Art. 593 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Casi di appello

Articolo 593 - codice di procedura penale

(1) (2) (3) 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (4).
2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (4).
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. (5)

Articolo 593 - Codice di Procedura Penale

(1) (2) (3) 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (4).
2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (4).
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. (5)

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46.
Si veda l’art. 10 della medesima legge, di cui si riporta il testo:
«10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
«2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile (*)(**)(***).
«3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
«5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall’articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all’articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
(**) La Corte costituzionale, con sentenza n. 320 del 20 luglio 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.
(***) La Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 4 aprile 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l’appello proposto prima dell’entrata in vigore della medesima legge dall’imputato, a norma dell’art. 593 c.p.p., contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo questo articolo, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, c.p.p, se la nuova prova è decisiva.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 4 aprile 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo questo articolo, esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.
(4) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11.
(5) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

È ammissibile l’atto di appello che si sostanzi nella formulazione di una questione di legittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di primo grado, sempre che sussista la rilevanza della questione per il caso in esame, in quanto essa comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, pienamente deducibile con l’atto di appello attesa la natura piena di “revisio prioris istantiae” propria di detta specifica impugnazione. Cass. pen. sez. VI 13 marzo 2017, n. 11955

È impugnabile mediante appello il rigetto della richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro. (In motivazione, la Corte ha sottolineato, in particolare, che l’appellabilità del provvedimento in questione deve ritenersi discendere, per ragioni di coerenza sistematica, dall’art. 27 del D.Lgs. n. 159 del 2011 laddove questo contempla l’esperibilità di tale mezzo di impugnazione in caso di “revoca del sequestro”). Cass. pen. sez. I 29 ottobre 2015, n. 43794

È inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. (Fattispecie relativa a condanna erroneamente inflitta alla sola pena pecuniaria per il reato di cui all’art. 186 c.d.s.). Cass. pen. sez. IV 26 aprile 2013, n. 18654

In tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla «stessa sentenza», da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l’eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e perà riguardanti imputati diversi, per taluno dei quali sia stata applicata la pena, in esito al dibattimento e sul presupposto del carattere ingiustificato del dissenso del P.M. o del provvedimento di rigetto della richiesta, mentre per altri sia stata pronunciata condanna. Cass. pen. Sezioni Unite 6 ottobre 2005, n. 36084

Non è appellabile dall’imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti. Cass. pen. Sezioni Unite 6 ottobre 2005, n. 36084

L’appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all’esito del dibattimento, salva l’esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall’art. 597 comma secondo lett. b) c.p.p. Ne consegue che, da un lato, l’imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e puriproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall’altro, il giudice dell’appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all’onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell’imputato. Cass. pen. Sezioni Unite 20 settembre 2005, n. 33748

In caso di annullamento con rinvio a seguito dell’accoglimento di ricorso per cassazione proposto avverso sentenza all’epoca inappellabile, la sopravvenuta appellabilità della medesima sentenza importa che il giudice di rinvio debba essere individuato nella corte d’appello e non nel tribunale. Cass. pen. sez. III 9 gennaio 2003, n. 227

Una volta che il P.M. abbia proposto impugnazione avverso una sentenza inappellabile a norma dell’art. 593, comma terzo, c.p.p.la corte di merito deve astenersi dal decidere e limitarsi a quali.care come ricorso l’impugnazione stessa, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Qualora, invece, la corte di appello pronunci sentenza di secondo grado, avverso la quale sia proposto ricorso per cassazione, la corte di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ritiene il giudizio, quali.cando l’originaria impugnazione come ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale il fatto di avere baciato sulla bocca una donna non consenziente era stato qualificato dal pretore come contravvenzione ex art. 660 c.p. e la corte di appello, adita dal P.M.che lamentava erroneità della qualificazione, anziché rimettere gli atti alla Corte Suprema, aveva annullato la prima decisione per incompetenza per materia, disponendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per l’ulteriore corso in ordine al reato di cui all’art. 609 bis c.p.; nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato senza rinvio entrambe le sentenze di merito, disponendo la trasmissione degli atti al predetto procuratore della Repubblica). Cass. pen. sez. I 14 giugno 2000, n. 7038

