Art. 568 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Regole generali

Articolo 568 - codice di procedura penale

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione (591) e determina il mezzo con cui possono essere impugnati (att. 168).
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione (111 Cost.), quando non sono altrimenti impugnabili (309 ss.), i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti,tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
4 bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione (1).
5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

Articolo 568 - Codice di Procedura Penale

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione (591) e determina il mezzo con cui possono essere impugnati (att. 168).
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione (111 Cost.), quando non sono altrimenti impugnabili (309 ss.), i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti,tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
4 bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione (1).
5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

Note

(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, del D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11.

Massime

L’intervenuta espiazione della pena inflitta per uno dei reati addebitati non fa venir meno l’interesse dell’imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra gli stessi. (In motivazione, la Corte ha attribuito rilievo all’interesse a poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. ovvero a poter escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato). Cass. pen. sez. I 21 febbraio 2019, n. 8025

L’opposizione che, ai sensi dell’art. 16, comma sesto, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, l’interessato può proporre avverso il provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero come misura alternativa alla detenzione, secondo quanto previsto dal precedente comma quinto dello stesso articolo, è soggetta alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni e deve, in particolare, essere corredata, a pena di inammissibilità, dei prescritti motivi. Cass. pen. sez. I 1 marzo 2004, n. 9235

Dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso avanti la Corte di cassazione presentato dalla parte civile avverso la sentenza con cui la corte di appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado e individua il diverso giudice competente, atteso che tale decisione non rientra fra quelle per le quali l’art. 576 c.p.p. consente alla parte civile di proporre impugnazione, e che anche in simile ipotesi opera il principio generale, fissato dall’art. 568, comma 3, c.p.p.secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto alla persona cui la legge espressamente lo conferisce. Cass. pen. sez. VI 13 giugno 2001, n. 24081

La omissione dell’invito a rendere l’interrogatorio di garanzia prima della emissione del decreto a giudizio, in quanto concernente una facoltà di intervento dell’imputato, rientra tra le nullità a regime intermedio, la cui rilevabilità o deducibilità è prescritta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da imputato contumace nel giudizio di primo grado e che tale doglianza aveva proposto solo con l’atto di appello). Cass. pen. sez. III 3 maggio 2001, n. 17760

Poiché il principio di tassatività delle impugnazioni ha valenza non solo oggettiva, ma anche soggettiva, legittimato a proporre il ricorso previsto dall’art. 6, comma 4, della L. 30 luglio 1990 n. 217 avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è soltanto l’interessato e non anche il difensore. Cass. pen. sez. I 28 febbraio 2000, n. 6584

Sussiste l’interesse processuale della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l’imputato è stato prosciolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, anche quando questa manca di inefficacia preclusiva; ciò al fine di ottenere l’affermazione della responsabilità per il fatto illecito. Infatti chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale posizione. Cass. pen. sez. III 26 maggio 1999, n. 6581

Stante il principio della unicità del diritto di impugnazione, la valida proposizione di impugnazione da parte del difensore dell’imputato contumace produce l’effetto di consumare il diritto dell’imputato a proporre gravame, a nulla rilevando in contrario l’eventuale invalidità della notifica dell’estratto contumaciale. Cass. pen. sez. VI 28 gennaio 1999, n. 1173

Sebbene all’indagato sia in linea di principio da riconoscere la legittimazione a impugnare, con la richiesta di riesame o con il ricorso diretto per cassazione, il provvedimento di sequestro preventivo indipendentemente dalla formale titolarità del bene sottoposto a sequestro, tuttavia, per l’ammissibilità del gravame, deve sussistere l’interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall’art. 568, comma quarto, c.p.p. Occorre cioè che il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione della sfera giuridica dell’impugnante e che la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto non sussistere l’interesse alla impugnazione in un caso in cui il ricorrente, indagato per concorso nel reato edilizio, essendo solo architetto-progettista dell’opera abusiva, non poteva vantare sulla medesima un diritto di proprietà o altro diritto in forza del quale, ove il vincolo cautelare fosse stato rimosso, avrebbe potuto aspirare alla restituzione della cosa sequestrata). Cass. pen. sez. VI 28 luglio 1998, n. 2158

Il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso avverso il provvedimento di mancata convalida dell’arresto, sia per far valere l’illegittimità della situazione derivante dall’ordinanza che incide sulla libertà personale dell’indagato, sia per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un’illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo. Cass. pen. sez. V 20 febbraio 1996, n. 774

È inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l’interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall’imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all’art. 495 cod. pen. anzichè in quello di cui all’art. 496 cod. pen.per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo). Cass. pen. sez. V 8 giugno 2017, n. 28600

