Art. 55 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Funzioni della polizia giudiziaria

Articolo 55 - codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (326, 347 ss.).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria (131, 348, 370; att. 77).
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57; att. 1619).

Articolo 55 - Codice di Procedura Penale

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (326, 347 ss.).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria (131, 348, 370; att. 77).
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57; att. 1619).

Massime

Qualora, nel corso di indagini svolte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero per la verifica della fondatezza di un esposto anonimo, venga effettuato un sopralluogo finalizzato esclusivamente alla osservazione e descrizione dello stato dei luoghi, anche con rilievi fotografici, senza alcuna connotazione di invasività, tale atto non può essere qualificato come “ispezione” ai sensi dell’art. 244 c.p.p. e non necessita, quindi, della previa emanazione del decreto motivato da parte del pubblico ministero. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata quindi utilizzata, ai fini dell’adozione di un sequestro preventivo, l’annotazione di P.G. nelle quale si riferiva l’esito dell’atto in questione). Cass. pen. sez. III, 18 luglio 2019, n. 31640

Le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di P.G.alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoo.le riconosciute (art. 6, L. 20 luglio 2004, n. 189), si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione. (Nella specie la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad eseguire il sequestro di animali esotici, per violazione dell’art. 544 ter, c.p.agli agenti della L.I.D.A.). Cass. pen. sez. III 19 luglio 2011, n. 28727

Non costituisce «attività di contrasto» soggetta ad autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269 (recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, quella che consista soltanto nell’accesso a fini investigativi, da parte di personale di polizia giudiziaria, mediante uso di una determinata parola chiave, a files condivisi, senza che tale attività sia accompagnata da quella di acquisto simulato o di intermediazione nell’acquisto dei prodotti esistenti in detti files Cass. pen. sez. V 7 maggio 2004, n. 21778

In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l’operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all’apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l’assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell’art. 351 c.p.p. non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost.trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole. Cass. pen. sez. IV 10 gennaio 2002, n. 734

L’art. 55 c.p.p. nello stabilire che la polizia giudiziaria ha la funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro, da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito. Secondo l’espressa previsione dell’art. 321 comma 3 bis c.p.p. (aggiunto dall’art. 15 D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12) il sequestro preventivo può essere eseguito dalla polizia giudiziaria solo in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice, perciò è da ritenere illegittimo un sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria prima della modificazione dell’art. 321 c.p.p. e convalidato dal pubblico ministero. Cass. pen. Sezioni Unite 24 luglio 1991

È legittimo il provvedimento con il quale il pubblico ministero autorizza la polizia giudiziaria a sorvegliare, a debita distanza e in modo non invasivo, l’incontro tra un genitore ed il figlio minore al fine di impedire la sottrazione, già verificatasi in passato, di questo da parte del primo poiché tali compiti rientrano tra quelli istituzionali della polizia giudiziaria di ricerca della notizia criminis e di impedimento a che i reati siano portati a più gravi conseguenze. Contro tale provvedimento è comunque inammissibile il ricorso per cassazione, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione e non rientrando tra quelli limitativi della libertà personale. Cass. pen. sez. VI 21 giugno 1996, n. 1997

Deve considerarsi abnorme e come tale è immediatamente ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il pubblico ministero, quale capo della polizia giudiziaria ed allo scopo di impedire che un reato permanente venga portato ad ulteriori conseguenze, ordini, richiamandosi all’art. 55 c.p.p.lo sgombero di un immobile abusivamente occupato; ai fini del perseguimento dello scopo suddetto, infatti, possono essere utilizzati esclusivamente gli strumenti specificamente preveduti dalle norme processuali penali, tra i quali non rientra il provvedimento di sgombero, atto che è riservato all’autorità amministrativa e travalica le attribuzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, salvo che non costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro. (Nella specie, la Corte ha annullato le ordinanze del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame che avevano dichiarato inammissibili le richieste, rispettivamente, di revoca e riesame del provvedimento de quo, ed ha rilevato che, poiché con esse si denunciava l’abnormità del provvedimento, gli atti dovevano essere rimessi alla stessa Corte di cassazione per la relativa pronuncia). Cass. pen. sez. II 11 ottobre 1994, n. 3974

L’art. 55 nuovo c.p.p.che ricalca sostanzialmente il contenuto dell’art. 219 del codice di rito abrogato, non può considerarsi una norma generale che consenta al magistrato l’emissione di qualsiasi provvedimento idoneo a realizzarne le finalità. Deve ritenersi che essa abbia riferimento a provvedimenti specifici e predeterminati, autorizzati o imposti dalle norme penali, sostanziali o processuali, diretti ad impedire l’ulteriore protrazione di reati a carattere permanente, o comunque ancora in corso di esecuzione, per evitare che mentre sono in itinere siano portati a conseguenze ulteriori. (Nella fattispecie la corte ha annullato, ritenendolo abnorme per difetto assoluto di giurisdizione, un provvedimento – rivolto dal P.M. ex artt. 55 e 327 nuovo c.p.p. a persona querelata per episodi di ritenuta molestia – di «diffida» a non perseverare in siffatta condotta). Cass. pen. sez. V 17 luglio 1991

Istituti giuridici

Novità giuridiche