L’appello ritualmente proposto, prima dell’intervenuta modifica dell’art. 593, comma 3, c.p.p.avverso sentenza di condanna alla sola pena della multa non va convertito in ricorso per cassazione ma va trattato e deciso secondo la sua originaria natura. Cass. pen. sez. VI 11 maggio 2000, n. 5558

La sentenza di condanna a sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva è appellabile, sia poiché sussiste la possibilità di revoca del beneficio ai sensi dell’art. 72 della legge 689 del 1981, sia in quanto non è ammissibile il sacrificio del secondo grado del giudizio; trattasi, peraltro, di soluzione maggiormente garantistica. Cass. pen. sez. III 16 dicembre 1999, n. 14241 

L’art. 593, comma 2, c.p.p.che prevede l’inappellabilità da parte dell’imputato della sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto, è disposizione che si riferisce sia all’appello principale che a quello incidentale. Legittimamente, pertanto, è dichiarata l’inammissibilità dell’appello incidentale dell’imputato avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste che sia stata impugnata dal P.M. Cass. pen. sez. IV 26 giugno 1996, n. 6560

Nel caso di applicazione della sola pena dell’ammenda come sanzione sostitutiva per condanna inflitta per una contravvenzione punita con pena detentiva (o anche detentiva), il mezzo di impugnazione è l’appello. Cass. pen. sez. I 6 dicembre 1995, n. 11998

Il legislatore, per stabilire i casi di inappellabilità delle sentenze ha fatto riferimento nell’art. 593, comma 3, c.p.p. alla pena principale e non anche a quella accessoria: la espressione «la sola pena della ammenda» non va interpretata nel senso che non deve essere stata applicata alcuna pena accessoria, ma che non deve essere stata irrogata la pena detentiva. Infatti, nel prevedere l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento la norma – in modo pichiaro – menziona le contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa; il richiamo alla «pena alternativa» rende evidente che la scelta legislativa è stata effettuata con l’unico criterio improntato alla previsione concernente la pena principale. (Nella specie gli imputati proposero appello osservando tra parentesi che si trattava di «sentenza di condanna alla sola ammenda ma con pene accessorie»). Cass. pen. sez. III 15 novembre 1995, n. 11188

L’impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell’ammenda in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell’arresto, è l’appello e non il ricorso per cassazione. Cass. pen. Sezioni Unite 14 luglio 1995, n. 7209

Sussiste l’interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell’ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l’oblazione in quanto, conseguendone l’iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l’imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell’iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall’esenzione (condizionata) dal pagamento. Cass. pen. Sezioni Unite 2 giugno 1994, n. 6563

Ai sensi dell’art. 593, terzo comma, c.p.p. sono inappellabili le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Ne consegue che, proposta impugnazione dal P.M. avverso una di tali sentenze, la corte di merito deve astenersi dal pronunciare la decisione di secondo grado e limitarsi a quali.care come ricorso l’impugnazione stessa; ove la corte d’appello pronunci invece la sentenza di secondo grado e venga poi presentato ricorso per cassazione, detta sentenza deve essere annullata senza rinvio e la Suprema Corte deve ritenere il giudizio, quali.cando come ricorso per cassazione l’appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di primo grado. Cass. pen sez. I 28 settembre 1993, n. 8856

Anche se l’art. 593, terzo comma, c.p.p. prevede l’inappellabilità della sentenza nell’ipotesi di proscioglimento da contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, qualora il P.G. proponga appello, lamentando l’erroneo proscioglimento dalla contravvenzione e nel contempo da un delitto, l’impugnazione non è inammissibile in quanto ricorre l’ipotesi di cui all’art. 580 c.p.p. (già art. 514 c.p.p. 1930), e cioè quella di connessione di reati. Cass. pen. sez. I 27 luglio 1993, n. 7385

Avverso la sentenza di condanna alla sola pena della multa pronunciata dal giudice di pace è esperibile soltanto, da parte dell’imputato, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, atteso il carattere di specialità che tale norma presenta rispetto all’art. 593 c.p.p.in base al quale sarebbe consentito l’appello. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. V 21 marzo 2005, n. 10942

In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell’impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio tempus regit actum la nuova legge (26 marzo 2001 n. 128) che, modificando l’art. 593, comma terzo, c.p.p.ha ripristinato la possibilità dell’appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. (La Corte ha altresì ribadito che il principio di cui al comma quinto dell’art. 568 c.p.p.circa l’ammissibilità dell’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, va inteso nel senso che comunque al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto, e di conseguenza correttamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte con quello, diverso, che sarebbe stato ammissibile: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di errore sul nomen iuris del mezzo di gravame ma di una pretesa infondata da sanzionare con l’inammissibilità). Cass. pen. sez. IV 7 giugno 2004, n. 25303

