Art. 585 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Termini per l'impugnazione

Articolo 585 - codice di procedura penale

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (127) e nel caso previsto dall’art. 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’art. 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’art. 544 comma 3.
1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. (2)
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio (128);
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura (545);
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza (548) ovvero nel caso previsto dall’art. 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita [la notificazione] la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento (548), [per l’imputato contumace e] per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. (1)
3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall’articolo 582. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi. (3)
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza (173, 591; att. 99).

Articolo 585 - Codice di Procedura Penale

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (127) e nel caso previsto dall’art. 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’art. 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’art. 544 comma 3.
1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. (2)
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio (128);
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura (545);
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza (548) ovvero nel caso previsto dall’art. 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita [la notificazione] la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento (548), [per l’imputato contumace e] per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. (1)
3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall’articolo 582. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi. (3)
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza (173, 591; att. 99).

Note

(1) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 11, comma 1, L. 28.04.2014, n. 67, con decorrenza dal 17.05.2014.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 33, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022 ed applicazione indicata al comma 3, dell’art. 89 del suddetto decreto modificante.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022 ed applicazione indicata al comma 4, dell’art. 87 del suddetto decreto modificante.

Massime

Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati

o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. Cass. pen. sez. II16 luglio 2019, n. 31278   E.

 

La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell’art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc.pen.non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale. Cass. pen. sez. V 12 luglio 2018, n. 32014

 

La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell’art. 585, comma secondo, lett. c) cod.proc.pen.non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale. Cass. pen. sez. I 14 marzo 2014, n. 12273   Conforme, Cass. pen. sez. VI, 27 ottobre 2017, n. 49523.

 

L’omissione dell’avviso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l’imputato personalmente o altro suo difensore propongono l’impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell’imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all’interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore. Cass. pen. sez. VI 13 dicembre 2013, n. 50332

 

Nelle ipotesi in cui è previsto, come nell’art. 585, comma secondo, lett. c), c.p.p.che il termine assegnato per il compimento di un’attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo – in cui il precedente termine venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente. Tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo. Cass. pen. Sezioni Unite 10 gennaio 2012, n. 155

 

In tema di termini di impugnazione, poiché l’art. 585 c.p.p. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere resa all’esito dell’udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti, ed in particolare, trattandosi di sentenza emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine di quindici giorni di cui al comma primo, lett. a), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall’art. 424, comma quarto, c.p.p.qualora la motivazione sia depositata entro quest’ultimo termine. Cass. pen. sez. VI 30 luglio 2007, n. 30967  .

 

Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell’impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi e, in particolare, il termine di quindici giorni previsto dall’art. 585 comma primo lett. a) deve ritenersi applicabile in materia di impugnazione avverso l’ordinanza dibattimentale che abbia determinato la regressione del procedimento. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il giudice di pace, dinanzi al quale era stata effettuata una contestazione suppletiva, avendo ritenuto insuperabile la mancanza di autorizzazione a procedere da parte del P.M.aveva disposto la restituzione del processo al titolare dell’azione penale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M.proposto oltre il termine di quindici giorni dalla lettura dell’ordinanza in udienza). Cass. pen. sez. V 19 dicembre 2005, n. 45951  .

 

La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Cass. pen. Sezioni Unite 27 maggio 2004, n. 24246  .

 

In mancanza di una norma transitoria che disponga diversamente, il deposito della sentenza è regolato dalla norma processuale vigente al momento della pronuncia. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che il termine di deposito di una sentenza resa prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.L. 1 marzo 1991, n. 60 fosse di trenta giorni, secondo quanto stabilito dall’art. 544, secondo comma, c.p.p.). Cass. pen. sez. II 14 luglio 2003, n. 29489  .

