In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell’art. 599 bis, cod. proc. pen.la richiesta avanzata direttamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere riproposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 602 comma 1 – bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giudizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo ciò ossibile solo in caso di presentazione dell’istanza prima del dibattimento, ai sensi dell’art. 599 bis comma 1, cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. IV 12 ottobre 2018, n. 46426
In tema di appello, la relazione della causa prevista dall’art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzione meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e non determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza. Cass. pen. sez. I 8 gennaio 2018, n. 207
La rinuncia dell’imputato appellante ai motivi di impugnazione in punto di responsabilità, con limitazione del gravame al solo trattamento sanzionatorio, se sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, non comporta la trasformazione del dibattimento già introdotto ai sensi dell’art. 602 c.p.p. in rito camerale, sicché non è dovuta all’imputato alcuna notifica dell’avviso di deposito della motivazione della sentenza. Cass. pen. sez. I 12 aprile 2013, n. 16672
È legittimo, da parte del giudice di appello, nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato erroneamente pretermesso, lo svolgimento dell’intera gamma delle attività processuali non espletate in prime cure. Cass. pen. sez. II 13 gennaio 2012, n. 847
La procedura di cui all’art. 599, comma 4, c.p.p.comportando rinuncia a tutti i motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, patteggiata fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello, preclude la riproposizione e il riesame in sede di legittimità di ogni questione relativa a motivi oggetto di rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte da quelle relative all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale d’appello. Ne consegue che, qualora venga riproposta una delle questioni già investite con il motivo d’appello oggetto di rinuncia, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Cass. pen. sez. I 27 gennaio 1996, n. 868