Art. 578 bis – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Articolo 578 bis - codice di procedura penale

(1) 1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322 ter del codice penale (2), il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.

Articolo 578 bis - Codice di Procedura Penale

(1) 1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322 ter del codice penale (2), il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 4, del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.
(2) Le parole: «o la confisca prevista dall’articolo 322 ter del codice penale» sono state inserite dall’art. 1, comma 4, lett. f), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Massime

In tema di reati edilizi, il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturata nel corso del processo, non osta, in base alla disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. introdotta dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ed anche alla luce della pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, alla conferma della confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che la relativa decisione abbia accertato l’esistenza del reato e la responsabilità dell’imputato, garantendo il diritto di difesa secondo i parametri di cui all’art. 6 CEDU. Cass. pen. sez. III 7 febbraio 2019, n. 5936

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