 

In tema di impugnativa delle decisioni di non doversi procedere, adottate ai sensi dell’art. 424 c.p.p. – salva l’ipotesi della redazione e contestuale lettura della motivazione – il dies a quo per la proposizione del gravame non è quello della comunicazione o notifica dell’avviso di deposito, bensì quello di cui all’art. 585, secondo comma, lettera c), c.p.p. Corte app. pen. Napoli sez. VIII 23 novembre 2000 in Arch. nuova proc. pen. 2001, 85.

 

Il termine per l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall’art. 424 c.p.p. decorre, quando la motivazione della sentenza sia depositata successivamente alla lettura in udienza del dispositivo (art. 585, comma 2, lett. a c.p.p.), dal momento in cui viene comunicato o notificato l’avviso di deposito, ai sensi dell’art. 128 c.p.p. Cass. pen. sez. IV 19 giugno 2000, n. 1110  .

 

Anche per i provvedimenti abnormi valgono i termini per l’impugnazione di cui all’art. 585 c.p.p. Infatti l’abnormità del provvedimento, in quanto anomalia che si caratterizza solo per la radicale antinomia con i principi generali dell’ordinamento giuridico, deve essere denunziata con gli stessi mezzi e forme e nei medesimi termini perentori stabiliti per far valere qualsiasi altro vizio o nullità, secondo le norme che disciplinano l’impugnazione ordinaria. Cass. pen. sez. III 20 novembre 1999, n. 3135  .

 

In tema di termini per impugnare, l’art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p.pur formalmente riguardando i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento. Il relativo termine di quindici giorni decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso suddetto la previsione dell’art. 585, comma secondo, lett. b), c.p.p.che, seppure pensata per le sentenze con contestuale motivazione, vale a fortiori per le ordinanze dibattimentali. (Fattispecie di impugnazione tardiva da parte del pubblico ministero di una ordinanza dibattimentale con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, ordinanza di cui si denunciava l’abnormità). Cass. pen. sez. VI 9 luglio 1999, n. 2087  .

 

In base alla disposizione transitoria dettata dall’art. 3 della legge 19 gennaio 1999, n. 14, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l’imputato possono esercitare, entro il termine di cui al comma 4 dell’art. 585 c.p.p.la facoltà di «patteggiamento» prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 599 dello stesso codice con riferimento ai motivi di ricorso. Tale termine è stabilito a pena di decadenza e le parti non possono raggiungere l’accordo in un momento successivo. Infatti, mentre l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 599 c.p.p. prevede che, in caso di mancato accoglimento della richiesta, «la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento», l’ultimo periodo dell’art. 3 della legge n. 14 del 1999, nello stabilire che, ove la Corte di cassazione ritenga di non poter accogliere la richiesta, quest’ultima e la rinuncia ai motivi perdono effetto, non prevede invece la facoltà di riproporle successivamente. Cass. pen. sez. I 16 giugno 1999, n. 7785   in Arch. nuova proc. pen. 1999, 533.

 

Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell’impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi; con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un’anomalia genetica così radicale che, determinandone l’inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (In applicazione di tale principio la corte ha dichiarato inammisibile perché tardivo il ricorso del pubblico ministero il quale aveva denunciato l’abnormità del provvedimento del pretore che, ritenuta la nullità del decreto di citazione per omessa citazione della persona offesa, aveva restituito gli atti al titolare dell’azione penale, osservando come dall’anomalia da cui era affetto detto provvedimento non potesse comunque conseguirne l’inesistenza giuridica. Cass. pen. Sezioni Unite 31 luglio 1997, n. 11   in Arch. nuova proc. pen. 1997, 434. Conforme, Cass. pen. sez. I, 21 aprile 1999, n. 2209, N.

 

Qualora il giudice dell’udienza preliminare, anziché dare immediata lettura della sentenza di non luogo a procedere ovvero provvedere entro il trentesimo giorno da quello della pronuncia, disponga irritualmente che il deposito della sentenza debba avvenire entro il termine più ampio, ai sensi dell’art. 544 comma terzo (riservato alle sole sentenze dibattimentali) il termine per l’impugnazione della suddetta sentenza è pur sempre quello previsto per i provvedimenti camerali di cui all’art. 585 comma primo lett. a) e 128 c.p.p. e non quello indicato dall’art. 585 comma secondo lett. c). Cass. pen. sez. VI 17 gennaio 1997, n. 280  .

