Art. 596 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Giudice competente

Articolo 596 - codice di procedura penale

1. Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale (6) decide la corte di appello.
2. Sull’appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 428, sull’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari [presso il tribunale] (1), decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale (6) o della corte di assise (5).

Articolo 596 - Codice di Procedura Penale

1. Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale (6) decide la corte di appello.
2. Sull’appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 428, sull’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari [presso il tribunale] (1), decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale (6) o della corte di assise (5).

Note

(1) Le parole: «presso il tribunale» sono state soppresse dall’art. 202, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Massime

Qualora la corte di appello, investita di gravame avverso sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari all’esito di giudizio abbreviato, avente ad oggetto anche reati di competenza della corte di assise, connessi con altri di competenza del tribunale, abbia dichiarato la propria incompetenza, in favore della corte di assise di appello, ai sensi dell’art. 596, comma 3, c.p.p.soltanto con riguardo ai primi di detti reati, trattenendo il giudizio per gli altri, tale statuizione non può essere più rimessa in discussione, ove l’incompetenza derivante anche per i reati di competenza del tribunale dall’esistenza della connessione non sia stata eccepita, in applicazione del principio dettato dall’art. 491, comma 1, c.p.p. (operante anche nel giudizio di appello, in forza del richiamo di cui all’art. 598 stesso codice), subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti in appello. Cass. pen. sez. VI 13 novembre 1997, n. 10248

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