Art. 602 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Dibattimento di appello

Articolo 602 - codice di procedura penale

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 599, quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. (3)
[1 bis. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599 bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo] (1)
[2. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo] (2).
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli artt. 511 ss., di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’art. 523.

Articolo 602 - Codice di Procedura Penale

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 599, quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. (3)
[1 bis. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599 bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo] (1)
[2. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo] (2).
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli artt. 511 ss., di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’art. 523.

Note

(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 57, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 ed è stato abrogato dall’art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(2) Questo comma è stato dapprima sostituito dall’art. 2 della legge 19 gennaio 1999, n. 14 e successivamente abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. l), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell’art. 599 bis, cod. proc. pen.la richiesta avanzata direttamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere riproposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 602 comma 1 – bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giudizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo ciò ossibile solo in caso di presentazione dell’istanza prima del dibattimento, ai sensi dell’art. 599 bis comma 1, cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. IV 12 ottobre 2018, n. 46426

In tema di appello, la relazione della causa prevista dall’art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzione meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e non determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza. Cass. pen. sez. I 8 gennaio 2018, n. 207

La rinuncia dell’imputato appellante ai motivi di impugnazione in punto di responsabilità, con limitazione del gravame al solo trattamento sanzionatorio, se sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, non comporta la trasformazione del dibattimento già introdotto ai sensi dell’art. 602 c.p.p. in rito camerale, sicché non è dovuta all’imputato alcuna notifica dell’avviso di deposito della motivazione della sentenza. Cass. pen. sez. I 12 aprile 2013, n. 16672

È legittimo, da parte del giudice di appello, nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato erroneamente pretermesso, lo svolgimento dell’intera gamma delle attività processuali non espletate in prime cure. Cass. pen. sez. II 13 gennaio 2012, n. 847

La procedura di cui all’art. 599, comma 4, c.p.p.comportando rinuncia a tutti i motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, patteggiata fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello, preclude la riproposizione e il riesame in sede di legittimità di ogni questione relativa a motivi oggetto di rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte da quelle relative all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale d’appello. Ne consegue che, qualora venga riproposta una delle questioni già investite con il motivo d’appello oggetto di rinuncia, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Cass. pen. sez. I 27 gennaio 1996, n. 868

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