  1. b) Provvedimenti adottati in camera di consiglio.

 

Il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento. (Fattispecie relativa a sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dalla Corte d’appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti). Cass. pen. sez. VI 28 agosto 2014, n. 36374

 

Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l’eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione. (In motivazione la Corte ha precisato che laddove si verifichi tale eventualità deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso di deposito e che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare). Cass. pen. Sezioni Unite 26 maggio 2011, n. 21039

 

In tema di termini di impugnazione, poiché l’art. 585 c.p.p. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all’impugnazione avverso sentenza di non luogo a procedere resa all’esito dell’udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti e, in particolare, trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, quello di quindici giorni di cui al comma 1, lett. a), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall’art. 424, comma 4, dello stesso codice, allorché la motivazione sia depositata entro quest’ultimo termine. Cass. pen. Sezioni Unite 19 settembre 2002, n. 31312  .

 

Nel caso di sentenze camerali pronunciate in primo grado o in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato, il giudice ha due diverse possibilità qualora l’imputato ed il suo difensore siano presenti: dare lettura del dispositivo subito dopo l’udienza oppure riservare la comunicazione della decisione e depositarla insieme alla motivazione nel termine previsto. Nel primo caso gli effetti della lettura sono del tutto identici a quelli che si verificano nei procedimenti ordinari e, pertanto, se la motivazione viene depositata entro il quindicesimo giorno, opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto, sicché il termine di trenta giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. b), c.p.p. comincia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta. Se, invece, per l’assenza delle parti o per decisioni del giudice, non viene data lettura del dispositivo, resta fermo l’obbligo del deposito nei termini e della successiva notificazione dell’avviso, con la conseguenza che il termine di trenta giorni decorre dalla data della notificazione dell’avviso.

Cass. pen. sez. V 3 febbraio 1997, n. 5694  .

 

I provvedimenti emessi a seguito di procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza, ricorribili per cassazione ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p.devono essere notificati anche al difensore non iscritto nell’albo speciale, sicché pure in tali ipotesi si applica il disposto dell’art. 585, terzo comma, c.p.p.in base al quale quando la decorrenza del termine per la proposizione dell’impugnazione è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade all’ultimo. Cass. pen. sez. I 30 agosto 1996, n. 3925  .

 

Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.p. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all’esito di appello o di riesame proposti avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a) per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale, secondo il disposto della lett. a) del comma 2 dello stesso art. 585 c.p.p.inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza. Cass. pen. Sezioni Unite 24 giugno 1994, n. 5

 

In tema di giudizio abbreviato, deve ritenersi che il rinvio agli artt. 529 e seguenti, contenuto nell’art. 442 comma 1 c.p.p. comprenda anche gli articoli del capo III («Atti successivi alla deliberazione»), del titolo II e, in particolare, l’art. 544, al quale fa poi riferimento, nel disciplinare i termini per le impugnazioni, l’art. 585. Ne consegue che tali termini, con riguardo alle sentenze emesse all’esito di giudizi abbreviati, debbono considerarsi decorrenti dai diversi momenti specificati nelle lettere b), c) e d) del comma 2 del citato art. 585 e la loro durata deve essere quella stabilita nel precedente comma 1, secondo le diversi.cazioni ivi contenute, in relazione al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza. Cass. pen. Sezioni Unite 17 aprile 1993 (c.c. 15 dicembre 1992 n. 16)

 

Sono regolate dalle norme del nuovo c.p.p. le impugnazioni contro le sentenze pronunciate in giudizi abbreviati innestati su procedimenti che proseguono con l’applicazione delle norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore di detto codice e in particolare i termini per proporre impugnazione e la loro decorrenza sono regolati dall’art. 585 di tale codice. Cass. pen. Sezioni Unite 30 marzo 1993, n. 16

 

Si veda anche il commento all’art. 128.

