Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall’art. 624-bis cod. pen. pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modi.che ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio, in quanto abnorme, l’ordinanza con cui il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinchè esercitasse l’azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio). Cass. pen. sez. IV 16 gennaio 2019, n. 1792
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l’ordinanza del Gup che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al P.M. sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio. Cass. pen. sez. III 11 dicembre 2014, n. 51424
In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all’art. 43 bis ord. giud.possono trattare tutti i processi di cui all’art. 550 c.p.p.senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione. Cass. pen. sez. I 27 maggio 2013, n. 22716
Il criterio della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero a soggetti non togati nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio, stabilito dall’articolo 72, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativa all’organizzazione del lavoro nelle procure, ma non ha rilievo esterno all’ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti. Detta normativa, infatti, detta soltanto un criterio di massima al quale l’organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell’ufficio, senza che l’apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all’ufficio e dar luogo a implicazioni sulla capacità della parte pubblica nel processo. (Da queste premesse, in un procedimento per omicidio colposo, la Corte ha escluso che potesse farsi discendere, dalla partecipazione al processo di un vice procuratore onorario, in qualità di delegato del procuratore della Repubblica, alcuna nullità degli atti processuali e della sentenza). Cass. pen. sez. IV 30 marzo 2005, n. 12212
In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all’art. 43 bis ord. giud.possono trattare tutti i processi di cui all’art. 550 c.p.p.senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione. Cass. pen. sez. III 2 febbraio 2005, n. 3355
È abnorme, in quanto incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e causa di una stasi del procedimento non altrimenti superabile se non con la risoluzione del conflitto, l’ordinanza del Tribunale monocratico che, investito della citazione a giudizio per reati rispettivamente di competenza del giudice monocratico e del Tribunale in composizione collegiale, tra i quali non sussista un’ipotesi di connessione qualificata, disponga la restituzione di tutti gli atti al pubblico ministero, così determinando la regressione alla fase delle indagini preliminari dell’intero procedimento, anche per i reati di competenza del giudice monocratico per i quali l’azione penale era stata validamente esercitata mediante citazione diretta. Cass. pen. sez. I 25 maggio 2004, n. 23958
Nel caso di rigetto della richiesta di archiviazione, con ordine di formulazione dell’imputazione, spetta al pubblico ministero, una volta adempiuto a tale incombente, emettere il decreto di citazione a giudizio, ove trattisi di reati per i quali l’art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta. Cass. pen. sez. V 27 aprile 2004, n. 19494
Non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, una volta riscontrata la violazione dell’art. 550 c.p.p. per essersi proceduto con rito immediato in riferimento ad una fattispecie (furto aggravato) per la quale l’azione avrebbe dovuto esercitarsi mediante citazione diretta a giudizio, disponga non luogo a provvedere su detta richiesta ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione la Corte, precisando che il provvedimento non potrebbe comunque considerarsi abnorme in quanto non produttivo di una situazione di stallo nel procedimento, ha ritenuto possibile una estensione analogica al caso in questione della disciplina sulla restituzione degli atti che l’art. 33 sexies c.p.p. riferisce testualmente al giudice dell’udienza preliminare). Cass. pen. sez. IV 20 febbraio 2004, n. 7295
Non è abnorme il provvedimento con il quale il Gip, ordinata la formulazione dell’ imputazione coatta per un reato ricompreso tra quelli per cui, ai sensi dell’art. 550 c.p.p.si deve procedere a citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale, anzichè emettere il decreto di citazione a giudizio a norma dell’art. 552 c.p.p.abbia richiesto la fissazione dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 409, comma quinto, c.p.p. Cass. pen. sez. V 4 novembre 2003, n. 41912
In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per un reato suscettibile di azione mediante citazione diretta ai sensi dell’art. 550 c.p.p.il giudice, salva l’eventualità che l’opposizione stessa debba essere dichiarata inammissibile, non può deliberare de plano l’accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, dovendosi procedere mediante fissazione di udienza camerale secondo il combinato disposto degli artt. 409 e 410, norme richiamate «in quanto applicabili» dalle disposizioni generali per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 549 c.p.p.) Cass. pen. sez. IV 11 febbraio 2003, n. 6500
Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, a norma del terzo comma dell’art. 550 c.p.p.disponga la trasmissione degli atti al P.M. nel caso in cui sia stata esercitata l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale era, invece, prevista l’udienza preliminare. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non abnorme l’ordinanza del giudice monocratico che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all’art. 4 lett. f) della legge n. 516 del 1982, in considerazione della necessità di fissare l’udienza preliminare prevista per l’imputazione da riformularsi alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al D.L.vo n. 74 del 2000). Cass. pen. sez. III 10 ottobre 2002, n. 33943
Non è qualificabile come abnorme, e non è pertanto suscettibile di essere direttamente impugnata con ricorso per cassazione, l’ordinanza con cui il tribunale, in sede di convalida dell’arresto, ha ritenuto la nullità della delega conferita dal Procuratore della Repubblica ad un ufficiale di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell’art. 72, ultimo comma dell’ordinamento giudiziario, come modificato dall’art. 58 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, poiché tale provvedimento, funzionale esclusivamente alla verifica dei presupposti del giudizio, e, in particolare, della regolare costituzione del contraddittorio, non determina una stasi processuale, attesa la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. Cass. pen. sez. IV 18 settembre 2002, n. 31036
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica l’eventuale esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero mediante citazione diretta quando trattisi di reato per il quale è prevista l’udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma soltanto a nullità a regime «intermedio» – da rilevarsi, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell’accertamento della costituzione delle parti. Cass. pen.,sez. VI 27 febbraio 2002, n. 7774
Non costituisce causa di nullità processuale, non influendo sulla regolare costituzione delle parti, l’attribuzione ai vice procuratori onorari delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti diversi da quelli per i quali è prevista la citazione diretta dell’imputato, ai sensi dell’art. 550 c.p.p.in quanto l’art. 72 del R.D. n. 12 del 1941, come modificato dall’art. 58 della legge n. 479 del 1999, non contiene un divieto assoluto di utilizzare i vice procuratori onorari nei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p. ma si limita ad indicare un criterio di massima per l’organizzazione degli uffici del P.M. Cass. pen. sez. VI 17 maggio 2001