È inammissibile, se carente di elementi indicativi del concreto interesse vantato, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza della corte d’appello di nullità della sentenza di primo grado per diversità del fatto. (Fattispecie in cui la sentenza di primo grado annullata in appello aveva escluso la responsabilità dell’imputato). Cass. pen. sez. IV 17 marzo 2015, n. 11228

Non è abnorme l’ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo dell’inesistenza della querela poiché si tratta di provvedimento che, seppure errato, costituisce esercizio di un legittimo potere, non determina una stasi processuale e produce conseguenze rimediabili attraverso la richiesta di riapertura delle indagini. Cass. pen. sez. IV 15 gennaio 2014, n. 1557

Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione per il quale è prevista l’opposizione come mezzo di impugnazione non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione ai sensi dell’art. 568, comma quinto, c.p.p.. (Fattispecie in tema di richiesta di declaratoria di estinzione del reato). Cass. pen. sez. I 30 luglio 2013, n. 33007

La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica. Cass. pen. Sezioni Unite 17 settembre 2012, n. 35599

È inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento per l’improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, atteso che la stessa ha natura esclusivamente penale, non è modificabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non contiene alcuna statuizione sull’azione civile e non può spiegare effetti pregiudizievoli nell’ambito dell’eventuale giudizio civile. Cass. pen. sez. IV 9 dicembre 2008, n. 45498

In base al principio sancito dall’art. 568, comma 2, c.p.p.in virtù del quale, quando le sentenze non siano altrimenti impugnabili sono soggette a ricorso per cassazione, è ammissibile tale ricorso avverso la sentenza del Gip il quale, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio del P.M.abbia pronunciato sentenza de plano di non luogo a procedere, in applicazione dell’art. 129 c.p.p.anziché al termine dell’udienza preliminare. Cass. pen. sez. VI 9 giugno 1998, n. 402

Nel caso in cui il Gip, richiesto dell’emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell’imputato ex artt. 129 e 459, comma 3, c.p.p.l’unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione, ai sensi del disposto del comma 2 dell’art. 568 stesso codice. Cass. pen. Sezioni Unite 23 giugno 1993, n. 6203

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l’ammissibilità dell’impugnazione, ad esaminare l’atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie di appello trasmesso alla Corte in quanto proposto contro sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. III2 ottobre 2019, n. 40381

In tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una “voluntas impugnationis” e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale delle misure di prevenzione, non ritenendo esperibile il rimedio della revocazione di cui all’art. 28 del d.l.vo n. 159 del 2011, aveva dichiarato inammissibile la richiesta, piuttosto che quali.care l’istanza come proposta ai sensi dell’art. 7 della l. n. 1423 del 1956). Cass. pen. sez. I 2 agosto 2013, n. 33782

La sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 della Corte Cost. – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p.escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento – ha effetto retroattivo e incide sui ricorsi proposti dal pubblico ministero, dopo la entrata in vigore della legge, contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di primo grado. Ne consegue che, se il ricorso è stato proposto con censure relative alla valutazione delle prove, esso non può essere deciso a norma dell’art. 569 c.p.p.bensì, qualificato come appello, dev’essere trasmesso alla Corte di appello per il giudizio. Cass. pen. sez. III 27 febbraio 2007, n. 8080

In tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla «stessa sentenza», da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l’eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e perà riguardanti imputati diversi, per taluno dei quali sia stata applicata la pena, in esito al dibattimento e sul presupposto del carattere ingiustificato del dissenso del P.M. o del provvedimento di rigetto della richiesta, mentre per altri sia stata pronunciata condanna. Cass. pen. Sezioni Unite 6 ottobre 2005, n. 36084

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso in tema di isolamento continuo dell’indagato detenuto ai sensi dell’art. 33 n. 3 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), trattandosi di provvedimento sulla libertà personale della quale determina una restrizione ulteriore rispetto allo stato detentivo in quanto tale. (Nella specie, il Gip, richiesto di revoca dell’isolamento, aveva declinato la propria competenza in favore del P.M.trasmettendogli gli atti sul rilievo che spettasse all’organo inquirente ogni determinazione sulla necessità di protrazione della misura). Cass. pen. sez. I 19 dicembre 2003, n. 48868

La regola stabilita dall’art. 568, comma 5, c.p.p.secondo la quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione proposto per saltum per manifesta illogicità della motivazione, sempre che la decisione impugnata rientri tra quelle oggettivamente appellabili. Cass. pen. sez. III 3 dicembre 2002, n. 40575