Il principio secondo cui il ricorso in cassazione si converte in appello deve applicarsi, per eliminare una condizione di disparità di trattamento, a seguito dell’entrata in vigore della legge 19 aprile 2002, n. 72, non soltanto ai ricorsi per cassazione sin dall’origine presentati come tali entro la data del 4 maggio 2001, ma anche ai ricorsi avverso sentenza di condanna alla pena dell’ammenda originariamente presentati entro la data suddetta come atti d’appello e convertiti poi in ricorsi per cassazione, ai sensi dell’art. 13 legge 26 marzo 2001. (Nell’occasione la Corte ha precisato che tale soluzione interpretativa deriva dall’impossibilità di applicare in via analogica la previsione di cui alla legge 19 aprile 2002, n. 72, in considerazione del suo carattere eccezionale, e dalla necessità di una preventiva istanza di parte da presentare almeno cinque giorni prima dell’udienza, che rende manifesta la intenzione della Corte in ordine alla ritenuta qualificazione come ricorso dell’atto d’impugnazione). Cass. pen. sez. IV 14 gennaio 2003, n. 1004

In seguito alla modifica dell’art. 593, comma 3, c.p.p. ad opera dell’art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128 – che ha ripristinato l’appellabilità delle sentenze di condanna per tutti i delitti – nell’ipotesi in cui sia stato presentato ricorso per cassazione, prima dell’entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa, il ricorso per cassazione si converte in appello, ai sensi dell’art. 580 c.p.p.su richiesta della parte che lo ha presentato, in applicazione della legge 19 aprile 2002, n. 72, con l’avvertenza ulteriore che detta richiesta deve ritenersi implicita nel caso in cui l’impugnazione sia stata originariamente proposta come appello. Cass. pen. sez. V 4 dicembre 2002, n. 4074

Avverso le sentenze penali di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace per reati punibili con sola ammenda o con pena alternativa commessi prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, non potendo trovare applicazione, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall’art. 64 del suddetto D.L.vo, il disposto di cui all’art. 36 del medesimo testo normativo, nella parte in cui prevede l’esperibilità dell’appello da parte del pubblico ministero, quest’ultimo può proporre soltanto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p. Cass. pen. sez. IV 27 novembre 2002, n. 40121

In tema di successione di leggi processuali nel tempo, l’organo giurisdizionale, competente per funzione a decidere dell’impugnazione della sentenza penale di condanna riguardante delitti (nella specie: diffamazione a mezzo stampa) per i quali sia stata in concreto inflitta la sola pena pecuniaria, va individuato, in ossequio al principio tempus regit actum, sulla base della legge vigente nel periodo che intercorre tra la pronuncia della sentenza e la scadenza del termine per impugnare. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto l’eccezione di incompetenza proposta dal difensore dell’imputato in base all’art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, il quale ha reintrodotto l’appello per le sentenze relative a delitti per i quali sia stata applicata la sola pena della multa, e ha tenuta ferma la propria competenza a decidere dell’impugnazione, a suo tempo erroneamente proposta come appello e trasmessa dalla corte di merito in Cassazione, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468). Cass. pen. sez. V 9 ottobre 2001, n. 36354

In tema di successioni di leggi processuali nel tempo, l’organo giurisdizionale competente per funzione a decidere in sede di rinvio, in caso di annullamento della sentenza in unico grado di merito (nella specie: per la condanna alla sola pena della multa, in base all’art. 18 legge 24 novembre 1999, n. 468, che non consentiva l’appello), sotto il vigore della nuova legge (art. 13 L. 26 marzo 2001, n. 128, che ha ripristinato il gravame), è la corte d’appello competente come giudice dell’impugnazione, secondo la disposizione processuale in vigore al momento della pronuncia della Corte di legittimità. Cass. pen. sez. V 27 settembre 2001, n. 35182

In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell’impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio tempus regit actum, la nuova legge (26 marzo 2001, n. 128) che, modificando l’art. 593, comma 3, c.p.p.ha ripristinato la possibilità dell’appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto la domanda dell’imputato di «conversione» in appello del ricorso per cassazione proposto nella vigenza della precedente disciplina). Cass. pen. sez. V 26 settembre 2001, n. 34844

