Art. 556 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

Articolo 556 - codice di procedura penale

1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441 bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio.

Articolo 556 - Codice di Procedura Penale

1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441 bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio.

Massime

La dichiarazione di apertura del dibattimento fatta dal pretore che si sia, poi, avveduto di una causa di incompatibilità ed abbia rinviato il giudizio ad altra udienza davanti a un giudice diverso dello stesso ufficio giudiziario, non è di ostacolo alla richiesta di applicazione pena su richiesta delle parti davanti a quest’ultimo magistrato, perché la predetta dichiarazione deve ritenersi palesemente irrilevante e irrituale. Cass. pen. sez. VI 3 luglio 2000, n. 2085

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