La regola stabilita dall’art. 568, comma 5, c.p.p.secondo la quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso decisione della Corte suprema impropriamente proposto in via ordinaria, il quale va, pertanto, qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis stesso codice e deciso. Cass. pen. sez. I 21 ottobre 2002, n. 35240

L’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art. 568, comma 5, c.p.p.ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. (Fattispecie nella quale l’impugnazione proposta avverso sentenza inappellabile era stata qualificata come ricorso, a sua volta dichiarato inammissibile perché proposto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione). Cass. pen. sez. I 9 luglio 1999, n. 2846

L’art. 568 comma 5 c.p.p. è finalizzato alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, sicché al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile. Cass. pen. sez. IV 4 agosto 1998, n. 1419

La qualificazione del ricorso per cassazione come appello e la conseguente trasmissione degli atti, a norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p.al giudice competente non è impedita dalla sopravvenienza della remissione di querela e della relativa accettazione. Cass. pen. Sezioni Unite ord. 11 settembre 2002, n. 30326

La disposizione dell’art. 568, comma quinto, c.p.p.statuendo che l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta, esclude solo che l’erroneo nomen juris possa pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione del quale l’interessato, ad onta dell’inesatta «etichetta», abbia inteso avvalersi, ma non può consentire che il giudice, modificando la reale volontà dell’interessato, sostituisca il mezzo di impugnazione voluto e inammissibilmente proposto dalla parte con quello che sarebbe astrattamente ammissibile, e però diverso da quello che la parte ha inteso in concreto proporre, dando ad esso consapevolmente la denominazione sua propria. Ed invero, l’impugnazione va dichiarata inammissibile tutte le volte che non sia riscontrabile erroneità alcuna nella denominazione attribuita dalla parte, e risulti inequivocabilmente dal contenuto dell’atto, che la parte abbia voluto utilizzare proprio lo strumento non predisposto dall’ordinamento, perché in quel caso non si tratta di inesatta qualificazione formale, suscettibile di retti.ca ope judicis, ma di un’infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità. (Fattispecie in cui era stato proposto ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. avverso provvedimento del Gip di reiezione di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare). Cass. pen. sez. I 16 luglio 1998, n. 3677  . Conforme: Cass. pen. sez. II, 4 ottobre 1999, n. 1678,

La richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo, non essendo prevista dalle norme vigenti, va qualificata come impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, ai sensi dell’art. 568, comma 5 c.p.p. Cass. pen. sez. V 17 dicembre 1995, n. 2790

In tema di giudizio abbreviato, quando il pubblico ministero può proporre appello per alcuni capi e ricorso per cassazione per altri capi della sentenza, si impone la proposizione del primo mezzo di gravame anche in relazione ai capi suscettibili di ricorso. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che correttamente il pubblico ministero avesse appellato la decisione sia per il proscioglimento da taluni reati, sia per il mancato aumento di pena dovuto alla recidiva contestata per il reato in ordine al quale era stata pronunciata condanna). Cass. pen. sez. VI 27 settembre 1995, n. 9910

La circostanza che il reato risulti prescritto all’atto della pronuncia del giudice di legittimità non esclude – qualora si accerti che l’impugnazione esperibile non era il ricorso per cassazione, ma l’appello – l’applicabilità della norma del comma 5 dell’art. 568 c.p.p.restando così rimessa al giudice di merito competente la valutazione dell’eventuale sussistenza di taluna delle ipotesi, prevalenti sull’estinzione del reato, previsto dall’art. 129 stesso codice. Cass. pen. Sezioni Unite 14 luglio 1995, n. 7209

La circostanza che sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento del pubblico ministero emesso in sede esecutiva non può comportare che esso venga qualificato come incidente d’esecuzione, con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione competente, a norma dell’art. 568, comma quinto, c.p.p.giacché tale regola presuppone che ci si trovi comunque in presenza di un atto qualificabile come impugnazione, mentre l’incidente di esecuzione non ha natura di impugnazione, essendo proponibile senza preclusioni e senza limiti di tempo, alla sola condizione dell’esistenza di un interesse giuridicamente tutelabile legato all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e irrevocabile, laddove le impugnazioni sono dirette, salvo il caso della revisione, contro provvedimenti, comunque giurisdizionali, non irrevocabili e vanno esperite nei casi e con i mezzi tassativamente previsti dalla legge, con l’osservanza di modalità e termini ben precisi. Cass. pen. sez. I 30 novembre 1994, n. 4745

Il principio della conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente proposto può operare soltanto quando abbia tutti i requisiti sostanziali e formali del mezzo che si sarebbe dovuto correttamente proporre. Ne consegue che qualora avverso sentenza di condanna a pena dell’ammenda venga proposto appello con l’esclusiva deduzione di censure di merito, il ricorso per cassazione che si sarebbe dovuto ritualmente proporre in suo luogo va dichiarato inammissibile. Cass. pen. sez. I 9 novembre 1994, n. 11186

