Art. 581 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Forma dell'impugnazione

Articolo 581 - codice di procedura penale

(1) 1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. (2)
1-ter. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. (2)
1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. (2)

Articolo 581 - Codice di Procedura Penale

(1) 1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. (2)
1-ter. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. (2)
1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. (2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 55, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 33, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022 ed applicazione indicata al comma 3, dell’art. 89 del suddetto decreto modificante.

Massime

Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l’atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. Cass. pen. sez. V 20 luglio 2018, n. 34504

L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Cass. pen. Sezioni Unite 22 febbraio 2017, n. 8825

In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa alla luce del principio del “favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo di gravame può essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo. Cass. pen. sez. V 5 febbraio 2015, n. 5619

I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione. A tal fine costituiscono distinte statuizioni la questione relativa all’affermazione di responsabilità dell’imputato, investita dall’appello originario e quella inerente la configurabilità dell’aggravante del danno di speciale gravità, ex art. 219 l. fall. oggetto di motivo nuovo proposto in sede di legittimità. (Fattispecie in cui la difesa aveva sostenuto che la richiesta di assoluzione dell’imputato proposta con l’atto di appello ricomprendeva implicitamente anche la contestazione dell’aggravante del danno di speciale gravità, ritenuta dal giudice di primo grado; la S.C. ha ritenuto la diversità della statuizione sulla predetta aggravante rispetto a quella relativa all’affermazione di responsabilità, ritenendo la prima oggetto di motivo di ricorso proposto per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, inammissibile). Cass. pen. sez. V 28 gennaio 2015, n. 4184

In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del “favor impugnationis”, deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il “decisum” del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte. (Fattispecie in cui l’imputato, condannato per il reato – commesso in carcere ­previsto dall’art. 337 c.p.aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’esclusione della recidiva e l’applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed indistinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell’ambiente carcerario). Cass. pen. sez. VI 10 settembre 2014, n. 37392

L’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonchè del principio del “favor impugnationis”. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la genericità dell’appello va valutata confrontando le censure articolate nell’impugnazione con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato). Cass. pen. sez. VI 6 maggio 2014, n. 18746

Il motivo d’appello è inammissibile per mancanza di specificità quando la deduzione che lo sorregge, in sé considerata (e quindi prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato), non è pertinente al caso concreto e non è formulata in termini tali da indicare al giudice di secondo grado la direzione verso la quale deve indirizzarsi la sua verifica autonoma e da consentire al medesimo, sulla base di quanto dedotto, un apprezzamento tendenzialmente idoneo ad orientare la decisione del punto devoluto. Cass. pen. sez. VI 21 marzo 2014, n. 13446

In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del “favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato l’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte territoriale ancorché la difesa nell’atto di impugnazione avesse dedotto, in relazione alla pena irrogata, la mancata applicazione del minimo edittale e della più mite e favorevole pena pecuniaria prevista in alternativa all’arresto). Cass. pen. sez. II 21 febbraio 2014, n. 8345

È legittimo il provvedimento con il quale il tribunale, nell’esaminare l’appello contro la decisione del giudice che abbia respinto l’istanza di revoca di misura cautelare (nella specie obbligo di dimora), richiami, facendola propria, la motivazione della decisione in precedenza emessa ed avente ad oggetto le medesime questioni; del pari la motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 310 c.p.p. può far riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, pronunciati dallo stesso organo giudicante, sempre nell’ambito della stessa controversia e sulle medesime questioni. Cass. pen. sez. V 9 luglio 2009, n. 28269

In materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) c.p.p.costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, c.p.p.. Cass. pen. sez. VI 19 dicembre 2008, n. 47414

L’ammissibilità dell’atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto conforme agli affermati principi l’appello del pubblico ministero nel quale, seppure sinteticamente, si lamentava la mancata considerazione nella sentenza assolutoria di primo grado del fatto che gli imputati dovevano rispondere del reato di omicidio colposo contestato, in quanto titolari di una posizione di garanzia, in relazione al tipo di evento verificatosi in ragione delle rispettive qualifiche ). Cass. pen. sez. IV 28 ottobre 2008, n. 40243

