Art. 545 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Pubblicazione della sentenza

Articolo 545 - codice di procedura penale

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza (475, 487, 488).

Articolo 545 - Codice di Procedura Penale

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza (475, 487, 488).

Massime

La sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce effetti però giuridici, impedendo il decorso dei termini per l’impugnazione. Cass. pen. Sezioni Unite 2 aprile 2010, n. 12822

La sopravvenuta interruzione del collegamento in videoconferenza, che non consenta all’imputato di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza perché la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali. Cass. pen. sez. VI 16 febbraio 2006, n. 6221

In tema di vizio della motivazione, la possibilità di procedere all’integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme; in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell’atto d’impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza. Cass. pen. sez. III 12 marzo 2002, n. 10163

È nulla, ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. E) c.p.p.la sentenza che rechi una motivazione vergata a mano con grafia incomprensibile, non potendo farsi carico alla parte né di un obbligo, non previsto dalla legge e dall’esito incerto, di attivarsi per ottenere una diversa redazione del provvedimento, né del rischio di incorrere medio tempore nella decorrenza dei termini concessi per l’impugnazione. Cass. pen. sez. III 20 dicembre 2001, n. 45458

In tema di contrasto tra dispositivo e motivazione, nel caso in cui la seconda sia stata resa pubblica insieme con il primo, non può applicarsi il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo. Invero, poiché si è in presenza di un unico documento, il cui contenuto è intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio, e poiché, di conseguenza, risulta impossibile accertare quale è stata la reale volontà del giudice, il provvedimento è da considerarsi assolutamente anomalo e tale anomalia deve intendersi rilevabile di ufficio, con conseguente annullamento del provvedimento stesso. Cass. pen. sez. VI 5 agosto 1999

In tema di pubblicazione della sentenza, nell’ipotesi di contestuale redazione del dispositivo e della motivazione, è legittimo, sull’accordo delle parti, “dare per letta” la motivazione, con la conseguenza che il termine per la impugnazione decorre da tale .ttizia lettura, a norma dell’art. 585, comma secondo, lett. b) c.p.p. Cass. pen. sez. VI 9 luglio 1997, n. 6674

Se è vero che nei provvedimenti del giudice il dispositivo ha l’essenziale funzione di esprimere la volontà della legge nel caso concreto, è altrettanto vero che il decisum deve essere accertato e chiarito anche alla luce delle ragioni delle decisioni esposte nella parte motiva della sentenza, che rappresenta un tutto organico il cui contenuto va ricostruito mediante il coordinamento con la motivazione anche se quest’ultima, per le sentenze pronunciate a seguito di dibattimento, non può porsi in contrasto con il dispositivo letto in udienza, cui va data prevalenza in caso di difformità. Cass. pen. sez. I 19 dicembre 1996, n. 6026

Allorché l’appello si sia svolto con le forme previste dall’art. 599 c.p.p.e cioè in camera di consiglio, la lettura del dispositivo in udienza, imposta dall’art. 545 stesso codice solo per i processi che si svolgono in dibattimento pubblico, è meramente facoltativa e l’omissione di tale lettura, seguita da regolare deposito in cancelleria, ha come semplice conseguenza lo spostamento della data di pubblicazione della sentenza – e, quindi, del dies a quo ai fini dell’impugnazione – dalla data di udienza a quella dell’avviso di deposito della pronuncia, secondo quanto previsto dall’art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p. Cass. pen. sez. I 27 gennaio 1996, n. 851

La pubblicazione (art. 545 c.p.p.) e il deposito (art. 548 c.p.p.) della sentenza hanno finalità diverse. La prima conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra la decisione definitiva non più modificabile, il secondo serve a mettere l’atto a disposizione delle parti e segna i tempi dell’impugnazione in determinati casi. Ne consegue che la pubblicazione delle sentenze attiene al dispositivo che contiene la decisione e garantisce l’immediatezza della deliberazione stabilita dall’art. 525 c.p.p. e che il deposito della sentenza non può essere né assorbente né sostitutivo di tale adempimento anche quando dispositivo e motivazione sono contestuali. Ciò vale anche per le sentenze emesse con la procedura dell’art. 599 c.p.p.che devono essere pubblicate immediatamente, mediante redazione del dispositivo contenente la decisione con la data e la sottoscrizione del giudice e del presidente del collegio. La mancata pubblicazione immediata della sentenza nel procedimento svoltosi con il rito della camera di consiglio rappresenta una irregolarità non sanzionata da nullità, non prevista dagli artt. 525 e 545 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 8 novembre 1993, n. 9984

Non è causa di nullità nè, tanto meno, di giuridica inesistenza della sentenza il fatto che il dispositivo della medesima non sia stato letto in udienza (principio affermato, nella specie, in relazione a sentenza d’appello pronunciata all’esito di giudizio camerale, ai sensi dell’art. 599 c.p.p.). Cass. pen. sez. V 3 luglio 1993, n. 6508

Nel caso in cui il processo di appello sia stato trattato, ai sensi dell’art. 599 c.p.p.con il rito camerale disciplinato dalla normativa prevista dall’art. 127 stesso codice in quanto applicabile, il provvedimento terminativo può rivestire non la forma dell’ordinanza bensì quella della sentenza, tra i cui requisiti, peraltro, non vi è quello della lettura del dispositivo in udienza, che è previsto solo per i processi che si svolgono con dibattimento «pubblico» (art. 545 c.p.p.). Cass. pen. sez. VI 26 marzo 1993, n. 3005

Il dispositivo della sentenza emessa a seguito di procedura in camera di consiglio non va pubblicato mediante lettura in udienza, ma mediante deposito della decisione in un momento successivo a quello in cui si è tenuta l’udienza camerale. (Applicazione in tema di giudizio abbreviato). Cass. pen. sez. I 9 maggio 1992, n. 5433

Nel caso in cui, nell’ambito di procedimento condotto nell’osservanza del codice di rito previgente, il giudice abbia dato pubblica lettura oltre che del dispositivo, anche della motivazione della sentenza (così come è previsto solo dall’art. 545 del codice attuale), non puda cifarsi derivare, neppure mediante richiamo al disposto di cui all’art. 166, comma IV, c.p.p. (1930), la possibilità di derogare agli adempimenti prescritti dall’art. 151 stesso codice tra cui, in particolare, la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza ad ogni titolare del diritto di impugnazione. Ne consegue che il termine per impugnare, anche per la parte che sia stata presente alla lettura, decorre sempre da detta notifica, e non dalla data della decisione. Cass. pen. sez. V 19 febbraio 1992, n. 183

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