Il principio introdotto dall’art. 568 comma quinto c.p.p. secondo il quale la qualificazione data dalla parte all’impugnazione e l’errata individuazione del giudice competente a deciderla non rende la stessa inammissibile, non consente tuttavia di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione. Poiché l’art. 613 comma primo c.p.p. prevede che il ricorso per cassazione debba essere, se non proposto direttamente dalla parte, sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, tale condizione dovrà essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, in caso diverso, senza alcun giustificato motivo, verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione. Cass. pen. sez. I 20 settembre 1994, n. 9960

Il principio generale dell’art. 568 u.c. nuovo codice di rito, secondo cui in mancanza di sicuri elementi contrari, si deve presumere che la parte abbia inteso utilizzare il mezzo di impugnazione predisposto dalla legge, si applica anche in caso di rimedi non omogenei. (Nella fattispecie, in applicazione del predetto principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del giudice di merito con la quale anziché «convertire» l’incidente di esecuzione – il cui giudizio si era svolto ai sensi dell’art. 260 D.L.vo 271/89, secondo le norme del nuovo codice di rito – nel ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo giudizio, aveva rigettato l’istanza ex art. 665 c.p.p.). Cass. pen. sez. V 1 febbraio 1993, n. 867

Proposta impugnazione (peraltro in termini generici e priva di qualificazione) avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice di appello investito di essa non può dichiararla inammissibile, ma, qualificatala come ricorso, deve trasmetterla alla Corte di cassazione. (Nella specie, la Suprema Corte, adita su ricorso avverso l’irrituale pronuncia, ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che irritualmente aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, contestualmente dichiarando l’inammissibilità del ricorso per genericità). Cass. pen. sez. VI 26 gennaio 1993, n. 4513

Il principio generale posto dall’art. 568, comma quinto cod. proc. pen.che prevede la conversione “ope legis” dell’impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche nel procedimento di prevenzione, per effetto del combinato disposto dell’art. 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che fa richiamo alla disciplina relativa alle impugnazioni avverso l’applicazione delle misure di sicurezza, e dell’art. 680, comma terzo, cod. proc. pen.che, per queste ultime, rimanda alle “disposizioni generali sulle impugnazioni”. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come appello il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento del tribunale di rigetto di istanza afferente l’esecuzione di una misura di prevenzione personale). Cass. pen. sez. I 29 gennaio 2014, n. 4001

La disposizione contenuta nell’art. 568 comma quinto c.p.p.che in caso di impugnazione proposta a un giudice incompetente consente a quest’ultimo la trasmissione diretta degli atti al giudice competente, trova applicazione esclusivamente nell’ambito del sistema interno della giurisdizione e della competenza penale e non può essere riferita anche al giudice civile dinanzi al quale sia stata proposta una richiesta attinente alla giurisdizione penale. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del giudice civile che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto da un difensore contro il decreto di liquidazione emesso in un procedimento penale di esecuzione nei confronti di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato). Cass. pen. sez. IV 20 febbraio 2004, n. 7276

Se un provvedimento giurisdizionale è impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso dal tipo (unico) legislativamente prescritto e/o proposto dinanzi a giudice incompetente, il giudice adito – prescindendo da qualsiasi indagine valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto, cioè, di errore-ostativo o di scelta deliberata – deve limitarsi semplicemente, a norma della regula iuris dettata dall’art. 568, comma 5, c.p.p.a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo questo che dà esistenza giuridica all’atto e lascia impregiudicata la sua validità) e a trasmettere gli atti al giudice competente. Tale fenomeno è dommaticamente inquadrabile nella categoria dell’esatta qualificazione giuridica dell’atto, ed il potere di procedere a tale qualificazione e di accertare l’esistenza dei requisiti di validità dell’atto è riservato in via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione del sistema delineato dal codice, sia dell’ammissibilità che della fondatezza dell’impugnazione. Cass. pen. Sezioni Unite 11 settembre 2002, n. 30326

L’unico limite all’operatività dell’art. 568, comma 5, c.p.p. è costituito dall’inoppugnabilità del provvedimento, la quale concettualmente esclude qualunque possibilità di diversa qualificazione del gravame eventualmente proposto. Cass. pen. Sezioni Unite 11 settembre 2002, n. 30326

La trasmissione degli atti al giudice competente non richiede necessariamente un provvedimento giurisdizionale, ma può avvenire anche con un atto di natura meramente amministrativa. Cass. pen. Sezioni Unite 11 settembre 2002, n. 30326

