(1) [1. In caso di reati perseguibili a querela (336; 120 c.p.), il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare (358 ss.), può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sè al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela (340) e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori (96 ss.).]