  1. c)

 

Alla omessa notifica all’imputato contumace dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell’impugnazione, nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l’annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo omessa la notifica effettuata non al domicilio eletto ma presso la residenza dell’imputato con la procedura della compiuta giacenza presso l’ufficio postale del plico non recapitato, ha escluso che la nullità potesse essere sanata dalla proposizione tempestiva della impugnazione da parte del difensore). Cass. pen. sez. V 4 dicembre 2014, n. 50980

 

L’ordinanza dibattimentale con cui il giudice d’appello dichiara l’inammissibilità del gravame è impugnabile, ai sensi dell’art. 585, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.nel termine di quindici giorni decorrente, quando l’imputato è presente in udienza, dalla data della lettura del provvedimento. Cass. pen. sez. V 13 novembre 2014, n. 47076

 

Qualora la conoscenza della sentenza di condanna si realizzi mediante la notifica dell’atto di carcerazione e questa avvenga durante il periodo feriale di sospensione dei termini processuali, i trenta giorni previsti per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorrono dalla fine del periodo feriale di sospensione. Cass. pen. sez. I 27 febbraio 2013, n. 9444

 

In materia di termini per la proposizione della richiesta di riesame (nella specie avverso provvedimento di sequestro preventivo) opera il principio stabilito dall’art. 585, comma terzo, c.p.p.secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, vale per entrambi il termine che scade per ultimo. Cass. pen. sez. III 16 gennaio 2009, n. 1455 ( 5 novembre 2008)

 

Il termine per proporre l’impugnazione, avverso la sentenza pronunciata in sede di appello, decorre per il P.Gfinel caso in cui detta sentenza gli venga comunicata prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del detto termine, in quanto i principi di impersonalità dell’ufficio e di buon andamento della P.A. fanno presumere che, acquisita notizia della esistenza e del contenuto della sentenza, la Procura generale sia in grado di operare “cognita causa” le proprie valutazioni, con la conseguenza che da quel momento decorre il termine per l’impugnazione, non valendo le esigenze di difesa tutelate dagli art. 585, comma secondo, lett. d) e 548, comma terzo c.p.p.a favore dell’imputato contumace. Cass. pen. sez. V 28 ottobre 2008, n. 40259

 

In tema di impugnazioni, poiché il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, il dies a quo per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e cioè dal 16 settembre. Cass. pen. sez. III 28 settembre 2007, n. 35738  .

 

Il termine per impugnare mediante ricorso per saltum in cassazione il decreto penale di condanna, privo della statuizione in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, è quello di trenta giorni ex art. 585, comma primo, lett. b) c.p.p. e decorre dalla data di comunicazione al P.M. della copia del decreto di condanna. (La Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha altresì affermato che la ricorribilità in cassazione rimane preclusa in caso di revoca espressa o tacita del decreto penale di condanna, posto che, in tal caso, la competenza a provvedere sull’applicazione delle predette sanzioni amministrative compete al giudice dell’opposizione). Cass. pen. sez. III 6 giugno 2007, n. 21894  .

 

Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell’impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall’art. 585, comma 2, lett. a), b) e c), per cui nessun rilievo puattribuirsi all’eventuale, erronea applicazione, sull’originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell’attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt’altri fini dall’art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334. Cass. pen. sez. I 31 luglio 2003, n. 32301   in Arch. nuova proc. pen. 2003, 429.

 

Per l’imputato contumace, il termine per proporre l’impugnazione, anche ove la notifica dell’estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, decorre comunque dalla notifica dell’avviso di deposito con l’estratto del procedimento. Infatti, l’imputato contumace ha diritto ex lege a trenta giorni di tempo per proporre impugnazione, senza che possa avvantaggiarsi del numero di giorni che vanno dal deposito della sentenza alla scadenza del termine per il deposito della stessa. Cass. pen. sez. IV 17 marzo 2003, n. 12260  .