È inammissibile l’impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall’art. 581 c.p.p.proposta da soggetto legittimato (nella specie, estradando ) che non conosca la lingua italiana, atteso che questi, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell’assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza. Cass. pen. Sezioni Unite 24 settembre 2008, n. 36541

In tema di inammissibilità dell’impugnazione, la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima). Cass. pen. sez. III 25 settembre 2007, n. 35492

L’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non puignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità. (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva considerato ammissibile l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, richiamandosi esclusivamente ai contenuti del proprio precedente provvedimento di fermo). Cass. pen. sez. IV 10 settembre 2007, n. 34270

La presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sè causa di inammissibilità se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e a condizione che il vizio denunziato sia apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione. Cass. pen. sez. V 3 agosto 2007, n. 31912

Anche per il difensore la sottoscrizione dell’atto con cui, a norma dell’art. 581 c.p.p.si deve proporre l’impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell’atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un’inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. (Nella fattispecie l’atto recava in calce il nome del difensore dattiloscritto ma privo della firma del difensore medesimo) Cass. pen. sez. IV 22 novembre 2006, n. 38467

In tema di motivi di ricorso per cassazione, per la deduzione del vizio di motivazione in riguardo ad atti del processo specificamente indicati è onere del ricorrente l’identificazione dell’atto processuale di riferimento, l’individuazione dell’elemento di fatto o del dato di prova che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione operata in sentenza, la prova della verità dell’elemento di fatto o del dato di prova richiamato nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda, l’indicazione delle ragioni per cui l’atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Cass. pen. sez. VI 22 giugno 2006, n. 21978

L’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p.l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice. Cass. pen. Sezioni Unite 22 giugno 2005, n. 23428

L’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche richieste che il giudice può anche desumere implicitamente dall’atto, purché lo scopo perseguito dalla parte risulti in modo inequivoco, giacchè è ammesso supplire e integrare una richiesta insufficiente ma non anche una richiesta del tutto mancante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dal pubblico ministero consistente in una memoria del tutto mancante di richiesta essendosi l’appellante limitato a richiedere i “provvedimenti conseguenti”). Cass. pen. sez. VI 10 novembre 2003, n. 42764

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell’art. 581, lett. c) c.p.p. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice. (La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione). Cass. pen. Sezioni Unite 11 settembre 2001, n. 33542

In tema di ricorso per cassazione, è affetta da genericità la censura con la quale la parte eccepisce l’inutilizzabilità di un atto, senza dedurne, al tempo stesso, la rilevazione probatoria, nel contesto degli altri elementi di prova. (Fattispecie nella quale la difesa dell’imputato si è limitata a sostenere la inutilizzabilità di uno tra i molti verbali di interrogatorio, resi da un collaboratore di giustizia). Cass. pen. sez. VI 10 gennaio 2001, n. 159

Le norme in materia di impugnazione, pur essendo ispirate a un articolato formalismo, finalizzato a delimitare gli esatti confini della cognizione del giudice del gravame, vanno comunque interpretate alla luce del principio del favor separationis, di tal che, ai fini della individuazione delle censure, l’atto di impugnazione deve essere valutato nel suo complesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che dal complesso dell’atto di impugnazione del pubblico ministero emergesse la sua volontà di interporre appello, in ordine alla misura della pena, anche nei confronti di alcuni imputati i cui nomi non erano stati formalmente ripetuti in una parte dell’atto). Cass. pen. sez. VI 4 febbraio 1999, n. 1472

È inammissibile sia l’impugnazione proposta dall’imputato, che si limiti a richiamare semplicemente i motivi dedotti in appello o presentati dal coimputato o dal responsabile civile o, fuori termine, dal suo difensore; sia dall’impugnazione proposta dalla procura generale, che si limiti al nudo rinvio alla motivazione formulata dalla Procura della Repubblica o dalla parte civile. Cass. pen. sez. V 21 aprile 1997, n. 3608

