Art. 558 bis – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Giudizio immediato

Articolo 558 - codice di procedura penale

(1)1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis.

Articolo 558 - Codice di Procedura Penale

(1)1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 32, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

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