 

In tema di decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, è applicabile – poiché detta sentenza interviene all’esito di procedimento camerale – la norma di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 585 c.p.p.di talché il termine decorre a far tempo dalla data di notificazione o comunicazione dell’avviso del deposito del provvedimento in cancelleria. Cass. pen. sez. VI 13 marzo 2003, n. 11891  .

 

In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell’impugnazione – nel caso di imputato presente al dibattimento e di sentenza emessa con la sola lettura del dispositivo e riserva del deposito della motivazione nel termine ordinario di quindici giorni che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo – il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere, in virtù del principio generale stabilito dall’art. 172, n. 4, c.p.p.cui non deroga l’art. 544, comma 2, c.p.p.dal primo giorno successivo alla scadenza di quello ordinario previsto per il deposito della sentenza, con la conseguenza che complessivamente si tratta di quarantacinque giorni che iniziano a decorrere dal giorno seguente a quello della decisione. Cass. pen. sez. IV 12 marzo 2003, n. 11499

Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate in grado d’appello (art. 428, commi 2 e 8, c.p.p.), è quello di quindici giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l’irrituale applicazione, da parte del giudice, dell’art. 544, comma 3, c.p.p. Cass. pen. sez. VI 16 gennaio 2003, n. 1798

Il termine di quindici giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. per l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere di cui all’art. 424 c.p.p. decorre dalla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 424, comma 4 c.p.p.quando la motivazione sia depositata nello stesso termine. Cass. pen. Sezioni Unite 19 settembre 2002, n. 31312

In materia di termini per l’impugnazione, il principio stabilito all’art. 585, comma 3, c.p.p.secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade per ultimo, trova applicazione anche con riguardo ai termini previsti dall’art. 309 c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, in applicazione del principio del c.d. favor impugnationis e in funzione dell’esigenza di certezza e di funzionalità delle procedure (nel caso di specie, il giudice del riesame aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di fiducia dell’imputato, già latitante, in seguito alla sopravvenuta esecuzione della misura, ritenendo non utilizzabile dal difensore la data di decorrenza del termine stabilita per l’imputato, in considerazione del fatto che in precedenza l’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare era già stato notificato ai sensi dell’art. 165 c.p.p. al difensore d’ufficio). Cass. pen. sez. II 5 dicembre 2001, n. 43763

Il diritto alla impugnazione dell’imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all’interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo; ne consegue che l’omissione dell’avviso di deposito della sentenza di secondo grado è sanata – ai sensi dell’art. 183 lett. b) c.p.p. – se l’imputato proponga personalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore nel frattempo nominato. Cass. pen. sez. V 20 giugno 2001, n. 25007

Qualora la sentenza (nella specie resa all’esito di giudizio abbreviato) sia depositata, dopo la lettura del dispositivo alla presenza dell’imputato e del difensore, nei quindici giorni successivi, il termine per impugnarla decorre, a norma dell’art. 585, comma secondo, lett. c) c.p.p.dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla decisione, anche se all’imputato e al difensore sia stato notificato, quantunque non dovuto, l’avviso di deposito di essa. Cass. pen. sez. I 23 giugno 2000, n. 7357

In materia di termini per impugnare anche nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, qualora l’imputato sia contumace, è comunque nei suoi confronti sempre dovuto l’estratto contumaciale, dalla cui data di notificazione decorre il termine. (La Corte ha precisato che il principio si applica anche alla decorrenza per il difensore, se munito di procura speciale, in forza della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 585, c.p.p. sulla unificazione dei termini di impugnazione in rapporto all’ultima scadenza). Cass. pen. sez. I 4 dicembre 1999, n. 6043