In materia di limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, che vanno definiti con riferimento ai contenuti oggettivi dei motivi e non alla sola volontà dell’appellante, l’interpretazione del giudice pusupplire all’eventuale insufficienza delle indicazioni esplicite al fine di individuare l’esatta portata dell’impugnazione in relazione agli effettivi contenuti della decisione impugnata. Cass. pen. sez. V 10 marzo 1997, n. 2314

La sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico. Cass. pen. Sezioni Unite 14 febbraio 2017, n. 6903

In tema di impugnazioni, poiché il nuovo codice non distingue pitra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione con l’analitica indicazione degli elementi di cui all’art. 581 c.p.p.dovendosi invece dare prevalenza alla volontà manifestata dalla parte ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non è motivo di inammissibilità dell’impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell’unico atto d’impugnazione proposto contro la sentenza manchi l’espressa dichiarazione di gravame anche dell’ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l’illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni. Cass. pen. sez. IV 17 giugno 1997, n. 5857

L’art. 591, primo comma, lettera c) c.p.p. che commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 c.p.p. – norma, questa, che postula, tra l’altro, l’indicazione del provvedimento impugnato – deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del favor impugnationis. Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue pitra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione contenente l’analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenza all’espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell’impugnazione avverso un’ordinanza dibattimentale la circostanza che nell’atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l’espressa dichiarazione di impugnazione anche dell’ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l’illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni. (Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativa della contumacia). Cass. pen. Sezioni Unite 13 novembre 1993, n. 10296

È ammissibile l’impugnazione (nella specie ricorso per cassazione), quando, pur essendo stata presentata la sola dichiarazione di gravame senza motivi, l’atto venga rinnovato nei termini integralmente attraverso il deposito di un documento unico, contenente sia la parte dichiarativa, che quella argomentativa. Cass. pen. sez. III 23 luglio 1993, n. 7162

In tema di impugnazioni, la nuda dichiarazione di appellare priva delle contestuali o successive (purché nei termini di rito) enunciazioni dei motivi e degli altri elementi indicati nell’art. 581 nuovo c.p.p.è da ritenersi inidonea a produrre l’effetto della conversione in appello del ricorso per cassazione ritualmente proposto da altra parte processuale, attesa che una tale dichiarazione priva dei requisiti prescritti, non potendo tecnicamente essere qualificata impugnazione non può produrre alcuno degli effetti propri di tale istituto processuale. (Fattispecie di procedimento con rito abbreviato a conclusione del quale il difensore dell’imputato aveva depositato dichiarazione di appello con riserva, mai sciolta, di motivazione, mentre successivamente e ritualmente il P.G. aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte, dichiarata l’inammissibilità della dichiarazione de qua ha esaminato il ricorso del P.G.senza convertirlo in appello). Cass. pen. sez. IV 28 aprile 1992, n. 4792

È ammissibile l’impugnazione se i motivi, per quanto non contestuali, sono depositati nel termine utile per l’impugnazione. L’impugnazione è un negozio processuale che si compone di una parte, di natura dichiarativa, che esprime la volontà di non prestare acquiescenza al provvedimento impugnato, e di una parte di carattere argomentativo, costituita dai relativi motivi. Ai fini della valida proposizione dell’impugnazione è sufficiente che i detti elementi siano intervenuti, sia pure attraverso documenti distinti, nel termine utile per essa previsto. (Nella fattispecie, avverso ordinanza del tribunale di sorveglianza, il detenuto aveva proposto ricorso per cassazione con tempestiva dichiarazione non corredata dai motivi, poi depositati dal suo difensore nel termine utile per l’impugnazione). Cass. pen. sez. I 17 gennaio 1992 n. 4902

In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell’impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d’appello non può procedere d’ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell’art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all’applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate). Cass. pen. sez. VI 23 febbraio 2015, n. 7994

In tema di impugnazioni, la specificità necessaria per la valida formulazione dei motivi di appello deve essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, in considerazione della natura del mezzo proposto, avente natura di gravame di tipo devolutivo, atto a provocare un nuovo esame del merito, in relazione al quale è sufficiente che la parte indichi i punti della sentenza di primo grado da riesaminare e le ragioni della richiesta. Cass. pen. sez. V 13 ottobre 2014, n. 42841

