È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che ha accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello avanzata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.anche se il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall’ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l’annullamento della sentenza. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva recepito il concordato anche in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, espressamente escluso dall’applicazione di tale istituto dall’art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. III 2 maggio 2019, n. 18002
In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. Cass. pen. sez. V 18 febbraio 2019, n. 7333
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l’applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di “reformatio in pejus”, rivestiva comunque natura legale). Cass. pen. sez. II 20 maggio 2019, n. 22002
In tema di “patteggiamento in appello”, come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l’ordine di prosecuzione del dibattimento. Cass. pen. sez. IV 15 aprile 2019, n. 16195
In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen.l’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell’art.157, comma 7, cod. proc. pen.deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l’intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione. Cass. pen. sez. I 9 novembre 2018, n. 51169
In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell’art. 599 bis, cod. proc. pen.la richiesta avanzata direttamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere riproposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 602 comma 1 – bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giudizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo ciò possibile solo in caso di presentazione dell’istanza prima del dibattimento, ai sensi dell’art. 599 bis comma 1, cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. IV 12 ottobre 2018, n. 46426
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen Cass. pen. sez. II 9 luglio 2018, n. 30990
A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). Cass. pen. sez. III 5 luglio 2018, n. 30190
Il consenso prestato dal procuratore generale al concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 599-bis cod. proc. pen.introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio “tempus regit actum”, con la conseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo procuratore generale dopo l’entrata in vigore della norma. Cass. pen. sez. IV 8 maggio 2018, n. 20112
A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. V 6 aprile 2018, n. 15505