Il tribunale del riesame erroneamente adito, una volta accertata la propria incompetenza per territorio, deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame competente, ai sensi dell’art. 568 comma quinto c.p.p.senza alcuna declaratoria di inammissibilità. Cass. pen. sez. IV 27 aprile 1999, n. 3724

Qualora un componente del collegio che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di revisione abbia in precedenza partecipato al giudizio di merito, non sussiste alcuna causa di nullità ma si configura un’ipotesi di incompatibilità la quale, stante la natura e la forma del procedimento di cui all’art. 634 c.p.p.può essere fatta valere con istanza di ricusazione solo successivamente alla pronuncia, e cioè quando, con la notifica dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità, detta causa è divenuta nota. (In applicazione di tale principio la Corte, ritenuta l’applicabilità nella specie dell’art. 568, comma 5, c.p.p.ha qualificato il ricorso – con cui l’incompatibilità era stata denunciata sub specie nullitatis – come dichiarazione di ricusazione ed ha trasmesso gli atti per la decisione ad una sezione della corte di appello diversa da quella di appartenenza del giudice ricusato, secondo il disposto dell’art. 40 c.p.p.). Cass. pen. sez. II 12 ottobre 1998, n. 5337

Le sentenze relative alla competenza sono sottratte alla regola della generale impugnabilità per cassazione dall’art. 568, secondo comma, c.p.p. Tale regola si estende anche ai provvedimenti sulla competenza adottati con forma diversa dalla sentenza. (Nella specie si trattava di ordinanza del tribunale – in sede di riesame di provvedimento impositivo di misura coercitiva personale – con la quale era stata dichiarata l’incompetenza territoriale: la Corte ha ulteriormente precisato che siffatto provvedimento non è attributivo della competenza al giudice designato il quale ha soltanto la possibilità di sollevare conflitto in caso di valutazione diversa sul punto). Cass. pen. sez. V 25 settembre 1998, n. 2667

In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell’art. 568 c.p.p.secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuizione del nomen juris non pupregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di retti.ca ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per saltum proposto avverso un provvedimento del giudice dibattimentale in tema di decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare – immediatamente impugnabile solo con l’appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. – individuando nei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione la chiara volontà dell’interessato di proporre effettivamente il ricorso per cassazione, non consentito nel caso di specie). Cass. pen. Sezioni Unite 26 gennaio 1998, n. 16

In tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p.a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Cass. pen. Sezioni Unite ord. 20 dicembre 2001, n. 45371

La disposizione dell’art. 568 comma quinto c.p.p. – secondo cui l’impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente – non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni; la stessa d’altro canto vale esclusivamente nel caso in cui l’erronea individuazione del giudice dipenda da erronea qualificazione del mezzo di impugnazione dovendosi altrimenti ritenere inammissibile il gravame. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso che la citata disposizione potesse valere con riguardo ad istanza di revoca o sospensione di ordine di esecuzione di pena detentiva per affidamento in prova proposta tempestivamente al tribunale di sorveglianza e pervenuta alla competente procura della Repubblica tardivamente; pertanto la Suprema Corte ha ritenuto che siffatta istanza fosse inammissibile). Cass. pen. sez. VI 28 novembre 1996, n. 2964

Il disposto di cui all’art. 568, comma quinto, seconda parte, secondo il quale, se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi – previa, se del caso, corretta qualificazione della stessa – trasmette gli atti al giudice competente, presupponendo una erronea definizione giuridica da parte dell’interessato, non può trovare applicazione quando, avendo la parte facoltà di scegliere fra due mezzi alternativi di impugnazione, come si verifica, in materia di misure cautelari, fra richiesta di riesame e ricorso diretto per cassazione, proponga, nell’avvalersi di detto ultimo mezzo, oltre a questioni di legittimità, anche questioni di merito. In tale eventualità non sarebbe corretta la conversione dell’impugnazione in istanza di riesame, dovendo la stessa aver luogo soltanto nell’ipotesi in cui la parte abbia prospettato esclusivamente motivi di merito. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha deciso, rigettandolo, un ricorso per saltum con il quale erano state prospettate anche censure di merito, con riguardo alle quali ha affermato che le stesse non potevano essere prese in esame). Cass. pen. sez. I 1 ottobre 1996, n. 3562

Il giudice incompetente, investito da impugnazione erroneamente qualificata (nella specie «appello» in luogo di «ricorso per cassazione») e a lui mal proposta non deve pronunciare sentenza d’inammissibilità dell’impugnazione stessa, ma, dopo aver correttamente qualificato il mezzo di gravame, è tenuto, a norma dell’art. 568, quinto comma, c.p.p.a trasmettere gli atti al giudice competente. Cass. pen. sez. I 31 marzo 1994, n. 3769