In tema di termine utile per proporre impugnazione, poiché alle diverse modalità di pubblicazione della sentenza conseguono effetti diversi.cati ai fini della determinazione di tale termine e del suo decorso, la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione deve essere formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti. A tal fine, il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti, non solo dalla intestazione della decisione, relativa al dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, ma anche dal verbale di udienza. D’altronde, la sottoscrizione del predetto verbale anche da parte dell’ausiliario che assiste il giudice, è volta a garantire – con profili di responsabilità penale per un eventuale falso ideologico – la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto. (Fattispecie in cui il ricorrente, assumendo che la motivazione della sentenza, contrariamente a quanto documentalmente attestato, non era stata letta in udienza, deduceva la erroneità dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, pronunciata per tardività del gravame, presentato oltre il quindicesimo giorno). Cass. pen. sez. V 1 settembre 1999, n. 1742

Qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza aver preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell’art. 544, comma terzo, c.p.p.il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. b), stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. Cass. pen. sez. I 15 giugno 1999, n. 3223

È ammissibile, ai sensi dell’art. 111, comma 2, Cost.il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello che – pronunciando in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale emesso ai sensi dell’art. 2 octies, comma 7, della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall’art. 3 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282 – liquidi il compenso all’amministratore giudiziario di una società di capitali, nominato nel procedimento di prevenzione a seguito di sequestro dei beni previsto dalla legislazione antimafia, in quanto trattasi di provvedimento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritto soggettivo. In tal caso il termine per proporre ricorso è di quindici giorni, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito, considerato che si verte in ipotesi di provvedimento da adottare con la procedura camerale, in funzione strettamente strumentale e accessoria alle misure di prevenzione, ragione per cui non è applicabile la disposizione dell’art. 680 c.p.p. – richiamato dagli artt. 4, comma 11, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 a sua volta richiamato dall’art. 3 ter, comma 2, della L. 31 maggio 1965, n. 575 – che regola l’impugnabilità dei provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione. Cass. pen. sez. VI 6 maggio 1999, n. 1282

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma secondo, Cost. avverso il decreto della corte d’appello che – pronunciando in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale, emesso ai sensi dell’art. 2 octies, comma settimo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall’art. 3 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282 – liquidi il compenso all’amministratore giudiziario di una società di capitali nominato nel procedimento di prevenzione a seguito di sequestro dei beni previsto dalla legislazione antimafia. A tale conclusione deve giungersi in quanto trattasi di provvedimento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritto soggettivo. In tal caso il termine per proporre il ricorso è quello di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma primo, lett. a) c.p.p.decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito, considerato che si verte in ipotesi di provvedimento da adottare con la procedura camerale, in funzione strettamente strumentale e accessoria alle misure di prevenzione, ragione per cui non è applicabile la disposizione dell’art. 680 c.p.p. – richiamato dagli artt. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 a sua volta richiamato dall’art. 3 ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 – che regola l’impugnabilità dei provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione. Cass. pen. sez. VI 16 luglio 1998, n. 992

Ai fini della tempestività della proposizione dell’impugnazione, nel caso di imputato presente al dibattimento, il termine per il deposito della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della lettura del dispositivo; quello per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno (compreso) successivo alla scadenza di quello ordinario di deposito della sentenza medesima; complessivamente perciò sono quarantacinque giorni (o sessanta nel caso di fissazione da parte del giudice di un termine maggiore di deposito), che iniziano a decorrere dal giorno dopo quello della decisione. Cass. pen. sez. VI 3 ottobre 1997, n. 9010

Nel termine di 15 giorni stabilito dall’art. 544, comma 2, c.p.p. per il deposito della sentenza non si computa, in applicazione del principio generale fissato dall’art. 172, comma 4, c.p.p.il dies a quo, cioè quello di pronuncia della decisione. Conseguentemente il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.viene a scadere nel caso previsto dall’art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.il 45° giorno successivo alla detta pronuncia. Cass. pen. sez. VI 3 ottobre 1997, n. 9010

Qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell’art. 544, comma terzo, c.p.p.il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. b), stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. Cass. pen. Sezioni Unite 17 giugno 1997, n. 5878

L’impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l’impugnazione stessa inammissibile. Ed invero il secondo comma dell’art. 585 c.p.p. collega la decorrenza dei termini per impugnare alla notificazione o alla comunicazione dell’avviso di deposito, tranne l’ipotesi di redazione contestuale della motivazione; il fondamento giustificativo di tale regola è perfettamente comprensibile ove si consideri che, a norma dell’art. 581 lett. c) del codice di rito, i motivi di gravame devono contenere «l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»: per cui non è neppure ipotizzabile la critica specifica di una sentenza le cui argomentazioni sono ancora ignote per non essere avvenuto il deposito. (La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima in relazione all’impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e prima del deposito della sentenza stessa). Cass. pen. sez. I 28 aprile 1997, n. 3900

In tema di decorrenza del termine di impugnazione, allorché la sentenza, pronunciata ex art. 544, comma secondo, c.p.p.sia stata depositata entro il quindicesimo giorno dalla data della pronuncia, il termine di trenta giorni per proporre impugnazione decorre, a norma dell’art. 585, comma secondo, lett. c), c.p.p.dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta, a nulla rilevando che del deposito della sentenza sia stato dato erroneamente avviso all’imputato e al difensore, in quanto tale irrituale formalità, non richiesta dalla legge nei casi di rispetto da parte del giudice del termine legale per il deposito della sentenza, non può valere a dilatare arti.ciosamente il termine per proporre impugnazione, spostando la decorrenza di esso al momento della non dovuta notificazione dell’avviso di deposito. Cass. pen. sez. VI 24 gennaio 1997, n. 462

Il disposto di cui all’art. 585, comma terzo, c.p.p.secondo il quale, in materia di termini per la proposizione di impugnazioni, «quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo», trova applicazione anche nei casi in cui il difensore non sia legittimato in proprio alla proposizione del gravame. (Nella specie perché, trattandosi di provvedimento ricorribile per cassazione, il difensore non era iscritto all’albo speciale previsto dall’art. 613 c.p.p.). Cass. pen. sez. I 7 gennaio 1997, n. 6007

Quando la sentenza venga depositata lo stesso giorno della deliberazione, ma non contestualmente ad essa, si applicano per l’impugnazione i termini previsti dall’art. 585, comma 1, lett. b) e non quello di quindici giorni dalla pronuncia previsto dal primo comma dell’art. 544 c.p.p. Civale anche per la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato. Cass. pen. sez. VI 26 settembre 1996, n. 2494

In tema di termini per l’impugnazione, quello di 45 giorni previsto dall’art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p. si applica solo nel caso in cui la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa, per il numero delle parti o delle imputazioni, o per la gravità di queste ed il giudice abbia, nel relativo dispositivo, indicato per il deposito della decisione, un termine più lungo di quello ordinario di 15 giorni preveduto dall’art. 544 c.p.p. Nella diversa ipotesi in cui non sia stato rispettato il termine ordinario di deposito della sentenza, ma nel relativo dispositivo letto in udienza non sia stato fissato un maggior termine per esso, la impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notificazione all’imputato ed al difensore dell’avviso di deposito della stessa, a norma degli artt. 585 comma 1 lett. b) e 2 lett. c) e 544 comma 2 c.p.p. Cass. pen. sez. III 17 gennaio 1996, n. 504

Qualora il giudice, pur non avendo fissato un termine maggiore di quindici giorni, depositi la sentenza oltre tale termine, ma nel trentesimo giorno dalla pronuncia, è necessario far luogo a comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito perché cominci a decorrere il termine stabilito per l’impugnazione. Cass. pen. Sezioni Unite 21 maggio 1994, n. 5857

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