Art. 563 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

ARTICOLO ABROGATO Applicazione della pena su richiesta

Articolo 563 - codice di procedura penale

(1) [1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili.
2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari (326 ss., 551 ss.), il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari (550, lett. b), fissando la data dell’udienza. Del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza è notificato avviso (148 ss.) all’imputato (60), al difensore (96) e alla persona offesa (90, 91) almeno cinque giorni prima (att. 160).
3. Se non sussistono le condizioni per l’applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell’art. 562.
4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 555 comma 1 lett. e), è competente a decidere il giudice del dibattimento.]

Articolo 563 - Codice di Procedura Penale

(1) [1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili.
2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari (326 ss., 551 ss.), il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari (550, lett. b), fissando la data dell’udienza. Del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza è notificato avviso (148 ss.) all’imputato (60), al difensore (96) e alla persona offesa (90, 91) almeno cinque giorni prima (att. 160).
3. Se non sussistono le condizioni per l’applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell’art. 562.
4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 555 comma 1 lett. e), è competente a decidere il giudice del dibattimento.]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 44 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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