Riveste la quali.ca di polizia giudiziaria il personale delle Agenzie Regionali di protezione ambientale che svolga funzioni di vigilanza e controllo, in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite dalla normativa di natura legislativa e regolamentare, vigente per l’intero territorio nazionale, e della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale. Cass. pen. sez. III 28 novembre 2016, n. 50352
I sottufficiali del Corpo Forestale Regionale della Sardegna sono ufficiali di polizia giudiziaria, essendo le funzioni loro attribuite del tutto omologhe a quelle del Corpo Forestale dello Stato. (Fattispecie in tema di intercettazioni telefoniche eseguite dai suddetti sottufficiali). Cass. pen. sez. III 26 gennaio 2012, n. 3220
I vigili urbani addetti al controllo, in virtù dell’art. 5 L. 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), quando procedono ad un sequestro di polizia giudiziaria in presenza di un reato di costruzione abusiva, sono da considerarsi ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale quali.ca, che comunque deriva loro dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo. Cass. pen. sez. III 22 luglio 1997, n. 1975
Le guardie zoo.le, anche se, a norma dell’art. 5 del D.M. 31 marzo 1979, non sono più identificabili come agenti di pubblica sicurezza, conservano tuttavia la quali.ca di guardie giurate e, quindi, di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 57 c.p.p.133 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (Nella fattispecie, l’imputato era stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ad una guardia zoo.la; la Suprema Corte – in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto l’imputato stesso dal reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, non riconoscendo la quali.ca di pubblico ufficiale alla guardia zoo.la – ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza, enunciando il principio di cui in massima). Cass. pen. sez. I 30 novembre 1996, n. 10282
Il sottoufficiale di marina applicato alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la pretura deve essere considerato ufficiale di polizia giudiziaria solo nei limiti del servizio affidatogli in connessione con l’attività istituzionale del Corpo di capitaneria di porto (art. 57, comma 3, c.p.p.) e cioè per quanto riguarda l’accertamento dei reati di mare e per i reati comuni verificatesi nell’area del porto, secondo quanto previsto dall’art. 1235, n. 1, c.n. Egli non è quindi investito delle funzioni generali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57, comma 1, c.p.p. né di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria militare ex art. 301 c.p.m.p. Cass. pen. sez. VI 1 febbraio 1996, n. 1169
A norma dell’art. 5, comma 1, lettere a) e c), della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l’ordinamento della polizia municipale, le guardie delle province e dei comuni, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle loro attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria (vedi anche l’art. 57, comma 2, lett. b, c.p.p.), nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, come dispone il comma 5 dello stesso articolo, il personale di cui sopra è autorizzato a portare, senza licenza, le armi in dotazione, anche fuori servizio. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la detenzione dell’arma di ordinanza da parte di un vigile urbano il quale, fuori dal territorio del comune di appartenenza, era di scorta al proprio sindaco il quale rientrava nella sua abitazione dopo un comizio tenuto in un comune vicino). Cass. pen. sez. I 18 gennaio 1996, n. 553
A norma dell’art. 57, comma secondo, lett. b), c.p.p.sono agenti di polizia giudiziaria, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Consegue che la quali.ca di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo («quando sono in servizio») e nello spazio («nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza»), a differenza di altri corpi (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Ne deriva la regolarità della costituzione della corte d’assise della cui giuria popolare faccia parte un vigile urbano atteso che lo stesso, non essendo in servizio durante l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, non riveste in tale circostanza la quali.ca di agente di polizia giudiziaria. Cass. pen. sez. I 22 luglio 1995, n. 8281