La regola dettata dall’art. 568, quinto comma, seconda parte, c.p.p.secondo cui, nel caso che l’impugnazione sia stata proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non può trovare applicazione nel caso di inosservanza dell’art. 582 c.p.p, consistita nella presentazione dell’atto di impugnazione nella cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello dovuto trattandosi di inosservanza rientrante fra quelle espressamente previste a pena di inammissibilità dall’art. 591, quinto comma, lettera c), c.p.p. e non assimilabile alla proposizione dell’impugnazione a giudice incompetente. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile l’impugnazione di un provvedimento in materia di misure di prevenzione presentata, in violazione del combinato disposto dell’art. 4, ultimo comm, L. n. 1423/1956 e degli artt. 680, terzo comma e 582, primo comma, c.p.p. nella cancelleria della corte d’appello invece che in quella del tribunale dal quale era stato emesso il provvedimento impugnato). Cass. pen. sez. I 19 maggio 1993, n. 1370

Non è abnorme l’ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo dell’inesistenza della querela poiché si tratta di provvedimento che, seppure errato, costituisce esercizio di un legittimo potere, non determina una stasi processuale e produce conseguenze rimediabili attraverso la richiesta di riapertura delle indagini. Cass. pen. sez. IV 15 gennaio 2014, n. 1557

La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell’ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (Fattispecie nella quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disponendo la trasmissione degli atti ad altro giudice dell’esecuzione). Cass. pen. sez. I 30 maggio 2013, n. 23525

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il Tribunale, rilevata l’omessa notificazione al difensore del decreto che dispone il giudizio, disponga che la notificazione stessa sia eseguita dal Pubblico Ministero (La S.C. ha affermato che, nel caso di specie, non si è avuta alcuna dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio, né alcuna regressione del procedimento). Cass. pen. sez. V 19 marzo 2010, n. 10807

Non è abnorme, e non è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p.investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione. Cass. pen. sez. VI 5 marzo 2010, n. 9005

In virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento con cui il G.i.p. rigetta la richiesta di intercettazione telefonica avanzata dal P.M. è inoppugnabile, non essendo previsto contro lo stesso alcun mezzo di gravame. Cass. pen. Sez. VI 2 dicembre 2008, n. 44877

Non è impugnabile, neanche sotto il profilo dell’abnormità, l’ordinanza con la quale il G.I.P.a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, individuatane una nullità, disponga che lo stesso P.M. provveda al rinnovo dell’atto viziato. Cass. pen. sez. I 26 novembre 2008, n. 44066

In materia cautelare, è inammissibile, per carenza d’interesse, l’impugnazione dell’indagato avverso il provvedimento applicativo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quando, nelle more del procedimento incidentale “de libertate”, la misura sia stata revocata. Cass. pen. sez. VI 21 novembre 2008, n. 43784

In tema d’impugnazioni di misure coercitive, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento interlocutorio del Tribunale del riesame che, nel fissare l’udienza camerale ex art. 309, comma ottavo, c.p.p.si pronunci incidentalmente sulla richiesta d’inefficacia della misura, né lo stesso è qualificabile come atto abnorme in quanto detta pronuncia rientra tra i poteri ordinatori del giudice. Cass. pen. sez. III 20 novembre 2008, n. 43329

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il G.I.P. accoglie la richiesta d’incidente probatorio, di cui all’art. 392, comma secondo c.p.p. nel tempo che decorre dalla conclusione delle indagini preliminari e la celebrazione dell’udienza preliminare. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che le censure riguardanti la patologia genetica dell’atto così assunto e l’utilizzabilità dei suoi risultati vanno ritualmente proposte alla valutazione funzionale del G.U.P.). Cass. pen. sez. VI 11 novembre 2008, n. 42038

Non può essere qualificato come abnorme il provvedimento con cui il giudice disponga la sospensione del processo erroneamente interpretando le modalità applicative della norma che prevede la causa di sospensione (nella specie, l’art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, in tema di condono edilizio), in quanto la stasi processuale che ne consegue ha un effetto temporaneo, né lo stesso può qualificarsi come abnorme a causa delle conseguenze dell’errore giudiziale sull’effetto estintivo del reato, in quanto le medesime sono irrilevanti. Cass. pen. sez. III 27 febbraio 2008, n. 8694

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e ordini la restituzione degli atti al P.M. sul rilievo che l’imputazione indichi la condotta violata ma non la norma sanzionatoria, costituendo lo stesso pur sempre esplicazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento e non comportando una stasi del procedimento. Cass. pen. sez. III 11 febbraio 2008, n. 6457

