Art. 599 bis – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

Articolo 599 bis - codice di procedura penale

(1)1. Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza. (2)
[2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.] (5)
3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. (3)
3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. (4)
3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo. (4)
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Articolo 599 bis - Codice di Procedura Penale

(1)1. Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza. (2)
[2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.] (5)
3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. (3)
3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. (4)
3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo. (4)
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 56, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(4) Il presente comma è stato inserito dall’art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(5) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che ha accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello avanzata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.anche se il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall’ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l’annullamento della sentenza. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva recepito il concordato anche in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, espressamente escluso dall’applicazione di tale istituto dall’art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. III 2 maggio 2019, n. 18002

In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. Cass. pen. sez. V 18 febbraio 2019, n. 7333

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l’applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di “reformatio in pejus”, rivestiva comunque natura legale). Cass. pen. sez. II 20 maggio 2019, n. 22002

In tema di “patteggiamento in appello”, come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l’ordine di prosecuzione del dibattimento. Cass. pen. sez. IV 15 aprile 2019, n. 16195

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen.l’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell’art.157, comma 7, cod. proc. pen.deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l’intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione. Cass. pen. sez. I 9 novembre 2018, n. 51169

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell’art. 599 bis, cod. proc. pen.la richiesta avanzata direttamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere riproposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 602 comma 1 – bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giudizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo ciò possibile solo in caso di presentazione dell’istanza prima del dibattimento, ai sensi dell’art. 599 bis comma 1, cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. IV 12 ottobre 2018, n. 46426

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen Cass. pen. sez. II 9 luglio 2018, n. 30990

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). Cass. pen. sez. III 5 luglio 2018, n. 30190

Il consenso prestato dal procuratore generale al concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 599-bis cod. proc. pen.introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio “tempus regit actum”, con la conseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo procuratore generale dopo l’entrata in vigore della norma. Cass. pen. sez. IV 8 maggio 2018, n. 20112

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. V 6 aprile 2018, n. 15505

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