere di impugnazione, nei riguardi del rappresentante del pubblico ministero che esercita le funzioni requirenti presso la pretura. Cass. pen. sez. I 28 settembre 1998, n. 3987
Legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento del tribunale che decida sull’istanza di riesame avanzata nei confronti di provvedimento del pretore è solo il P.M. presso il tribunale, e non anche quello presso la pretura. Cass. pen. Sezioni Unite 29 gennaio 1997, n. 23
Non è configurabile un interesse del P.M.che abbia espresso il consenso all’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.ad eccepire le nullità della sentenza applicativa della pena concordata, fatta eccezione per quelle che inficiano la richiesta di patteggiamento e il consenso ad essa. Cass. pen. sez. I 23 dicembre 1996, n. 6411
Il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso avverso il provvedimento di mancata convalida dell’arresto, sia per far valere l’illegittimità della situazione derivante dall’ordinanza che incide sulla libertà personale dell’indagato, sia per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un’illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo. Cass. pen. sez. V 20 febbraio 1996, n. 774
Contro l’ordinanza del tribunale che ha deciso sul riesame di un provvedimento di competenza pretorile è legittimato all’impugnazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale del riesame e non quello presso la pretura; pertanto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso la pretura contro l’ordinanza del tribunale deve essere dichiarato inammissibile Cass. pen. Sezioni Unite 24 luglio 1991 n. 8