L’art. 18 della legge 21 novembre 1999 n. 468, il quale ha (temporaneamente) modificato l’art. 593, comma 3, c.p.p. nel senso di rendere inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria e non più soltanto quelle di condanna alla sola pena dell’ammenda, non trova applicazione con riguardo a sentenze che siano state emesse prima della sua entrata in vigore, ancorché quest’ultima sia intervenuta quando non era ancora decorso il termine per la proposizione dell’impugnazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha riqualificato come appello, disponendo la trasmissione degli atti alla competente corte d’appello, l’impugnazione che la stessa corte d’appello aveva qualificato, in base alla formulazione dell’art. 593 c.p.p. introdotta dalla legge n. 468/1999, come ricorso per cassazione). Cass. pen. sez. III 6 agosto 2001, n. 30541

L’art. 13 legge 26 marzo 2001, n. 128 che, modificando l’art. 593 c.p.p.ha reso nuovamente appellabili le sentenze di condanna alla sola pena della multa, non si applica, in virtù del principio del tempus regit actum, ai ricorsi proposti prima dell’entrata in vigore di tale legge. (Fattispecie in cui, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la trasmissione, da parte della corte di appello, per la celebrazione del giudizio di legittimità, del gravame proposto a norma dell’art. 593 c.p.p.come modificato dalla legge 24 novembre 1999, n. 468). Cass. pen. sez. VI 11 luglio 2001, n. 27858

In applicazione del principio tempus regit actum, deve escludersi la proponibilità dell’appello avverso sentenza di condanna alla sola pena della multa qualora all’atto della presentazione del suddetto gravame fosse vigente l’art. 593, comma 3, c.p.p. nel testo introdotto dalla legge 24 novembre 1999 n. 468, che escludeva l’appellabilità di tutte le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, nulla rilevando – in assenza di apposita disciplina transitoria – che la possibilità dell’appello sia poi stata reintrodotta dall’art. 13 della legge 26 marzo 2001 n. 128, nuovamente modificativi del citato art. 593 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 6 luglio 2001, n. 27437

La limitazione dell’appello ai casi in cui la condanna comporta l’applicazione di pene detentive, secondo quanto stabilito dall’art. 593, comma 3, c.p.p. nella vigenza dell’art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, non si pone in contrasto né con l’art. 24 della Costituzione, non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l’art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare alla minore af.ittività delle pene pecuniarie; essa peraltro è coerente con i principi del processo accusatorio contenuto nel nuovo testo dell’art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo. Cass. pen. sez. IV 6 febbraio 2001, n. 5063

In applicazione del principio tempus regit actum, da ritenersi valido, in materia processuale quando manchino norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino, deve escludersi che possa attribuirsi effetto retroattivo alla nuova formulazione dell’art. 593, comma 3, c.p.p.introdotta dall’art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468, secondo la quale sono inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria; e cianche in considerazione dell’ingiusto pregiudizio che verrebbe a subire chi, avendo a suo tempo proposto legittimamente appello, in conformità alla normativa all’epoca vigente, con prospettazione di argomenti puramente di merito, ovvero avvalendosi di un difensore non cassazionista, si vedrebbe dichiarata inammissibile tale impugnazione, anche se convertita (ammesso che cifosse possibile), in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. Cass. pen. sez. VI 4 settembre 2000, n. 3058

È affetta da vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”la sentenza di appello che, in riforma di una sentenza assolutoria, affermi la responsabilità dell’imputato, operando una diversa valutazione del riconoscimento dello stesso – ritenuto decisivo – effettuato dalla persona offesa senza le formalità di cui all’art. 213 cod. proc. pen.durante le indagini preliminari e confermato nel corso dell’esame dibattimentale, senza disporre la rinnovazione dell’esame a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Cass. pen. sez. IV 17 gennaio 2018, n. 1873

Nella nozione di «sentenza di proscioglimento » di cui all’art. 10, comma secondo, della 20 febbraio 2006, n. 46, non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, la quale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da tale disposizione. Cass. pen. sez. VI 31 ottobre 2008, n. 40968

La sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 legge n. 46 del 2006, di novella dell’art. 593 c.p.p. in punto di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, e della conseguente disciplina transitoria di cui all’art. 10, comma 1 cit.relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto prima dell’entrata in vigore della legge medesima, non spiega effetti nel caso in cui il pubblico ministero, astenendosi da ogni iniziativa di impugnazione, abbia di fatto prestato acquiescenza alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello da lui proposto, così esaurendosi il rapporto di impugnazione. (Mass. redaz.). Cass. pen. Sezioni Unite 12 luglio 2007, n. 27614

La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, che ha novellato il codice di rito in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, nel prevedere – all’art. 10, comma 2 – che l’appello contro le sentenze di proscioglimento già proposto deve essere dichiarato inammissibile, fa riferimento anche alle sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare, dovendosi ritenere, in assenza di una plausibile ragione di diversità di disciplina, che sia stata accolta una nozione ampia dell’espressione «sentenze di proscioglimento». (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. VI 31 maggio 2007, n. 21310

La sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 della Corte Costituzionale – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p.escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell’art. 10, comma secondo, stessa legge, nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della legge – ha effetto retroattivo sulle impugnazioni pendenti contro le sentenze pronunciate all’esito del giudizio di primo grado e fa rivivere l’originario atto di appello proposto dal pubblico ministero. Ne consegue che la Corte di cassazione, investita del ricorso del pubblico ministero dopo l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, deve annullare senza rinvio la medesima ordinanza e trasmettere gli atti alla Corte di appello per il giudizio. Cass. pen. sez. III 27 febbraio 2007, n. 8081

In caso di riforma in appello, su impugnazione del P.M.di una sentenza di assoluzione, l’annullamento della sentenza di condanna solo sul punto della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, determina il rinvio al giudice di appello in conformità con la disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46 secondo cui il divieto della restituzione al giudice di appello opera solo qualora l’annullamento investa punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza. Cass. pen. sez. I 30 novembre 2006, n. 39741

Nell’ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, preclude l’annullamento con rinvio ed obbliga all’annullamento senza rinvio, con contestuale declaratoria di inammissibilità dell’appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente, affinchè valuti l’eventualità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado. Cass. pen. sez. VI 7 luglio 2006, n. 23776

La disciplina transitoria prevista dall’art. 10, comma quarto, L. 20 febbraio 2006 n. 46, secondo cui l’inammissibilità dell’appello del P.M. contro una sentenza di assoluzione opera anche nel caso in cui venga annullata una sentenza di condanna che abbia riformato una sentenza di assoluzione, non è affetta da illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non è applicabile ai processi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, in quanto la deroga al principio tempus regit actum contenuta in tale regime transitorio trova una sua giustificazione solo per quelle situazioni che regrediscono alla fase dell’impugnazione in conseguenza di un annullamento con rinvio, ma non è applicabile al caso in cui la fase dell’impugnazione del P.M. si è già consumata e la conseguente decisione di condanna pronunciata dal giudice di appello deve essere confermata. Cass. pen. sez. I 6 luglio 2006, n. 23571

Nell’ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, comporta l’annullamento senza rinvio quale che sia il motivo di annullamento, e quindi ancorché la sentenza sia affetta da vizi di motivazione, con la contestuale dichiarazione di inammissibilità dell’appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente ai fini di quanto previsto dall’art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006. Cass. pen. sez. VI 6 luglio 2006, n. 23525

La novella dell’art. 593 c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, con la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, non ha fatto venire meno in capo alla parte civile il potere di appello, ai soli effetti della responsabilità civile, delle sentenze di proscioglimento, secondo quanto previsto dall’art. 576 c.p.p. Cass. pen. sez. III 4 luglio 2006, n. 22924

Alla luce della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione anche nell’ipotesi di annullamento senza rinvio, per estinzione del reato per prescrizione, della sentenza di condanna in appello, in ragione della prevalenza del principio del favor rei, che induce a preferire il proscioglimento nel merito della sentenza di primo grado alla pronuncia applicativa della causa di estinzione del reato. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. I 23 maggio 2006, n. 18018

La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, anche emesse in esito al giudizio abbreviato, che impone la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione, in base al principio dell’eadem ratio, nel caso non disciplinato dell’annullamento della sentenza di assoluzione resa su appello della sentenza di assoluzione di primo grado. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. I 23 maggio 2006, n. 18014

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