La qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa va desunta dall’iscrizione nell’apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l’arresto o il fermo, che qualifichi di per sè il soggetto come persona sottoposta ad indagini, con la conseguenza che la persona offesa che ha reso alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, non può per ciò solo, essere considerata indagata di favoreggiamento personale, da intendersi collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell’art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che avesse assunto la qualità di indagato la parte offesa di un delitto di tentata estorsione, che, dopo aver riferito alla polizia giudiziaria di non aver identificato le persone che lo avevano minacciato, a seguito dell’ascolto delle intercettazioni in cui sosteneva di aver mentito ai Carabinieri, affermava di aver riconosciuto i responsabili del reato). Cass. pen. sez. II 1 ottobre 2014, n. 40575
Il divieto di utilizzazione erga omnes delle dichiarazioni rese da persona che .n dall’inizio doveva assumere la veste di indagato, di cui al comma secondo dell’art. 62 c.p.p.presuppone che a carico del soggetto interrogando sussistano indizi di reità già prima dell’assunzione delle sommarie informazioni. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato che il proprietario di un locale dove vengano commessi reati, nel caso di specie contrabbando di TLE, non pu per ciò solo e prescindendo da qualunque accertamento sul suo effettivo coinvolgimento, essere considerato automaticamente indiziato dei reati perpetrati in quel luogo). Cass. pen. sez. III 9 giugno 2005, n. 21747
Secondo il disposto combinato degli artt. 60 e 405 del nuovo c.p.p.l’azione penale è esercitata e l’indagato assume la qualità d’imputato con la formulazione del capo di imputazione da parte del P.M. contenuta nella richiesta di citazione a giudizio, nelle richieste di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di decreto penale o di applicazione della pena ex artt. 444 e seguenti di detto codice, nonché, nel giudizio pretorio, nel decreto di citazione emesso a norma dell’art. 555 del medesimo codice. I surricordati articoli non recano, per quanto riguarda le varie richieste del P.M. in essi elencate, alcun riferimento al deposito dell’atto o alla sua notifica all’imputato, tal che deve escludersi che tali formalità siano necessarie per l’inizio dell’azione penale; siffatto principio vale anche nell’ipotesi in cui si tratti del decreto di citazione nel processo pretorio, non essendovi alcun ragionevole motivo idoneo a giusti.care una disciplina processuale differenziata per ipotesi regolate in modo unitario dalla medesima norma, in vista dell’identità degli effetti che ne conseguono. Cass. pen. sez. VI 16 novembre 1990