L’omessa comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte dei conti dell’avvenuto esercizio dell’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’Erario non comporta alcuna sanzione processuale, né l’imputato ha interesse a dedurne la violazione. Cass. pen. sez. III 7 febbraio 2008, n. 6096

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice di pace, fuori dai casi previsti dalla legge, dispone la riunione del procedimento con altro di competenza del tribunale, trattandosi di provvedimento in ordine al quale non è previsto alcun tipo di gravame e non potendo essere qualificato come abnorme, in quanto non risulta avulso dell’ordinamento processuale e non determina alcuna stasi processuale che sia rimediabile solo attraverso il ricorso per cassazione (nel caso di specie, il giudice di pace aveva disposto la riunione dei procedimenti in violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in base al quale la connessione opera solo se è possibile la riunione dei procedimenti, prevedendo come unica ipotesi di competenza per materia determinata dalla connessione quella del concorso formale di reati). Cass. pen. sez. VI 9 settembre 2003, n. 35335

In conformità al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall’art. 568 c.p.p.come non è soggetta a ricorso per cassazione l’ordinanza con cui la corte di appello decide sulla domanda di rogatoria internazionale inoltrata dallo Stato estero, non può esserlo neppure quella che, emessa in corso d’esecuzione, modifica la precedente ordinanza disponendo la sospensione anche parziale dell’esecuzione stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale avverso l’ordinanza della corte di appello che, in attesa della quantificazione del danno da parte dello Stato richiedente, ha ordinato la sospensione dell’esecuzione con riferimento al sequestro conservativo disposto con l’iniziale ordinanza che dava esecuzione alla rogatoria). Cass. pen. sez. II ord. 30 novembre 2001, n. 43247

È inoppugnabile, in considerazione della sua natura ordinatoria e non decisoria, il provvedimento con il quale il pubblico ministero dichiara irricevibile un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata in relazione a una sentenza di condanna della quale non sia stato documentato il passaggio in cosa giudicata. Cass. pen. Sezioni Unite 26 gennaio 2000, n. 26

L’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato (nella specie perché formulata in relazione a delitto astrattamente punibile con l’ergastolo) non è impugnabile, e ogni censura deve essere fatta valere dall’interessato nella successiva fase dibattimentale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il provvedimento in questione non potrebbe ritenersi impugnabile con ricorso immediato per cassazione, sotto il profilo di una sua abnormità, trattandosi di provvedimento in nessun modo inquadrabile tra quelli esorbitanti da qualsiasi schema del sistema processuale). Cass. pen. sez. I 30 dicembre 1999, n. 7040

I provvedimenti emessi dal pubblico ministero, ivi compresi quelli attinenti alla libertà personale, sono inoppugnabili in quanto si tratta di atti non giurisdizionali e privi di efficacia propriamente decisoria, sicché l’interessato, che intenda far valere i propri diritti, deve rivolgersi al giudice di volta in volta competente. (Nella fattispecie, relativa a domanda di sospensione dell’esecuzione di pena già iniziata, il condannato, al fine di ottenere la sospensione di essa, avrebbe dovuto rivolgersi al magistrato competente in relazione al luogo della esecuzione, e non al pubblico ministero che l’aveva disposta). Cass. pen. sez. I 4 dicembre 1999, n. 6032

Mentre l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza. (Fattispecie in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p.in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che la possibilità di impugnazione dell’imputato sia limitata al capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile). Cass. pen. Sezioni Unite 13 luglio 1999, n. 12

L’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, c.p.p. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale che, all’esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l’imputato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia. (Fattispecie relativa a motivo di ricorso avente ad oggetto l’asserita sussistenza delle esigenze cautelari, in ordine al quale la Suprema Corte ha escluso la sopravvivenza di un interesse dell’indagato alla decisione, come nel caso di revoca della misura nelle more del procedimento per accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza). Cass. pen. Sezioni Unite 18 luglio 1997, n. 7

Il vigente ordinamento processuale, nell’enunciare il principio della tassatività delle impugnazioni ribadito dal primo comma dell’art. 568 c.p.p.dispone che sono impugnabili soltanto i provvedimenti del giudice, con tale precisa e specifica dizione riferendosi soltanto ai provvedimenti giurisdizionali e non ad altri atti o provvedimenti emessi da soggetti diversi dal giudice, pur se organi giudiziari facenti parte dell’unico ordine giudiziario, come il pubblico ministero. Ne consegue che i provvedimenti emessi da quest’ultimo organo, ancorché illegittimi, sono sottratti a qualsiasi impugnazione, trattandosi di atti emanati da una parte del processo nell’esercizio di funzioni soggettivamente giudiziarie, ma non giurisdizionali. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto, da parte del procuratore generale, di istanza con cui il difensore di un imputato aveva chiesto la designazione di un magistrato appartenente al suo ufficio per rappresentare la pubblica accusa nel processo dinanzi al tribunale, allegando una pretesa grave inimicizia del pubblico ministero di udienza con l’imputato stesso). Cass. pen. sez. I 27 marzo 1997, n. 1804