È ammissibile l’appello quando la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati, indicandone le ragioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato l’ordinanza che dichiarava inammissibile per genericità l’appello del ricorrente, con il quale era stata richiesta la derubricazione del reato nell’ipotesi tenue prevista dall’art. 648 comma secondo cod. pen.). Cass. pen. sez. II 12 febbraio 2014, n. 6609

È inammissibile l’atto di appello che, pur individuando il punto della sentenza censurato che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello nonché la diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame, sia privo dell’indicazione dei motivi di dissenso rispetto alla decisione appellata. Cass. pen. sez. II 23 dicembre 2013, n. 51738

L’atto di impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste ai sensi dell’art. 581 lett. b c.p.p.ma queste possono anche desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata; infatti l’atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del favor impugnationis. Cass. pen. sez. V 28 maggio 2003, n. 23412

In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall’art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l’onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o pipunti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. (Fattispecie in cui il P.M. aveva fatto rinvio «all’imponente massa di intercettazioni telefoniche», senza indicare da quali telefonate intercettate si potevano trarre elementi a carico dei prevenuti). Cass. pen. sez. II 8 luglio 1999, n. 8803

La mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p.in tutta la sua estensione e in ciascuna delle sue articolazioni, impedisce di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, dato che si configura l’ipotesi di inammissibilità originaria dell’impugnazione, la quale si caratterizza per l’inidoneità dell’atto di parte a mantenere in vita il rapporto processuale. (Principio affermato con riferimento a un caso di mancanza di specificità del motivo a sostegno di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti). Cass. pen. Sezioni Unite 3 novembre 1998, n. 11493

L’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pu pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell’art. 591 c.p.p.l’inammissibilità dell’appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l’atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non rilevata dal giudice di merito, contenente la mera affermazione secondo la quale «La pena inflitta […] può essere ulteriormente ridotta nella misura dell’assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l’aumento minimo per la continuazione», annullando senza rinvio la decisione impugnata). Cass. pen. sez. VI 1 giugno 1998, n. 6383

In tema di forma dell’impugnazione, l’art. 581, lettere a) e c) c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità che l’impugnazione si proponga per mezzo della indicazione dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce il gravame, con l’enunciazione dei motivi e l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata, valida per la posizione del singolo ricorrente, tenuta distinta da quelle che sono le conseguenze della decisione favorevole ad altro coimputato riguardanti l’effetto estensivo, tanto che questo è applicabile indipendentemente dall’impugnazione dell’interessato. Cass. pen. sez. VI 11 maggio 1998, n. 5500

I motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lettera c) dell’art. 581 c.p.p.articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ci viene meno l’obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio. (La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima, in relazione ad un caso nel quale la corte d’appello non aveva fornito motivazione, confermando l’impugnata decisione, in ordine alla richiesta dell’appellante – formulata in maniera apodittica e con un generico riferimento ai «criteri fissati nell’art. 133 c.p.» – di giudizio di prevalenza, anziché di equivalenza, delle attenuanti generiche sulla recidiva). Cass. pen. sez. I 9 maggio 1996, n. 4713

Anche per il difensore la sottoscrizione dell’atto con cui, a norma dell’art. 581 c.p.p.si deve proporre l’impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell’atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un’inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può daree, a uno dei soggetti legittimati. (Fattispecie relativa ad atto di appello ex art. 310 c.p.p.proposto dai difensori dell’indagato a mezzo del servizio postale e privo di sottoscrizione autografa. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si era affermata la necessità della sottoscrizione solo per le parti private). Cass. pen. sez. I 10 aprile 1996, n. 1164

La mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p.compreso quello della specificità dei motivi, rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p.eventuali cause di non punibilità; nel caso in cui, viceversa, l’atto contenga tutti i requisiti di legge, esso è idoneo a produrre l’impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero all’enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello sono da considerare sopravvenute e quindi non ostative all’operatività della disposizione dell’art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte, rilevando che gli atti con i quali era stata censurata la sentenza impugnata contenevano tutti i requisiti indicati dall’art. 581 c.p.p.a fronte della richiesta del pubblico ministero di una pronuncia di inammissibilità per infondatezza dei motivi ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato. Cass. pen. Sezioni Unite 11 febbraio 1995, n. 21

