Art. 564 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

ARTICOLO ABROGATO Tentativo di conciliazione

Articolo 564 - codice di procedura penale

(1) [1. In caso di reati perseguibili a querela (336; 120 c.p.), il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare (358 ss.), può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sè al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela (340) e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori (96 ss.).]

Articolo 564 - Codice di Procedura Penale

(1) [1. In caso di reati perseguibili a querela (336; 120 c.p.), il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare (358 ss.), può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sè al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela (340) e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori (96 ss.).]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 44 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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