Le decisioni della Corte Suprema di Cassazione sono sottratte ad impugnazione e, salvo i rimedi straordinari, non possono essere più riesaminate dalla stessa Corte o da altro giudice. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione del P.M. avverso sentenza di annullamento senza rinvio della Corte Suprema per pretesa abnormità della stessa). Cass. pen. sez. I 19 dicembre 1996, n. 6026

Le sentenze che possono dar luogo a conflitti di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p.pur non essendo impugnabili, non si sottraggono all’ulteriore controllo giurisdizionale, perché, qualora diano concretamente luogo al conflitto, questo viene sottoposto, per la risoluzione, alla Corte di cassazione dal giudice di merito che lo rileva d’ufficio o su denuncia di parte, mentre nel caso che non diano luogo al conflitto, la questione relativa alla competenza può essere liberamente prospettata davanti al giudice che procede e dedotta anche come motivo di appello e, successivamente, di ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a sentenza con la quale la corte d’appello aveva annullato la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso di essa). Cass. pen. sez. I 15 maggio 1996, n. 4895

Il decreto del Gip che, ai sensi dell’art. 104 comma 3 c.p.p.dilaziona l’esercizio del diritto degli indagati in stato di custodia cautelare al colloquio con il proprio difensore, non è impugnabile autonomamente, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, né può costituire oggetto di riesame, dato che non ha la forma dell’ordinanza e non dispone alcuna misura coercitiva. Esso può tuttavia costituire oggetto di sindacato incidentale nell’ulteriore corso del procedimento qualora presenti vizi di forma o di sostanza. In tale ipotesi, la illegittimità o invalidità del provvedimento comporta una violazione del diritto di difesa che si riverbera – se non eliminata con l’effettuazione del colloquio – sull’interrogatorio degli indagati determinandone la nullità per inosservanza delle norme sull’assistenza (art. 178 lett. c, c.p.p.). Cass. pen. sez. VI 31 gennaio 1996, n. 3682

I provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell’art. 568 cpv.c.p.p.in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 28 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 19 gennaio 1996, n. 619

Non è prevista alcuna forma di impugnazione (e quindi nemmeno il ricorso per cassazione) contro il provvedimento con il quale il giudice di merito ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p.quali.ca l’impugnazione a lui proposta come ricorso per cassazione e dispone conseguentemente la trasmissione degli atti alla Suprema Corte. Infatti, un provvedimento di tal tipo, in qualsiasi forma adottato, non resta insindacabile, poiché è sempre soggetto al controllo nell’ulteriore corso del procedimento, come accade in genere per i provvedimenti sulla competenza. Cass. pen. sez. III ord. 5 maggio 1997, n. 1205

Il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p.per la ritenuta, inesatta indicazione della norma incriminatrice, è da considerare erroneo, ma non abnorme, ed è pertanto sottratto, in assenza di specifico mezzo di gravame, ad ogni possibilità di impugnazione. (Nella specie, la restituzione degli atti era stata disposta in quanto essendo stato l’imputato tratto a giudizio per rispondere del reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 della L. n. 1423/56, detta legge era stata erroneamente indicata come L. n. 1423/86). Cass. pen. sez. I 31 gennaio 1996, n. 5789

In materia di esecuzione i provvedimenti del pubblico ministero non hanno natura giurisdizionale, per cui non sono suscettibili di impugnazione, neppure sotto il profilo della pretesa abnormità; e ciò in quanto, a fronte di essi è sempre possibile ottenere una pronuncia ablativa o modificativi da parte del giudice dell’esecuzione, mediante attivazione del procedimento previsto e disciplinato dall’art. 666 c.p.p. Cass. pen. sez. I 30 novembre 1994, n. 4745

Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza sottopone al visto di controllo del direttore del carcere o di altro appartenente all’amministrazione penitenziaria la corrispondenza dei detenuti, ha un’indubbia rilevanza amministrativa che non incide, quando è correttamente motivato, sulla libertà personale del detenuto, con la conseguente ricorribilità a norma dell’art. 111 della Costituzione, inerendo, piuttosto a una modalità regolamentatrice del regime carcerario. Cass. pen. sez. I 16 settembre 1994, n. 3558  . Conforme, Cass. pen. sez. I, 19 maggio 1993, n. 823

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