Poiché l’atto di impugnazione nel codice vigente si articola nella dichiarazione e nella contestuale enunciazione di motivi e la mancanza del requisito della specificità dei motivi determina una causa di inammissibilità originaria, rendendo l’atto inidoneo all’introduzione del giudizio. Ne deriva la possibilità di prendere in esame l’eventualità di uno jus superveniens più favorevole. (Nella specie è intervenuta nelle more la depenalizzazione del reato di costituzione di deposito di g.p.l.). Cass. pen. sez. III 30 aprile 1994, n. 4957

La regola secondo cui la sottoscrizione del ricorso per cassazione deve essere autenticata – a pena di inammissibilità – da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, vale nei soli casi in cui l’impugnazione sia presentata a mezzo del servizio postale, e non anche quando l’impugnazione stessa venga presentata personalmente dall’interessato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di gravame. Cass. pen. sez. VI ord. 13 settembre 1994, n. 2715

In caso di motivi di ricorso affetti da vizi che ne comportano l’inammissibilità originaria (per difetto dei requisiti genetici della specificità e dell’interesse) deve ritenersi che, nonostante la proposizione di siffatta impugnazione, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con conseguente impossibilità di potere dichiarare, ex art. 129 c.p.p.l’intervenuta successiva depenalizzazione del reato. Cass. pen. sez. III 1 giugno 2000, n. 1693

La presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non è di per sè causa di inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi, dovendo valutarsi la specificità sulla base delle censure in concreto proposte. La previsione di un dies a quo per l’impugnazione (art. 585, secondo comma, c.p.p.) ha il solo scopo di rendere indivisibile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l’impugnazione non possa essere esercitata. (Fattispecie in tema di appello). Cass. pen. sez. V 7 luglio 1998, n. 8024

La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p.compreso quello della specificità dei motivi, rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio ed a provocare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, con la conseguente inidoneità dell’atto a produrre l’impulso necessario per dar vita al giudizio di impugnazione; e cia differenza di ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero alla enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non ostative all’introduzione di un vaglio, per quanto circoscritto, del thema decidendi. Cass. pen. sez. VI 21 maggio 1998, n. 539

È ammissibile l’impugnazione dell’imputato (nella specie, istanza di riesame) sottoscritta con il semplice crocesegno, ma presentata al direttore del carcere in cui l’imputato stesso si trovi detenuto. Cass. pen. sez. I 7 luglio 1994, n. 2498

Tra i requisiti formali dell’atto di impugnazione previsti dall’art. 581 lett. b) c.p.p. vi è anche quello della «richiesta», categoria non prevista dagli artt. 197 e 201 c.p.p. 1930. Detto requisito, conseguenziale alla natura di negozio processuale dell’impugnazione e dell’effetto devolutivo della stessa, pur non necessitando di formule sacramentali, non può identificarsi con i motivi o con il solo fatto di aver proposto l’impugnazione, con la conseguenza che la mancanza della richiesta comporta la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione Cass. pen. sez. VI 14 dicembre 1993, n. 11417

In tema di impugnazione, non assume il carattere della genericità, che produce inammissibilità rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (artt. 591, primo comma, lettera c e 581, lettera c, c.p.p.) l’atto di appello cumulativo del pubblico ministero che, pur non soggettivamente indicando gli elementi di fatto sui quali fonda le censure al provvedimento impugnato, motiva le ragioni per le quali adisce il giudice dell’impugnazione con l’elencazione di elementi probatori comuni nella loro natura giuridica a tutti gli appellati, pur se singolarmente diversi.cati per ciascun soggetto, purché trattisi di elementi già acquisiti agli atti e portati a conoscenza degli interessati e identificabili con mera indicazione di rinvio ad altro atto o provvedimento acquisito nel procedimento. Cass. pen. sez. I 2 novembre 1993, n. 4165

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